L’avvocato che si fa pubblicità online viola l’ordinamento forense? Vediamo cosa stabilisce il Codice deontologico.
Come per ogni professionista che intenda far conoscere la propria attività e i servizi che offre, anche per l’Avvocato il web rappresenta un ausilio molto efficace, non solo in termini di crescita del fatturato ma anche dal punto di vista reputazionale.
La comunicazione in rete, infatti, svolge una funzione chiave nella promozione del proprio lavoro, ma per alcune categorie di professionisti avere una presenza online comporta innanzitutto il rispetto di severi parametri deontologici.
La digital transformation ha attecchito anche nel panorama forense, tuttavia quest’ultimo deve fare i conti con i principi su cui si fonda che spesso collidono con quelli dettati dal web.
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Codice deontologico forense
Per comprendere cosa l’Avvocato può fare online occorre partire dall’analisi delle previsioni contenute nel Codice deontologico forense (in seguito anche “CdF”), che unitamente alla Legge professionale forense ed ai provvedimenti resi dal Consiglio Nazionale forense rappresenta il corpus normativo che regola la professione di Avvocato.
In particolare, l’art. 17 del Codice Deontologico rubricato “Informazioni sull’esercizio dell’attività professionale” prevede che:
“1. E’ consentita all’avvocato, a tutela dell’affidamento della collettività, l’informazione sulla propria attività professionale, sull’organizzazione e struttura dello studio, sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti. 2. Le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette, non equivoche, non ingannevoli, non denigratorie o suggestive e non comparative. 3. In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale.”
Ebbene, tale norma permette all’avvocato di “informare” clienti e potenziali clienti circa le proprie attività professionali anche attraverso internet (sito web, google, Linkedin, Instagram, Facebook, etc.), purché la pubblicità soddisfi determinati requisiti e rispetti specifici canoni.
Per tali ragioni, la lettura dell’art. 17 deve essere necessariamente realizzata in combinato con l’art. 35 CdF “Dovere di corretta informazione” che prevede:
“1. L’avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale, quali che siano i mezzi per rendere le stesse, deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale. 2. L’avvocato non deve dare informazioni comparative con altri professionisti né equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l’attività professionale. 3. L’avvocato, nel fornire informazioni, deve in ogni caso indicare il titolo professionale, la denominazione dello studio e l’Ordine di appartenenza. 4. L’avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia o sia stato docente universitario di materie giuridiche; specificando in ogni caso la qualifica e la materia di insegnamento. 5. L’iscritto nel registro dei praticanti può usare esclusivamente e per esteso il titolo di “praticante avvocato”, con l’eventuale indicazione di “abilitato al patrocinio” qualora abbia conseguito tale abilitazione. 6. Non è consentita l’indicazione di nominativi di professionisti e di terzi non organicamente o direttamente collegati con lo studio dell’avvocato. 7. L’avvocato non può utilizzare nell’informazione il nome di professionista defunto, che abbia fatto parte dello studio, se a suo tempo lo stesso non lo abbia espressamente previsto o disposto per testamento, ovvero non vi sia il consenso unanime degli eredi. 8. Nelle informazioni al pubblico l’avvocato non deve indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorché questi vi consentano. 9. Le forme e le modalità delle informazioni devono comunque rispettare i principi di dignità e decoro della professione. 10. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.”
Emerge nitidamente che l’avvocato non si può sottrarre ai doveri deontologici neppure quando impiega mezzi di comunicazione più moderni.
Non solo. Il legale deve altresì filtrare le informazioni che offre alla collettività, prestando attenzione al contenuto delle stesse ed impiegando una certa prudenza nella scelta delle parole.
In buona sostanza, l’avvocatura, pur con una mentalità più accogliente rispetto alla digitalizzazione, mira a preservare le proprie prerogative di indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza.
Le norme deontologiche, infatti, sono essenziali per la realizzazione e la tutela dell’affidamento della collettività e della clientela, della correttezza dei comportamenti, della qualità ed efficacia della prestazione professionale.
Anche nell’ottica del divieto di accaparramento della clientela sanzionato dall’art. 37 del Codice di deontologia forense, il quale statuisce che “L’avvocato non deve acquisire rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi a correttezza e decoro.”
Parola al Consiglio Nazionale Forense
Il CNF, in qualità di organismo apicale della categoria, in più occasioni è stato interpellato sulla questione di cui si tratta.
