Bitcoin: quando non è legale venderli su internet? (Cass. pen., sez. II, sent. n. 26807/2020)

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Con la sentenza n. 26807/2020 la Corte di Cassazione ha statuito che vendere bitcoin online integra il reato di intermediazione finanziaria abusiva se non si rispettano le regole stabilite dal Testo Unico sulla materia.

Il caso

Nella vicenda in esame l’indagato – che vendeva su internet criptovalute – veniva sottoposto dal Gip del Tribunale di Milano alla misura del sequestro preventivo della somma di Euro 206.442, 32 e di ulteriori beni (già oggetto di sequestro probatorio emesso dal PM tra i quali carte che abilitano al prelievo di denaro, dispositivi elettronici, telefonini) per i seguenti reati:

  • Art. 648 bis c.p. “Riciclaggio”
  • Art. 493 ter c.p. “Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento”
  • Art. 166, comma 1°, lett. c), T.U.F.  (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) – “Abusivismo”
  • Art. 110 c.p. “Pena per coloro che concorrono nel reato”

Il decreto di sequestro veniva poi confermato con l’ordinanza del Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame.

Avverso l’ordinanza la difesa dell’indagato ricorreva in Cassazione per le seguenti doglianze:

  1. Il Tribunale aveva omesso di motivare sui nuovi motivi inerenti l’elemento soggettivo del reato. A tal fine, la difesa aveva eccepito che:
    • Gli accrediti riconducibili agli indagati erano relativi alla vendita di criptovalute eseguite su un sito internet non riconducibile agli indagati.
    • Le transazioni per l’acquisto dei bitcoin avvenivano in modo assolutamente spersonalizzato, senza nessun contatto tra venditore e acquirente, per cui il venditore non poteva avere alcuna consapevolezza circa la provenienza della provvista utilizzata dal compratore per l’acquisto di criptovalute. In considerazione di ciò, gli indagati non potevano quindi avere nessuna certezza rilevante, ai sensi dell’art. 648bis c.p., in materia di riciclaggio.
    • Nessuna rilevanza aveva la tempistica di apertura dei conti correnti, posto che non vi era alcun indice sintomatico che potesse far maturare il sospetto che le somme oggetto delle transazioni fossero di provenienza illecita.
    • Neppure il dolo eventuale poteva desumersi da una omissione degli obblighi di identificazione imposti dalla normativa antiriciclaggio, essendo tali obblighi imputabili solo al titolare del sito internet.
  2. La misura applica dal Tribunale del sequestro della somma di Euro 206.441,32 era fortemente sproporzionata rispetto al reddito dichiarato ed alla attività economica svolta dall’indagato. Secondo la difesa tale sequestro veniva disposto senza una valutazione puntuale da parte del Gip.
  3. L’attività di cambiavalute virtuale definita dal D.Lgs 90/17 – in linea con l’ordinamento comunitario – si sottrae al perimetro applicativo della normativa in materia di strumenti finanziari. Ciononostante il Tribunale aveva erroneamente collocato le valute virtuali tra i prodotti da investimento, anzichè classificarle come mezzi di pagamento. Come peraltro specificato all’art. 1, comma 2, TUF, Gli strumenti di pagamento non sono strumenti finanziari”, pertanto non si applicano le previsioni del TUF.
  4. Sulla determinazione del profitto sequestrabile, avendo il Gip disposto il sequestro finalizzato alla confisca per sproporzione, sarebbe stato necessario individuare e dimostrare il profitto del delitto di abusivismo finanziario ex art. 166 TUF asseritamente connesso alla attività svolta. Il Tribunale aveva invece operato un sintetico e non puntuale riferimento alla questione.
  5. Il tribunale aveva infine ravvisato la sussistenza del reato di cui all’art. 493 ter c.p. sebbene la norma non punisca chi utilizza carte bancomat altrui, ma chi ne fa un utilizzo indebito. Tuttavia, nel caso in esame, tale circostanza non ricorreva poiché il titolare formale aveva consegnato al ricorrente carta e codice pin, legittimandolo all’utilizzo.

La decisione

Con la sentenza n. 26807/2020 la seconda sezione penale della Corte di Cassazione chiarisce quando la vendita di bitcoin ed altre valute su internet integra di reato di intermediazione finanziaria abusiva.

In particolare, con riferimento alla prima contestazione inerente la sussistenza dell’elemento psicologico relativo al reato di cui all’art. 648 bis c.p., la Suprema Corte la dichiara infondata e, nel ricostruire la vicenda, osserva che:

L’indagato non si è limitato ad occuparsi di acquisto e cessione di criptovalute, ma si è inserito attivamente nella apertura di conti correnti sui quali confluivano i proventi delle truffe, che venivano utilizzati per le relative transazioni, per cui appare esente da censura la motivazione del Tribunale secondo cui “le citate circostanze in sede di indagini appaiono difficilmente compatibili con un atteggiamento psicologico diverso dal dolo“.

Infondato anche il terzo motivo di ricorso in punto al quale le valute virtuali non sono prodotti di investimento ma mezzi di pagamento e pertanto sottratte alla normativa in materia di strumenti finanziari.

Difatti, come osservato già dal Tribunale:

La vendita di bitcoin veniva reclamizzata come una vera e propria proposta di investimento, tanto che sul sito ove veniva pubblicizzata si davano informazioni idonee a mettere i risparmiatori in grado di valutare se aderire o meno all’iniziativa.

In considerazione di ciò trattasi di attività soggetta agli adempimenti di cui agli artt. 91 e ss TUF la cui omissione configura il reato di cui all’art. 166, comma 1° lett. c), TUF.

In relazione poi alla contestazione del reato di cui all’art. 493 ter c.p., la Corte precisa che anche l’uso di una carta di credito da parte di un terzo, autorizzato dal titolare, integra il reato di indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento, in quanto

La legittimazione all’impiego del documento è contrattualmente conferita all’istituto emittente al solo intestatario, il cui consenso all’eventuale utilizzazione da parte di un terzo è del tutto irrilevante, stanti la necessità di firma all’atto dell’uso, di una dichiarazione di riconoscimento del debito e la conseguente illiceità di un’autorizzazione a sottoscriverla con la falsa firma del titolare, ad eccezione dei casi in cui il soggetto legittimato si serva del terzo come “longa manus” o mero strumento esecutivo di un’operazione non comportante la sottoscrizione di alcun atto.

A nulla rileva anche il fatto che nella fattispecie si tratti di carte di debito e non di credito, posto che il bancomat è un documento simile, che consente il prelievo di denaro contante.

L’unica doglianza della difesa dell’indagato da ritenersi fondata secondo la Corte di Cassazione attiene alla sproporzione della misura applicata, ritenendo incomprensibile l’iter logico svolto dal Gip per la determinazione del profitto confiscabile.

Per tale ragione, la Suprema Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale per un nuovo giudizio, ritenendo ammissibile unicamente quest’ultimo motivo del ricorso.


VP

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