Il settore che maggiormente impiega il contratto di Body rental è senza dubbio quello informatico.
Utilizzato soprattutto nell’esecuzione di progetti software o nella gestione di servizi informativi, il contratto di Body rental consente ad una impresa di “affittare” il proprio personale qualificato a vantaggio di un’altra, per un dato periodo e per lo svolgimento di determinate attività.
Il body rental rientra nella categoria dei cosidetti contratti “time and material”, per il fatto che la società cliente paga una tariffa sulla base dei tempi di presenza od utilizzo dei lavoratori.
Il dipendente, infatti, si trasferisce fisicamente, in maniera continuativa o a tempo determinato, presso la sede della società cliente dove fornirà materialmente il proprio servizio.
La particolarità risiede nel fatto che il lavoratore viene retribuito da una società ma svolge le proprie mansioni a favore di un’altra. Trattasi di una somministrazione di manodopera.
Tuttavia la somministrazione di manodopera presenta delle limitazioni. Ad oggi infatti in Italia i soggetti che possono ricorrere a questa forma contrattuale sono unicamente le agenzie autorizzate dal Ministero del Lavoro. Al di fuori di queste ipotesi, il body rental è illecito e prevede l’applicazione di sanzioni piuttosto severe.
Non è un caso che, per ottenere risultati verosimilmente anologhi, le società ricorrano al contratto di appalto (ex art. 2222 c.c.) che consente di affidare l’esecuzione di un’opera o di un servizio ad un terzo che si assume il rischio di realizzarla con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
Il fornitore infatti impiega e organizza risorse e mezzi propri, nel caso di specie mette a disposizione della società cliente unità di personale. Sarà in ogni caso il fornitore ad esercitare il potere organizzativo e direttivo sui propri dipendenti, con la logica conseguenza che il committente non potrà impartire alcun ordine.
L’appalto di servizi e la somministrazione di manodopera presentano caratteristiche molto simili: in entrambi i contratti, infatti, c’è un soggetto che, in concreto, fa lavorare i suoi dipendenti per un altro datore di lavoro.
Ciò che li differenzia tuttavia è l’oggetto del contratto: nella somministrazione di lavoro l’agenzia per il lavoro fornisce personale all’utilizzatore mentre nell’appalto l’appaltatore realizza in concreto l’opera o presta il servizio avvalendosi dei propri dipendenti a favore del committente.
Con la somministrazione il committente potrà contare su una forza lavoro aggiuntiva per la propria attività, indipendentemente dal risultato produttivo richiesto invece nell’appalto. L’appaltatore ha infatti un’obbligazione di risultato.
Non è sempre facile distinguere l’appalto dalla somministrazione. Tuttavia quando il contratto d’appalto maschera l’utilizzazione illecita di manodopera, si realizza una somministrazione – o intermediazione – illecita di manodopera e sussiste tutte le volte che mancano i requisiti essenziali previsti ex art. 2222 c.c. ovvero organizzazione, rischio di impresa e autonomia.
Per la somministrazione abusiva è previsto un regime sanzionatorio da un minimo di 5 mila euro sino ad un tetto massimo di 50 mila euro.
Il body rental, nella sua forma lecita, genera considerevoli vantaggi per le imprese, principalmente in termini di costi del personale avendo la possibilità di utilizzare risorse qualificate per tempi ristretti ed in funzione del carico di lavoro o di una specifica attività.
Ma il lavoratore che garanzie ha? Nella prassi, d’altronde, è l’utilizzatore della manodopera che organizza e gestisce le attività che dovrà svolgere il dipendente. Il lavoratore svolge le proprie mansioni in un contesto di cui non fa realmente parte con le incertezze lavorative che ne conseguono.
Svolge le stesse mansioni dei suoi colleghi ma spesso non possiede gli stessi diritti e le stesse tutele. Con un maggior carico lavorativo, per esempio, a fronte di un trattamento economico inferiore; l’assenza di garanzie di continuità e di orari fissi; l’inesistente possibilità di fare carriera, etc.
L’affitto di figure professionali è un modello che viene frequentemente impiegato ma allo stesso tempo è una realtà che ha creato precarietà e incertezza nel lavoratore, anche a fronte della proliferazione di fornitori di manodopera non sempre abilitati.
A tal riguardo, il lavoratore potrà, al fine di ottenere la certezza della natura del contratto stipulato, richiedere la certificazione ad un organo terzo al quale è affidato il compito di qualificare il contratto stesso mediante un provvedimento amministrativo di certificazione.
VP