Certamente l’orientamento più recente si è rivelato essere più aperto alle nuove tecnologie in luogo anche degli enormi vantaggi che le stesse comportano per i professionisti, ma su alcune tematiche l’approccio rimane intransigente (ndr. per fortuna!).
Qui di seguito le decisioni più rilevanti sulla pubblicità professionale mediante internet.
- Sentenza CNF n.75 del 15.4.2021: “Termini come “gratuito” o che comunque alludano a prestazioni di favore, sono deontologicamente scorretti”
Con questa recente pronuncia il Consiglio nazionale forense confermava la responsabilità deontologica di un avvocato padovano per aver reclamizzato la propria attività offrendo dei prezzi bassi, precisi e chiari, primi appuntamenti gratuiti nonché l’applicazione di tariffe basse e riscossione degli onorari a definizione delle pratiche.
A ben vedere, l’avvocato aveva pubblicizzato l’attività professionale a prezzi inferiori rispetto ai c.d. minimi tariffari; aveva utilizzato una terminologia idonea ad indurre nel cliente la convinzione di poter ottenere prestazioni di favore, gratis o a prezzo agevolato e aveva persino effettuato pubblicità comparativa.
Per tali ragioni, il CNF ravvisava la violazione dell’art. 10 Legge professionale forense e degli artt. 17 e 35 CdF.
In tale contesto ribadiva che l’attività professionale “[…] «deve essere rispettosa della dignità e del decoro professionale e quindi di tipo semplicemente conoscitivo» con conseguente divieto di adoperare forme di “pubblicità” professionale comparativa ed autocelebrativa (CNF n. 23 del 23 aprile 2019) e di offrire prestazioni professionali a compensi infimi o a forfait (CNF n. 243 del 28 dicembre 2017).
Inoltre, già con la sentenza n. 118 del 23 luglio 2015, il CNF aveva affermato che vìola le prescrizioni normative quella pubblicità aventi modalità attrattive della clientela operate con mezzi suggestivi ed incompatibili con la dignità e con il decoro della professione, quale ad es. l’uso del termine “gratuito”.
- Sentenza CNF n.23 del 23.4.2019: “Senza anticipi, senza spese, senza rischi e soprattutto in tempi brevissimi”
Costituisce illecito disciplinare l’informazione, diffusa dall’avvocato anche per il tramite di siti internet, fondata sull’offerta di prestazioni gratuite ovvero a prezzi simbolici, caratterizzata da evidenti sottolineature del dato economico ed avente natura marcatamente commerciale.
Anche in questa circostanza, il CNF sottolineava che in tema di pubblicità non è consentito divulgare informazioni tese a suggestionare la potenziale clientela.
Nel caso di specie, l’avvocato offriva garanzie di definizione delle vertenze “entro 240 giorni invece di attendere i soliti 4-5-6 anni!”, con la previsione del pagamento del compenso legato al risultato ottenuto, senza alcun obbligo di corrispettivo in caso di mancato ottenimento del risultato.
Volendo glissare le questioni prettamente giuridiche*, il CNF confermava la sanzione di censura comminata all’avvocato, per la violazione degli artt. 17, 35 e 37 codice deontologico forense.
[*ndr. In primis, 240 gg è un termine assolutamente fasullo, sebbene coincida con la somma dei termini dettati dal codice di procedura di fatto non tiene conto di eventuali rinvii o vicende processuali impreviste che si possono presentare nel corso del procedimento. La seconda questione riguarda l’obbligazione che sorge in capo all’avvocato che è pur sempre una obbligazione di MEZZI e non di RISULTATO!!!]
In particolare, ha ritenuto non conforme alla dignità ed al decoro professionale “l’indulgere – del medesimo messaggio – ad autoreferenzialità con l’enfatizzazione dell’attività dello studio e l’impiego di mezzi suggestivi ed auto elogiativi, volti ad attirare l’attenzione degli utenti non particolarmente avveduti”.
- Sentenza CNF n. 49 del 29 aprile 2017: “Lo specialista assoluto”
Nel caso trattato, l’avvocato enfatizzava la propria attività professionale tramite il proprio sito web proclamandosi “specialista assoluto”, enfatizzando le proprie doti professionali ed implicitamente, ma non troppo, denigrando il resto della categoria professionale.
Il CNF in tale contesto ribadiva che l’informazione sulla attività deve essere rispettosa della dignità e del decoro professionale e pertanto di tipo “semplicemente conoscitivo”, potendo il professionista provvedere alla sola indicazione delle attività prevalenti o del proprio curriculum, ma non deve essere mai né comparativa, né autocelebrativa.
