Chat vs Video chat: quando si configura il reato di diffamazione?

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Non perfeziona il delitto di diffamazione la condotta di chi, comunicando con video chat all’interno di un gruppo composto da un numero determinato di persone, pronuncia espressioni offensive direttamente all’indirizzo della persona offesa. (Corte di Cassazione; sez. V penale; sent. 31 marzo 2020, n. 10905).

Il caso

La vicenda riguardava un uomo che veniva condannato per il reato di cui all’art. 595 cod. pen., per avere offeso un altro soggetto tramite video chat, con modalità accessibili ad un numero indeterminato di persone.

La sentenza veniva confermata in appello e l’imputato ricorreva dinanzi la Corte di Cassazione, sostanzialmente per dedurre l’insussistenza del reato di diffamazione contestatogli.

La difesa del ricorrente riteneva che la sua condotta forre riconducibile alla meno grave fattispecie della ingiuria poiché:

gli insulti sono stati rivolti attraverso una chat vocale sulla piattaforma “Google Hangouts”, diversa dalle altre piat­taforme chat digitali, che sono ‘leggibili’ anche da più persone; in tal caso, il destinatario dei messaggi era solo la persona offesa e la video chat aveva carattere tempora­neo.

La decisione

La Suprema Corte accoglie il ricorso.

Nel caso in esame le espressioni offensive erano state pronunciate dall’imputato mediante comu­nicazione telematica diretta alla persona offesa, ed alla presenza, altresì, di altre persone ‘invitate’ nella chat vo­cale.

Gli ermellini precisano che:

l’elemento distintivo tra ingiuria e diffamazione è costituito dal fatto che nell’in­giuria la comunicazione, con qualsiasi mezzo realizzata, è diretta all’offeso, mentre nella diffamazione l’offeso resta estraneo alla comunicazione offensiva intercorsa con più persone e non è posto in condizione di interlo­quire con l’offensore.

Pertanto la condotta del ricorrente è qualificabile come ingiuria aggravata dalla presenza di più persone, ai sensi dell’art. 594, p.c., c.p., che tuttavia, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. C), d.lgs. 15.1.2016 n. 7, è stato depenalizzata.

In sostanza il fatto, così qualificato, non è più previsto dalla legge come reato.

Diffamazione vs Ingiuria

Art. 595 c.p. “Diffamazione”

Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro.

Il reato di diffamazione punisce chi, comunicando con più persone, rechi volontariamente un’offesa alla reputazione di una persona assente, da intendersi non solo non presente fisicamente, ma anche non in grado di percepire direttamente l’addebito diffamatorio che si traduce in una impossibilità della stessa di difendersi.

E’ un reato di evento, che si consuma nel momento della percezione da parte del terzo delle parole diffamatorie.

Il bene giuridico oggetto di tutela è sostanzialmente la reputazione della persona offesa, oltre al suo onore ed al suo decoro.

I presupposti del reato sono quindi:

  • Assenza della persona offesa;
  • Offesa alla reputazione;
  • Presenza di almeno due persone (o almeno una che faccia da passaparola della offesa ad altri) .      

Art. 594 c.p. (ora abrogato dal D.Lgs n. 7/2016) “Ingiuria”

Chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.

La norma tutelava l’onore ed il decoro del soggetto leso dalla condotta delittuosa, inteso come l’insieme delle proprie qualità morali.

Nell’illecito di ingiuria, ormai depenalizzato, la condotta dell’offendere si realizzava in presenza della vittima ed era ad essa direttamente rivolta. Il presupposto risiedeva nel rapporto comunicativo diretto tra aggressore e vitti­ma, prevedendo persino un aggravamento della pena nel caso in cui l’offesa fosse commessa in presenza di più persone.

Dalla analisi delle due fattispecie emerge immediatamente il carattere maggiormente lesivo della diffamazione, fondamentalmente per la sua attitudine a pregiudicare la credibilità sociale della persona danneggiata, sfruttando la sua assenza e con ciò impedendole di replicare e di difendersi dalle espressioni lesive.

Analogamente nell’ambito delle comunicazioni realizzate tramite le piattaforme tecnologiche che consentono a gruppi determinati di partecipanti (cd. community) di interagire in tempo reale mediante messaggistica istantanea (es. WhatsApp) ma anche tramite videochat (es. Google Hangouts, impiegata nel caso in commento).

Nell’ambito delle piattaforme menzionate tuttavia sussiste una differenza nella modalità della comunicazione e questa rileva ai fini della sua potenziale lesività e di conseguenza della configurabilità o meno della fattispecie criminosa della diffamazione.

La tecnologia offre infatti diversi canali per comunicare. Nel caso trattato il  soggetto agente commetteva ingiuria nei confronti della vittima, poiché l’offesa, sebbene in presenza di più persone, veniva perpetrata durante la videoconferenza direttamente nei suoi confronti. Questa circostanza le permetteva quindi di poter intervenire e ribattere alle insolenti espressioni.

Di contro in una precedente pronuncia (Cass. Pen., sez. V., sent. n. 7904/2019), peraltro richiamata dalla stessa Corte, in una vicenda apparentemente simile la condotta dell’imputato assumeva rilevanza penale.

La suprema Corte si era infatti trovata ad esprimersi su offese compiute nei confronti di un soggetto ed in “presenza” di altri membri della stessa community, tuttavia realizzate mediante chat scritte sulla nota piattaforma WhatsApp.

In questo caso gli ermellini aveva ravvisato gli estremi del reato di diffamazione, poiché la comunicazione offensiva scritta, sebbene si realizzasse in “presenza” della vittima non avveniva direttamente con essa. Il soggetto agente, nello specifico, la offendeva interloquendo con altri membri del gruppo.

Difatti sebbene il mezzo di comunicazione adoperato consentisse, in astratto, anche al soggetto vilipeso di percepire direttamente l’offesa, il fatto che il messaggio fosse diretto ad una cerchia di fruitori – i quali, peraltro, potevano venirne a conoscenza in tempi diversi – collocava l’addebito lesivo in una dimensione più ampia di quella interpersonale tra offensore ed offeso, ovvero quella “divulgativa” propria del reato di diffamazione.

Tuttavia per la valutazione del pregiudizio effettivamente subìto alla vittima occorre tenere in considerazione diversi fattori, tra i quali la presenza della persona offesa nell’ambito della chat (sia scritta che vocale) e l’ampiezza della community in cui il messaggio offensivo viene diffuso.

Come precisato dalla giurisprudenza la dimensione del gruppo gioca un ruolo decisivo, tanto da divenire superfluo persino accertare se la persona offesa fosse presente o meno, poiché nell’ipotesi di diffusione di espressioni lesive in gruppi di rilevan­te partecipazione, l’offesa alla reputazione è in re ipsa.

Inoltre quando la comunicazione incriminata avviene in gruppo esiguo di membri ma in essenza della persona offesa rileva il mezzo telematico prescelto per vilipenderla, ossia tramite chat scritte istantanee o vocali.

Nelle chat scritte, il discri­mine tra l’illecito di ingiuria e quello di diffamazione dipenderà quindi dalla prova in merito al momento in cui l’offesa avrà raggiunto la vittima, ovvero quando questa avrà preso visione del contenuto del messaggio.

Nelle videochat, in genere alle conversazioni partecipano tutti i membri della community pertanto sarà più agevole dimostrare la presenza della vittima, fatta salva l’ipotesi in cui il soggetto agente abbia approfittato proprio della momentanea assenza della vittima.

Ne discende che se nella chat scritta l’onere probatorio in punto alla circostanza della presenza della vittima spetterà al soggetto agente, in quella vocale spetterà alla persona offesa, che nel caso dovrà dimostrare di essersi allontanata dal dispositivo proprio nel momento in cui il messaggio offensivo veniva inoltrato.

Conclusione

In conclusione, il delitto di diffamazione si perfeziona con la condotta di chi, in una chatdi gruppo, interloquendo per iscritto con soggetti diversi dalla persona offesa lede la reputazio­ne di quest’ultima.

Di converso non si configura diffamazione ma ingiuria (fattispecie oggi penalmente irri­levante) nell’ipotesi in cui il soggetto agente, durante una videoconferenza con un numero ristretto di persone, offende a voce e direttamente la vittima.

VP

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