Per cittadinanza digitale si intende l’insieme dei diritti e dei doveri che spettano a ciascun cittadino in relazione alla moderna società online, in particolare all’uso dei servizi di amministrazione digitale.
L’obiettivo è quello di semplificare i rapporti tra privati, imprese e pubblica amministrazione, con l’impiego dei nuovi mezzi tecnologici a disposizione di ogni cittadino.

La cittadinanza digitale non è altro che l’estensione della cittadinanza tradizionale, in funzione di una realtà sempre più digitalizzata.
Per promuovere e rendere effettivi i diritti discendenti dallo status di cittadino digitale è stata introdotta, con la L. 124/2015 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, la Carta della cittadinanza digitale “al fine di garantire ai cittadini e alle imprese, anche attraverso l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, il diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi di loro interesse in modalità digitale, nonché al fine di garantire la semplificazione nell’accesso ai servizi alla persona, riducendo la necessità dell’accesso fisico agli uffici pubblici”.
Con il D.Lgs n. 217/2017, che ha apportato integrazioni e correttivi al D.Lgs. n. 179/2016, il governo ha provveduto a rendere operativi i principi individuati dalla predetta Carta, innovando il Codice dell’Amministrazione Digitale, di cui al D.Lgs. n. 82/2005.
Il Codice dell’Amministrazione Digitale (in seguito anche CAD), che ad oggi è alla sua sesta revisione, è un testo unico che riunisce e organizza le norme riguardanti l’informatizzazione della Pubblica Amministrazione nei rapporti con i cittadini e le imprese.
Il CAD regola la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità delle informazioni in modalità digitale utilizzando, con le modalità più appropriate, le tecnologie dell’informazione e della comunicazione all’interno della p.a.
Come si evince nella Sezione II – Capo I del CAD il concetto di cittadinanza digitale si compone di diversi elementi. Vediamoli nel dettaglio.
Sommario
L’Identità digitale e lo SPID
Il CAD definisce l’identità digitale all’art. 1 lett. u-quater) come “la rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi, verificata attraverso l’insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale”.
Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l’accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell’Agenzia per l’Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID) (art. 64 CAD).
In altri termini, il cittadino può accedere da qualsiasi dispositivo ai servizi online offerti dalla p.a. con un’unica identità digitale, individuata con delle credenziali di accesso – username e password – da lui scelte.
La Carta d’Identità Elettronica
La Carta d’Identità Elettronica (CIE) è un documento elettronico altamente sicuro, che andrà a sostituire la versione classica cartacea, dotato di un microprocessore a radiofrequenza che ne permette l’utilizzo in svariati scenari, incluso l’accesso a servizi online.
L’art. 66 CAD prevede che essa oltre a contenere i dati identificativi del cittadino, possa contenere altre e diverse tipologie di dati – a discrezione dello stesso interessato – quali l’indicazione del gruppo sanguigno; le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge; i dati biometrici, con esclusione in ogni caso del DNA; tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare e semplificare l’azione amministrativa e i servizi resi al cittadino, anche per mezzo dei portali, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza; le procedure informatiche e le informazioni che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione e da altri soggetti, occorrenti per la firma elettronica.
La CIE è un documento non contraffattibile e consente l’accesso a servizi fisici e digitali con i migliori standard di sicurezza, come precisato dal Ministero della Innovazione tecnologica e digitale (MID).
In ogni caso, una volta smarrita/scaduta il documento d’identità cartaceo, il cittadino potrà richiederlo in versione elettronica al proprio comune di residenza.
L’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)
Introdotta nel 2012 presso il Ministero dell’interno, l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) (art. 62 CAD) svolge la funzione di raccogliere tutte le anagrafi comunali in un’unica infrastruttura telematica, sostituendo l’Indice Nazionale delle Anagrafi (INA) e l’Anagrafe della Popolazione Italiana Residente all’Estero (AIRE), nonché le anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all’estero tenute dai comuni.
La finalità è di snellire e velocizzare cambi di residenza, emigrazioni, immigrazioni e censimenti offrendo inoltre una maggiore sicurezza per la conservazione dei dati anagrafici.
Il Domicilio digitale
Dalla definizione fornita all’art. 1 del CAD, lett. n-ter), si evince che per domicilio digitale si intende “Un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato … valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale.”
In pratica, la p.a. trasmette le comunicazioni per via telematica al domicilio digitale scelto dal cittadino e queste producono gli stessi effetti legali delle raccomandate con ricevuta di ritorno.
La Firma digitale
Ai sensi dell’art. 1 CAD lett. s) per firma digitale si intende: “un particolare tipo di firma qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare di firma elettronica tramite la chiave privata e a un soggetto terzo tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici”.
L’art. 24 CAD prevede che la firma digitale debba riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all’insieme di documenti cui è apposta o associata e che la sua l’apposizione integra e sostituisce l’apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere.
Il Difensore civico digitale unico
L’art. 17 del CAD prevede l’istituzione presso l’AgID dell’ufficio del difensore civico per il digitale, a cui è preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità che funga da garante dei diritti di cittadinanza digitale dei cittadini.
Chiunque può presentare al difensore civico per il digitale, attraverso apposita area presente sul sito istituzionale dell’AgID, segnalazioni relative a presunte violazioni del CAD (e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della p.a.) da parte dei soggetti che svolgono un servizio pubblico.
Una volta ricevuta la segnalazione, il difensore civico, se la ritiene fondata, invita il soggetto responsabile della violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni.
Le decisioni del difensore civico sono pubblicate in un’apposita area del sito Internet istituzionale. Il difensore segnala le inadempienze all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione.
I Pagamenti digitali
La Carta della cittadinanza digitale prevede il diritto del cittadino di effettuare pagamenti digitali ed elettronici verso la pubblica amministrazione e gli esercenti servizi di pubblica utilità con qualsiasi modalità di pagamento, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull’uso del credito telefonico (art. 5 CAD).
Diritti digitali
Dall’analisi della normativa sull’amministrazione digitale, si riscontra l’esistenza di nuovi diritti in capo ai cittadini, i cd. diritti digitali.
In tale categoria di diritti rientrano sia i diritti completamente nuovi, nati dalle evoluzioni tecnologiche, sia i diritti già esistenti che tuttavia devono essere soggetti ad una rivisitazione e ridefinizione alla luce delle tecnologie che si sono diffuse.
Tra i diritti individuati nel CAD, si rinvengono:
- Diritto all’uso delle tecnologia (art. 3 CAD), la cui tutela giurisdizionale è riservata al giudice amministrativo ed è disciplinata dal codice del processo amministrativo;
- Diritto all’identità digitale e al domicilio digitale (art. 3-bis CAD);
- Diritto a servizi on-line semplici e integrati (art. 7 CAD);
- Diritto alla partecipazione democratica elettronica (art. 9 CAD), cd. e-democracy o e-participation;
- Diritto alla Sicurezza e disponibilità dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni (art. 51 CAD);
- Diritto di accesso telematico ai dati, alle informazioni e ai documenti (art. 52, CAD).
Oltre al codice dell’amministrazione digitale, vi sono altre norme che prevedono diritti del cittadino sui quali le tecnologie e la rete hanno inciso notevolmente. Tra i più rilevanti il diritto all’informazione, il diritto alla privacy ed il diritto d’autore.

Conclusioni
Per esercitare la propria cittadinanza digitale l’utente deve essere posto nelle condizioni di conoscere gli strumenti informatici, comprendere le potenzialità della rete e farne un uso consapevole.
Sebbene per i nativi digitali l’uso della tecnologia sia elemento scontato e naturale, per gli “immigrati digitali”, ovvero tutti quelli che appartengono alle generazioni passate che hanno assistito ad una sempre più massiccia implementazione del digital nella propria quotidianità, occorre un approccio graduale che li introduca e li accompagni nel mondo del web.
La digitalizzazione corre veloce, e l’alfabetizzazione informatica dei cittadini non sempre tiene il passo.
Occorre quindi promuovere iniziative volte a favorire la diffusione della cultura digitale tra i cittadini, con particolari riguardo ai minori ed alle categorie a rischio di esclusione (come peraltro disposto dall’art. 8 CAD), al fine di incoraggiare lo sviluppo di competenze informatiche ma anche giuridiche, per far fronte ad eventuali minacce od usi impropri della rete.
Abbandonare quindi la diffidenza, che va a braccetto con la poca conoscenza, e capire il valore della rete apprezzandola come luogo di opportunità e di crescita personale e professionale.
VP