Peraltro il tema delle specializzazioni, è stato oggetto di una recente pronuncia del CNF (n. 16 del 23 aprile 2019), con la quale veniva confermata la responsabilità disciplinare di un avvocato per aver impiegato il termine “specializzato”, “non avendo conseguito alcun titolo universitario in tali ambiti“.
- Sentenza CNF n. 349 del 26 maggio 2016: “Costi irrisori con l’ausilio di colleghi altamente specializzati nei vari rami del diritto e domiciliati nell’intero arco del territorio italiano”
La vicenda riguardava un avvocato che sul proprio sito web pubblicizzava la propria attività a costi irrisori e forfettariamente indicati, senza alcuna proporzione all’attività svolta.
Inoltre, lo stesso professionista dichiarava di avvalersi, senza spese ulteriori, della collaborazione di colleghi altamente specializzati nella varie branche del diritto, menzionandoli per nome e cognome e chiaramente all’insaputa degli stessi.
Il CNF ha ritenuto tale offerta professionale certamente ambigua, sottolineando l’illiceità, in primo luogo, di una proposta commerciale così formulata collocandola nella fattispecie vietata dell’accaparramento di clientela.
Secondariamente, veniva rilevato che la condotta di millantare una rete di collaboratori (ignari) si pone palesemente in contrasto con i doveri di corretta informazione individuati all’art. 35 del CdF.
Per completezza espositiva, vale la pena anche soffermarsi, seppur brevemente, sulla questione del “segreto professionale”, peraltro affrontata anche dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 9861 del 19 aprile 2017.
L’art. 35 CdF specifica che l’informazione sull’attività professionale resa dall’avvocato deve rispettare anche il “dovere di segretezza”.
Oltretutto, la riservatezza delle informazioni dovrebbe coprire non solo l’attività processuale concretamente svolta (o da svolgersi) ma anche il nominativo dei clienti o delle parti assistite, “ancorché questi vi consentano”.
Tale principio è stato ribadito dalla Suprema Corte, la quale ha richiamato la forte valenza pubblicistica dell’attività forense, laddove “il rapporto tra cliente e avvocato non è soltanto un rapporto privato di carattere libero-professionale e non può perciò essere ricondotto puramente e semplicemente ad una logica di mercato”.
Conclusione
Volendo concludere, come ribadito a più riprese dal CNF, al professionista è consentito fornire specifiche informazioni sull’attività e sui servizi professionali offerti, ma ciò non legittima una pubblicità indiscriminata avulsa dai dettami deontologici, “giacché la peculiarità e la specificità della professione forense, in virtù della sua funzione sociale, impongono, conformemente alla normativa comunitaria e alla costante sua interpretazione da parte della Corte di Giustizia, le limitazioni connesse alla dignità ed al decoro della professione, la cui verifica è dall’Ordinamento affidata al potere – dovere dell’ordine professionale“.
Tutto ciò chiarito, preme precisare che il passaparola non è assolutamente passato di moda, ha semplicemente allargato i propri orizzonti.
Oltre ai canali di pubblicità tradizionali, infatti, si sono aggiunti quelli digitali che, senza dubbio, garantiscono una elevata diffusione del messaggio/informazione da veicolare, se non altro per la vastità di relazioni, contatti e visibilità che può consentire la fruizione di tali universi virtuali e digitali.
E’ bene, quindi, che anche l’avvocato possa giovare dell’ampia disponibilità di mezzi e tecnologie sempre più avanzate, quali appunti strumenti fortemente incisivi quantomeno per portata comunicativa. Ciononostante, la promozione della propria attività online non lo dispenserà dal rispetto dei limiti deontologici in materia di pubblicità professionale.
La questione rimane certamente complessa e i confini sono labili, soprattutto in un regime di spietata concorrenza, caratterizzato anche da soggetti non qualificati ma dotati di evidenti capacità di vendita del proprio “prodotto”.
Agli avvocati onesti, innamorati del diritto e della proprio funzione, non rimane quindi che imparare a fare i funamboli, destreggiandosi in questa società mediatica che consuma e fagocita tutto alla velocità della luce, guardandosi bene dal fornire informazioni (sulle proprie prestazioni professionali) mendaci, comparative, denigratorie, autocelebrative o lesive del segreto professionale, ed ancora, evitando di ricorrere a modalità di espressione attrattive ed oggettivamente equivoche.
VP