Ottobre 14, 2026

AI: via libera alla prima legge italiana

L’Italia è il primo Stato europeo ad avere una legge sull’intelligenza artificiale.

legge italiana sull'AI
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Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge di delega al governo sull’intelligenza artificiale.

ll D.D.L. sull’IA è la prima proposta legislativa in Europa volta ad adottare le disposizioni del Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale (AI Act) 2024/1689.

Il testo è teso ad introdurre una normativa nazionale che predisponga un sistema di principi di governance e misure specifiche adatte al contesto italiano per mitigare i rischi e cogliere le opportunità dell’intelligenza artificiale (IA).

L’obiettivo del D.D.L. è duplice. Da una parte persegue finalità di promozione di “un utilizzo corretto, trasparente e responsabile, in una dimensione antropocentrica, dell’intelligenza artificiale, volto a coglierne le opportunità” e dall’altra mira a garantire la vigilanza sui rischi economici e sociali derivanti da un uso improprio o dannoso di tali tecnologie nonché sul loro impatto sui diritti fondamentali delle persone.

Il D.D.L. AI

Il testo si compone di 28 articoli suddivisi in 6 capi.

In particolare:

  • Capo I – Principi e finalità. In questo capo vengono stabiliti i principi fondamentali per l’uso dell’intelligenza artificiale, anche nei settori produttivi e di difesa, nell’intento di promuovere un approccio trasparente e rispettoso dei diritti fondamentali. Reca, inoltre, una serie di definizioni, riprese dall’ordinamento europeo, di termini usati nel testo.
  • Capo II – Disposizioni di settore. Il capo disciplina l’applicazione dell’IA in ambiti specifici come il sistema sanitario, la ricerca scientifica, il lavoro, la pubblica amministrazione e l’attività giudiziaria, nell’intento di promuovere tutele di trattamento e misure di protezione dei dati personali e di regolare l’uso di questi strumenti per garantire che non si verifichino discriminazioni. Inoltre, contiene, una delega al Governo per definire una disciplina organica relativa all’utilizzo di dati, algoritmi e metodi matematici per l’addestramento dei sistemi di IA.
  • Capo III – Strategia nazionale, Autorità nazionali e azioni di promozione. Questo capo detta le misure inerenti alla redazione e all’aggiornamento della Strategia nazionale per l’IA, specificando che essa deve favorire le collaborazioni pubblico-private e promuovere la ricerca e la formazione. Inoltre, l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) sono designate, quali autorità nazionali per l’intelligenza artificiale, che sono dunque responsabili di garantire l’applicazione e l’attuazione della normativa nazionale ed unionale. È prevista inoltre una delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale all’AI Act.
  • Capo IV – Disposizioni a tutela degli utenti e in materia di diritto d’autore. Il capo prevede misure per assicurare la tutela della privacy e dei diritti d’autore, mediante la regolamentazione dell’uso dell’IA per l’estrazione e la manipolazione di contenuti. È inclusa una modifica alla legge sul diritto d’autore per estendere la protezione anche alle opere create con l’ausilio dell’IA.
  • Capo V – Disposizioni penali. In questo capo si prevede l’introduzione di modifiche al codice penale per punire l’uso illecito dell’IA. Si introduce la responsabilità penale per chi diffonde contenuti generati con IA in modo ingannevole e per chi utilizza l’IA in modo da compromettere la sicurezza o l’integrità di persone o sistemi.
  • Capo VI – Disposizioni finanziarie e finali. Il capo finale reca la clausola di invarianza finanziaria, nonché ulteriori disposizioni finali, tra cui la possibilità per l’ACN di concludere accordi di collaborazione con soggetti privati.

Analizziamo brevemente le questioni più rilevanti del testo normativo.

Principi generali

L’art. 3 contiene i principi fondamentali e prevede che il ciclo di vita dei sistemi e dei modelli di Intelligenza artificiale si basi sul rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà dell’ordinamento italiano ed europeo oltre che sui principi di trasparenza, proporzionalità, sicurezza, protezione dei dati personali, riservatezza, robustezza, accuratezza, non discriminazione e sostenibilità. 

