“Child Grooming online”: il reato di adescamento dei minori in rete

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Cos’è il “Grooming”

Il termine Grooming trae origine dal verbo inglese “to groom ossia curare, prendersi cura di una persona. In rete il Grooming viene impiegato per indicare una tecnica di manipolazione psicologica che gli adulti utilizzano per indurre i minorenni a superare le resistenze emotive e instaurare una relazione intima.

Trattasi di un vero e proprio processo di adescamento che avviene nel corso dei giorni, dei mesi e delle volte anche negli anni.

Il cyber predatore nutre interesse sessuale verso i bambini e/o gli adolescenti e per tale ragione questo fenomeno è conosciuto anche come “Child Grooming”.

L’adescatore pianifica con cura le proprie mosse con l’evidente intento di conquistare la fiducia delle sue vittime ed una volta creato un rapporto di confidenza mette in atto il suo piano diabolico. E’ un graduale percorso interattivo attraverso il quale il trasgressore si “prende cura” del mondo psicologico della vittima.

Questo reato si consuma generalmente tramite una chat o un social network. Il contesto favorisce l’avvicinamento di utenti di ogni età, solitamente mediante profili fake, e spesso consente all’aguzzino di conoscere preventivamente le proprie vittime.

Conoscere gli interessi degli adescati facilita il trasgressore nell’abbattere la diffidenza iniziale del minore, d’altra parte conversare di argomenti familiari è il primo step per creare una relazione con il proprio interlocutore, guadagnando la sua attenzione.

Come si realizza

L’adescamento in rete è un iter che si compie per gradi.

In una fase preliminare il groomer sceglie la sua vittima svolgendo ricerche su internet. Dopo averla individuata studia i suoi comportamenti, le sue abitudini e le sue passioni.

Questa fase è seguita dal primo approccio. Il predatore, sotto mentite spoglie, passa all’azione ed instaura un contatto con il minore. La scelta della falsa identità non è casuale poiché oltre a garantirgli una sorta di anonimato il nickname adottato ha la precisa funzione di attirare la vittima prescelta.

E’ lo stadio in cui il predatore deve assicurarsi che il soggetto con cui sta interagendo coincide con la persona precedentemente individuata. A tal fine pone domande generiche sulla sua età, sulla città in cui vive, talvolta chiede una fotografia o addirittura di attivare la webcam.

Accertata l’identità del bambino comincia la fase nella quale l’adescatore indossa le vesti dell’amico. Attraverso contatti costanti (anche quotidiani) si instaura un rapporto di confidenza. In questa relazione amicale il cyber predatore mira a divenire un punto di riferimento per il minorenne, lo ascolta, lo supporta, lo fa sfogare. Parla di lui, dei suoi interessi, dei suoi hobbies, dei suoi problemi, lo fa sentire “al sicuro”.

Questo periodo ha una duplice utilità: raccogliere più informazioni possibili sull’adescato ed entrare nella sua vita fino ad assumere un ruolo importante.

Una volta creatosi il legame tra i due soggetti, il trasgressore spinge la relazione ad un livello successivo cominciando a trattare argomenti più intimi e avanzando le prime richieste. Il groomer “seduce” la vittima, convincendola di agire nel giusto e di fare il suo bene ma anche di non avere alternativa. Talvolta ricorre anche al ricatto.

Si è creato a tutti gli effetti un rapporto malato e di controllo, in cui il reo soggioga il bambino per raggiungere il suo scopo criminale.

La fase finale sfocia nell’abuso sessuale che si configura quando l’adescatore persuade il minorenne ad attivare la webcam e a compiere atti di autoerotismo oppure quando lo induce a scambiare del materiale pedopornografico. Tuttavia, in alcuni casi, il predatore raggira la vittima al punto di combinare con questa un incontro personale reale che, il più delle volte, si conclude con un rapporto di natura carnale.

Si precisa che in questo ultimo caso il pedofilo soggiace alle pene previste all’art. 609, quater, c.p. per il reato di atti sessuali con minorenni.

La disciplina giuridica: art. 609, undecies, c.p.

Con la Legge n. 172 del 1° Ottobre 2012, la quale mirava ad attuare quanto disposto dalla c.d. Convenzione di Lanzarote del 2007 in materia di «protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali”, il Legislatore italiano ha introdotto la fattispecie dell’adescamento di minorenni all’art. 609, undecies, c.p.

Tale norma disattende i dettami della Convenzione sotto tre aspetti.

La soglia di punibilità. La punibilità del soggetto agente viene anticipata alla fase di approccio virtuale al minore. Sarà pertanto perseguibile penalmente colui che porrà in essere condotte tali da presupporre l’intenzione di consumare quel determinato reato. Non sarà quindi necessario l’aver fissato un incontro col minore in quanto l’adescamento si perfeziona già nella fase in cui il cyber predatore contatta la vittima instaurando con essa un rapporto insano.

Le condotte di adescamento. Il Legislatore nostrano punisce tutte le azioni dirette all’adescamento, non solo quelle che si realizzano mediante gli strumenti telematici. In particolare l’artificio, le lusinghe e le minacce quali condotte preparatorie per la consumazione del reato in esame.

Limite dell’età della vittima. Il soggetto passivo è qualsiasi soggetto che non abbia compiuto il sedicesimo anno di età, ovvero tutti quei soggetti che non sono in grado di disporre del proprio corpo consciamente.

L’adescamento diviene quindi un reato di “pericolo” che mira ad offrire una tutela stringente nei confronti del minore in qualità di soggetto incapace di avere piena coscienza psico-fisica. Pertanto i beni giuridici a cui si assicura tutela sono la libertà e l’equilibrato sviluppo psico-sessuale della vittima minorenne.

Sarà, in ogni caso, compito del Giudice valutare il caso concreto e l’idoneità delle attività poste in essere dal trasgressore volte ad integrare il reato di cui si tratta. Tali condotte dovranno essere vagliate singolarmente e, per essere ritenute offensive, dovranno necessariamente essere parte di un unico piano criminoso, finalizzato alla commissione del reato di adescamento.

Conclusione

I reati informatici sono una realtà, soprattutto quelli che si perfezionano mediante l’utilizzo dei social network.

Denunciare un abuso non è mai una passeggiata, soprattutto se chi lo subisce è un minorenne. Subentrano innumerevoli fattori che variano a seconda della personalità della vittima e persino dal rapporto instaurato con l’adescatore.

Il pudore, la vergogna, il senso di colpa, la paura di non essere creduti, la paura di essere giudicati, la paura di deludere gli altri ma anche la paura di essere puniti: tutti questi sentimenti contribuiscono a complicare il quadro della situazione, che porta con sé conseguenze irreparabili nel soggetto passivo.

I groomer non sempre sono individuabili, possono essere soggetti insospettabili, di qualsiasi età, estrazione sociale e persino persone molto vicine a noi.

Molto probabilmente il compito più significativo lo devono svolgere gli adulti (genitori, tutori, fratelli, sorelle, parenti, etc.) monitorando e regolando l’uso delle tecnologie da parte del bambino/adolescente, ma anche informandolo delle potenziali insidie che ci sono nel Web in modo da poterle intercettare e reprimere preventivamente.

Le perversioni sessuali non nascono con le nuove tecnologie, infatti la fattispecie trattata sussisteva già prima dell’avvento di Internet. La rete ha semplicemente creato nuove modalità di azione per la consumazione di reati preesistenti.

VP

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