Acquisti online: cosa fare se la merce non arriva?

Read 4 min
Ti è mai capitato di comprare online e di non ricevere il pacco tanto atteso? Ecco cosa puoi fare per tutelarti.

Acquistare su internet è diventata una pratica assolutamente comune, con la quale è possibile ottenere un prodotto nel giro di pochissimo tempo e a prezzi decisamente più competitivi per le tasche del consumatore.

Senza dubbio allettante ma attenzione alle fregature

In genere gli e-commerce ti consentono di monitorare il tracking del tuo pacco ma accade sempre più spesso che il bene acquistato non arrivi a destinazione.

Prima di comprendere cosa può fare concretamente il consumatore per difendere i propri diritti è necessario esaminare la normativa al riguardo.

Cosa dice la legge?

Occorre fare riferimento in prima battuta al Codice del Consumo che tutela il consumatore nei contratti di compravendita conclusi a distanza.

Nello specifico, l’art. 61 del D.Lgs 206/2005 prevede che:

Salva diversa pattuizione delle parti del contratto di vendita, il professionista è obbligato a consegnare i beni al consumatore senza ritardo ingiustificato e al più tardi entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto.

L’obbligazione di consegna è adempiuta mediante il trasferimento della disponibilità materiale o comunque del controllo dei beni al consumatore.

Se il professionista non adempie all’obbligo di consegna dei beni entro il termine pattuito ovvero entro il termine di cui al comma 1, il consumatore lo invita ad effettuare la consegna entro un termine supplementare appropriato alle circostanze. Se il termine supplementare così concesso scade senza che i beni gli siano stati consegnati, il consumatore è legittimato a risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni….”

L’obbligazione di consegna in capo al venditore rientra tra le obbligazioni principali del venditore, così come disposto anche dal codice civile all’art. 1476.

Come applicare la legge?

Facciamo un esempio per traslare nei fatti ciò che la legge dispone.

Acquisto una borsa su un sito e-commerce. Nell’ordine di acquisto la consegna è prevista per il 5 giugno.

E’ il 6 luglio e la merce non mi è stata ancora consegnata. Che faccio?

Contatto il venditore, sollecitandolo formalmente a consegnarmi il bene entro un termine (congruo) supplementare (es. 15 giorni: quindi entro il 21 luglio) e, nell’ipotesi in cui si intenda annullare il contratto, occorre specificare che decorso inutilmente il termine indicato il contratto si intenderà risolto di diritto ex art. 1454 c.c.

Tale comunicazione deve avvenire a mezzo pec o a mezzo raccomandata a/r per essere giuridicamente efficace.

Si precisa, tuttavia, che il cliente non è gravato dall’onere di concedere al professionista il suddetto termine aggiuntivo se il termine pattuito dalle parti per la consegna del bene è essenziale. Analogamente se il professionista si rifiuta espressamente di consegnare la merce.

Se il venditore, nonostante la mia richiesta, non adempie, si aprono due strade (esercitabili in via alternativa):

  1. Posso chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento e il risarcimento del danno;
  2. Posso insistere nell’adempimento, fatta salva, anche in questo caso, la possibilità di richiedere un ristoro del danno.

Per i contratti a prestazioni corrispettive – quale appunto è la compravendita – lart. 1453 c.c. riconosce queste due alternative al contraente adempiente, quando l’altro non adempie le sue obbligazioni.

Quanto alla prima ipotesi, posso sciogliere il contratto rinunciando alla consegna tardiva e richiedendo il rimborso dell’importo versato, oltre al risarcimento dell’eventuale danno patito a causa della mancata consegna.

In questa evenienza, una volta trascorso il termine indicato nella diffida ad adempiere precedentemente inviata, devo tempestivamente formulare (a mezzo pec o raccomandata a/r) formale disdetta al venditore.

In difetto di tale comunicazione, il venditore potrebbe anche ritenere che io acconsenta ad un termine di proroga per la consegna.

E’ di tutta evidenza che, in ogni caso, se il venditore omette di rimborsare il prezzo corrisposto o persista la mancata consegna del bene, l’unica soluzione rimane quella di adire le vie legali promuovendo un’azione civile.

Ulteriori tutele

Abbiamo affrontato la questione da un punto di vista civilistico, tuttavia l’inadempimento contrattuale, laddove se ne ravvisino i requisiti, può configurare anche una responsabilità penale.

In particolare, se ritieni che il venditore ti abbia indotto in errore con artifizi o raggiri al fine di trarne un ingiusto profitto,  potrai sporgere querela entro 3 mesi dal verificarsi dal fatto o alla polizia postale o anche recandoti presso una caserma di carabinieri, allegando tutta la documentazione a sostegno di quanto denunciato.

Infine, un ulteriore presidio a tutela del consumatore è rappresentato dalla possibilità di fare una segnalazione all’Autorità Garante della concorrenza e del mercato (AGCM), in punto alla pratica scorretta posta in essere dal venditore.

Scegli una modalità di pagamento sicura

Malgrado i solleciti può accadere che il venditore continui a non adempiere, una soluzione potrebbe essere quella di bloccare il pagamento.

Vi sono diverse modalità di pagamento ma alcune sono considerate più sicure di altre.

Il bonifico bancario, ad esempio, ti consentirà di chiedere la restituzione della somma direttamente al beneficiario, ossia al gestore del sito su cui è stato effettuato l’acquisto.

Se effettui il pagamento tramite PayPal, è la stessa piattaforma che offre la protezione sugli acquisti gratuitamente e che consente di ottenere il rimborso di quanto corrisposto in caso di mancata consegna. In questo caso sarà indispensabile aprire una contestazione entro 6 mesi dalla data di acquisto.

Diversamente nel caso l’acquisto venga effettuato tramite una carta di credito o una prepagata, dovrai contattare il servizio clienti dell’emittente. Spesso la carta è associata ad una assicurazione che consente all’emittente di bloccare il pagamento se non è ancora stato fatto al beneficiario, mentre nel caso sia già avvenuto di fare uno storno al venditore e riaccreditare la cifra corrisposta.

In genere, quando si nutrono dubbi sulla serietà del venditore, si sconsigliano i pagamenti tramite PostePay poiché in tale ipotesi subentra l’esigenza di dimostrare che la ricarica della carta, intestata ad una determinata persona, sia stata eseguita con lo scopo di effettuare quell’acquisto online.

In conclusione

In ogni caso, prima di acquistare è buona prassi sempre leggere le recensioni sul venditore rinvenibili in rete, per capire se gode di una buona reputazione commerciale ma soprattutto vale sempre la pena dare una lettura ai termini ed alle condizioni di vendita.

Questo ultimo aspetto, il più delle volte ignorato, ti garantisce diversi vantaggi, uno su tutti è quello di conoscere la sede legale del venditore e sapere quindi già a chi rivolgerti in caso di reclami.

Leggi anche: Shopping online: come scoprire se un sito e-commerce è attendibile

VP

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *