Anche l’invio di messaggi sgraditi tramite Whatsapp può integrare il reato di molestia ex art. 660 c.p. E’ il carattere invasivo della messaggistica telematica ad assumere rilievo e non che il ricevente, possa escludere o bloccare il contatto indesiderato. Questo è quanto statuito dalla prima sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 34821/2022.