Lo sviluppo e la concreta applicazione devono avvenire nel rispetto dell’autonomia e del potere decisionale dell’uomo, come imposto dall’approccio antropocentrico che caratterizza il D.D.L. e il Regolamento europeo.

Si stabilisce inoltre che l’utilizzo dell’Intelligenza artificiale non debba  pregiudicare la vita democratica del Paese e delle istituzioni, la necessità del rispetto della cybersicurezza lungo tutto il ciclo di vita dei sistemi e dei modelli di Intelligenza artificiale e il pieno accesso alle persone con disabilità ai sistemi di Intelligenza artificiale senza forme di discriminazione. 

L’art. 4 in materia di informazione e riservatezza dispone che l’utilizzo dell’IA debba avvenire nel rispetto, tra gli altri, del pluralismo dei mezzi di comunicazione, della libertà di espressione e della imparzialità e completezza dell’informazione.

Le informazioni relative al trattamento dei dati personali devono essere chiare e accessibili a chiunque, al fine di garantire ai diretti interessati la facoltà di opporsi al loro trattamento non corretto. 

In caso di accesso ai sistemi di AI da parte di minori di anni 14 e conseguente trattamento dei dati personali è richiesto il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale. Mentre il minore di anni 18, che abbia compiuto quattordici anni, può esprimere in autonomia il proprio consenso purché le informazioni e le comunicazioni siano facilmente accessibili e comprensibili.

L’art. 5, in materia di sviluppo economico, stabilisce che lo Stato e le autorità pubbliche promuovano l’utilizzo dell’IA per migliorare la produttività e avviare nuove attività economiche al fine di accrescere la competitività del sistema economico nazionale. 

AI e sicurezza e difesa nazionale

Sono escluse dall’ambito di applicazione della legge le attività svolte per scopi di sicurezza nazionale, per la cybersicurezza nazionale nonché quelle svolte per scopi di difesa dalle forze armate e dalle forze di polizia. 

AI e applicazione in ambito sanitario e ricerca scientifica

In ambito sanitario il D.D.L., agli artt. 7 e ss., rimarca l’approccio antropocentrico disponendo che l’utilizzo dell’IA: 

  • debba contribuire al miglioramento dei processi di diagnosi e cura in funzione di supporto, rimanendo impregiudicata la spettanza della decisione al professionista esercente la professione medica; 
  • non possa determinare criteri discriminatori di accesso alle prestazioni sanitarie; 
  • debba contribuire al miglioramento della vita e al processo di inclusione sociale delle persone con disabilità. 

Inoltre il D.D.L. estende la base del consenso informato del paziente all’utilizzo dei sistemi di IA.

Il trattamento di dati, anche personali, eseguito da soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro per la ricerca e la sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di Intelligenza artificiale per finalità terapeutica e farmacologica, è dichiarato di rilevante interesse pubblico.

Ne consegue l’autorizzazione ex lege all’uso (secondario) dei dati personali privi di elementi identificativi diretti, senza necessità di replicare la richiesta di consenso del titolare del dato, che l’abbia già prestato pur per un altro ambito di ricerca, salva sempre la comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali. 

AI e mondo del lavoro

In materia di lavoro il principio antropocentrico viene applicato stabilendo che l’utilizzo dell’IA:

  • debba essere funzionale al miglioramento delle condizioni di lavoro, alla tutela dell’integrità fisio-psichica del lavoratore e al miglioramento della produttività;
  • debba garantire il rispetto dei diritti fondamentali del lavoratore e non determinare trattamenti discriminatori.

E’ infine prevista l’istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro.

AI e professioni intellettuali

Il D.D.L., in conformità alla disciplina contenuta nel codice civile (artt. 2229-2238), all’art. 13, dispone che l’IA può essere utilizzata solo per attività strumentali e di supporto, con prevalenza della prestazione intellettuale e obbligo del professionista di fornire un’informazione chiara e completa al cliente sull’utilizzo dei sistemi di IA. 

