Il contrasto politico non giustifica le offese su Facebook, laddove queste valichino i limiti della continenza nel diritto di critica e laddove la natura politica venga impiegata come espediente per denigrare la vittima personalmente.

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Il contrasto politico non giustifica le offese su Facebook, laddove queste valichino i limiti della continenza nel diritto di critica e laddove la natura politica venga impiegata come espediente per denigrare la vittima personalmente.
Risponde del reato di atti persecutori ex art. 612 bis c.p. il soggetto che tormenta di messaggi su WhatsApp il fratello della vittima.
Si configura la responsabilità in capo al blogger per gli scritti di carattere denigratorio pubblicati sul suo sito da terzi quando, venutone a conoscenza, non provveda tempestivamente alla loro rimozione, atteso che tale condotta equivale alla consapevole condivisione del contenuto lesivo dell’altrui reputazione e consente l’ulteriore diffusione dei commenti diffamatoria.
In tema di prove, i fotogrammi scaricati dal sito internet “Google Earth”, costituiscono prove documentali pienamente utilizzabili ai sensi dell’art. 234, comma 1, c.p.p. o 189 c.p.p., in quanto rappresentano fatti, persone o cose, essendo ben diversa, ovviamente, la questione relativa alla valutazione del loro contenuto e alla corrispondenza al vero di quanto in essi rappresentato.
Con l’ordinanza n. 27379/2022 del 19 settembre, la Corte di Cassazione ha chiarito la differenza tra duplicato informatico e copia informatica degli atti giudiziari digitali che vengono estratti dai fascicoli telematici.
Con la sentenza n. 16822 del 24 maggio 2022, la Corte di Cassazione statuisce che la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell’art. 151 c.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge. E’ necessaria, in ogni caso, la prova dell’efficienza causale del comportamento addebitato al coniuge sulla crisi matrimoniale.
“Sussiste l’aggravante della minorata difesa, nell’ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti online, poiché, in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima e quello in cui invece si trova l’agente determina la posizione di maggior favore di quest’ultimo, che può facilmente schermare la sua identità, fuggire e non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo da parte dell’acquirente.” (Cass. pen., sent. n. 2902/2022)