AI e applicazione nella p.a.

Il D.D.L. regola altresì l’utilizzo dell’IA nel settore dell’attività della pubblica amministrazione come strumento capace di garantire il buon andamento e l’efficienza dell’attività amministrativa dando, tuttavia, centralità al principio dell’autodeterminazione e della responsabilità della persona che la utilizza. 

AI e applicazione nell’attività giudiziaria

In materia di attività giudiziaria, la normativa in esame, all’art. 15, stabilisce che l’IA potrà essere usata solo per attività di supporto quali l’organizzazione e la semplificazione del lavoro oppure per la ricerca giurisprudenziale e dottrinale.

Sempre nella logica di una visione antropocentrica dell’IA, viene fissato il principio in forza del quale la decisione sull’interpretazione della legge, la valutazione dei fatti e delle prove e sull’adozione di ogni provvedimento, inclusa la sentenza, è sempre riservata al magistrato. 

Al tribunale civile è attribuita la competenza esclusiva delle cause relative al funzionamento del sistema di Intelligenza artificiale (art. 17 D.D.L.). 

Al Governo è data delega di prevedere ed introdurre, nei casi di responsabilità civile, strumenti di tutela del danneggiato, anche attraverso una specifica regolamentazione dei criteri di ripartizione dell’onere della prova, tenuto conto della classificazione dei sistemi di intelligenza artificiale e dei relativi obblighi come individuati dall’AI Act.

AI e diritto d’autore 

All’interno del quadro della legge sul diritto d’autore (art. 1, co. 1, L. 633/1941) si prevede una disciplina specifica per le opere create con l’ausilio di sistemi di Intelligenza artificiale, assicurando l’identificazione delle opere e degli altri materiali il cui utilizzo non sia espressamente riservato dai titolari del diritto d’autore. 

AI e tutela penale

L’art. 26 D.D.L. prevede un aumento della pena per i reati commessi mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale quando gli stessi, per la loro natura o per le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso, o quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata difesa o aggravato le conseguenze del reato. 

La norma prevede altresì circostanze aggravanti speciali per alcuni reati nei quali l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale abbia una straordinaria capacità di propagazione dell’offesa.

Una aggravante è prevista inoltre per chi, attraverso la diffusione di prodotti dell’IA, provi ad alterare i risultati delle competizioni elettorali. 

Viene infine punita l’illecita diffusione di contenuti generati o manipolati con sistemi di intelligenza artificiale, atti a indurre in inganno sulla loro genuinità, con la pena da uno a cinque anni di reclusione se dal fatto deriva un danno ingiusto. 

Infine, con apposita delega, il Governo, è chiamato a prevedere: 

  1. strumenti tesi ad inibire la diffusione e a rimuovere contenuti generati illecitamente anche con sistemi di Intelligenza artificiale, supportati da un adeguato sistema di sanzioni; 
  2. una o più autonome fattispecie di reato, punite a titolo di dolo o di colpa, dirette a tutelare specifici beni giuridici esposti a rischio di compromissione per effetto dell’utilizzazione di sistemi di Intelligenza artificiale; 
  3. una circostanza aggravante speciale per i delitti dolosi puniti con pena diversa dall’ergastolo nei quali l’impiego dei sistemi di Intelligenza artificiale incida in termini di rilevante gravità sull’offesa;
  4. dei criteri di imputazione della responsabilità penale delle persone fisiche e amministrativa degli enti per gli illeciti inerenti a sistemi di intelligenza artificiale, che tenga conto del livello effettivo di controllo dei sistemi predetti da parte dell’agente;
  5. l regolazione dell’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nelle indagini preliminari, nel rispetto delle garanzie inerenti al diritto di difesa e ai dati personali dei terzi, nonché dei princìpi di proporzionalità, non discriminazione e trasparenza.