Con l’obiettivo di promuovere la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico e l’occupazione, in particolare giovanile, nel 2012 il Governo ha adottato la normativa organica conosciuta come StartUp Act Italiano (D.L 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012).
Nell’ottica di sostenere e promuovere imprese innovative ad alto valore tecnologico di nuova o recente costituzione ha introdotto all’art. 25 la figura della startup innovativa.
Sommario
Requisiti
Perché possa trattarsi di startup innovativa l’impresa deve possedere determinati requisiti. In particolare, l’imprese deve:
- essere nuova o costituita da non più di 5 anni (lett. b)
- avere residenza in Italia o in altro Paese UE, se con sede produttiva o filiale in Italia (lett. c)
- presentare un valore annuo della produzione inferiore a 5 milioni di euro (lett. d)
- non distribuire o non aver distribuito utili (lett. e)
- avere l’innovazione tecnologica come oggetto sociale esclusivo o prevalente (lett. f)
- non essere risultato di fusione, scissione o cessione di ramo d’azienda (lett. g)
- non essere quotata in un mercato regolamentato o in una piattaforma multilaterale di negoziazione.
Infine, una startup è innovativa se rispetta almeno 1 dei seguenti 3 requisiti (lett. h):
- ha sostenuto spese in ricerca e sviluppo ed innovazione pari ad almeno il 15% del maggiore valore tra fatturato e costo della produzione
- impiega personale altamente qualificato (almeno 1/3 dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure almeno 2/3 con laurea magistrale)
- è titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto o titolare di un software registrato
Inoltre, una startup innovativa in possesso dei suddetti requisiti può, su richiesta, ottenere la qualifica di Startup Innovativa A Vocazione Sociale – cd. SIAVS – (art. 25, co. 4) se, in aggiunta, opera in uno dei seguenti settori, individuati dalla normativa nazionale sull’impresa sociale (d. Lgs 112/2017, art. 2, co. 1, sopravvenuto al D.lgs155/2006, art. 2, co. 1 citato dalla disposizione originaria):
- valorizzazione patrimonio culturale ed erogazione servizi culturali;
- tutela ecosistema e tutela ambientale;
- assistenza sociale e sanitaria;
- formazione universitaria e post universitaria;
- ricerca e formazione generica;
- imprese sociali;
- educazione ed istruzione;
- turismo sociale.
Si precisa che la concessione dello status di SIAVS – le cui modalità sono disciplinate dalla Circolare 3677/C emanata dal MISE il 20 gennaio 2015 – non comporta attualmente benefici di legge aggiuntivi rispetto a quelli previsti per le altre startup innovative, salvo eventuali misure specifiche a livello regionale e locale.

Modalità di iscrizione e regime dei pubblicità
Un’impresa in possesso dei requisiti sopra individuati per ottenere lo status di startup innovativa deve registrarsi in un’apposita sezione speciale del Registro delle imprese.
L’iscrizione al registro segue le modalità previste per l’iscrizione dell’atto costitutivo delle società, integrate con le nuove previsioni per la sezione speciale.
L’iscrizione nella sezione speciale è volontaria e si aggiunge alla consueta ed obbligatoria iscrizione nella sezione ordinaria. Avviene dietro autocertificazione, da trasmettere in via telematica con firma digitale tramite una Comunicazione Unica alla Camera di Commercio territorialmente competente.
La Camera di commercio effettuerà i controlli sul rispetto e sul mantenimento dei requisiti che, ai sensi del d.l.179/2012, art. 25, co. 15 – vanno confermati una volta l’anno, entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio (e comunque non oltre 6 mesi dal termine dell’esercizio).
L’iscrizione è inoltre gratuita: è prevista la totale esenzione dal pagamento dei diritti di segreteria per gli adempimenti nel registro delle imprese e dell’imposta di bollo. Tale esenzione opera anche per la domanda d’iscrizione in cui si presenta la richiesta di iscrizione dell’atto costitutivo e contestualmente la domanda d’iscrizione alla sezione speciale, nonché per il pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio e dura non oltre il quinto anno d’iscrizione.
La startup innovativa potrà godere dei benefici di legge, a partire dalla data di iscrizione nella sezione speciale ed in presenza di tutti i requisiti richiesti, fino al raggiungimento del quinto anno di attività calcolato dalla data di costituzione.
L’impresa avvia l’attività contestualmente alla costituzione. Se l’impresa non comunica l’inizio attività contestualmente alla costituzione non può chiedere l’iscrizione nella sezione speciale e quindi si procede alla mera iscrizione dell’atto costitutivo nella sezione ordinaria, con l’assolvimento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria.
Per l’impresa neo costituita, nonché per l’impresa che non ha ancora depositato il primo bilancio, le informazioni relative alle spese in ricerca e sviluppo sono desunte da una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante.
Tale dichiarazione dovrà presentare una previsione dettagliata delle spese in attività di ricerca e sviluppo che la startup innovativa intende sostenere nel corso del primo esercizio di attività (attribuibili al primo esercizio secondo il principio di competenza); così facendo, il legale rappresentante si impegna a riportare nel primo bilancio d’esercizio i costi per spese in attività in ricerca e sviluppo effettivamente sostenuti dalla startup innovativa, consentendo alle autorità competenti una verifica del rispetto della soglia minima del 15% del maggiore valore tra il costo e il valore totale della produzione.
In ogni caso, sul portale nazionale delle imprese innovative (startup.registroimprese.it) sono disponibili la modulistica e la guida alle procedure.
Misure di sostegno e Agevolazioni
In favore delle startup innovative è prevista un’ampia gamma di misure di sostegno, incluse molteplici agevolazioni fiscali, anche ai fini dell’iscrizione della costituzione ed iscrizione dell’impresa nel registro delle imprese, nonché deroghe al diritto societario e una disciplina particolare dei rapporti di lavoro nell’impresa (d.l.. 179/2012, artt. 26-31, e in misura minore, il d.l.3/2015, art. 4.)
Le misure di sostegno interessano le varie fasi del ciclo di vita della startup e consistono in sostegno e agevolazioni per l’avviamento dell’attività; accesso a finanziamenti agevolati e incentivi all’investimento nel capitale di rischio nonché al supporto dopo la fase di inizio e consolidamento startup anche in caso di insuccesso dell’attività.
- Modalità di costituzione digitale e gratuita
Dal 20 luglio 2016 è possibile costituire una startup innovativa in forma di s.r.l. con una nuova procedura online, grazie alla firma digitale; disintermediata (alternativa all’atto notarile) e senza costi d’utilizzo.
Dal 22 giugno 2017, le startup costituite online possono usare la stessa procedura anche per le modifiche successive degli atti fondativi.
E’ offerta assistenza tecnica gratuita degli uffici AQI (Assistenza Qualificata alle Imprese) e sportelli startup delle Camere di Commercio.
- Incentivi all’investimento nel capitale di startup innovative
Dal 1° gennaio 2017, per gli investitori che effettuano investimenti in capitale di rischio di startup innovative è previsto un importante sgravio fiscale.
L’incentivo all’investimento, condizionato al mantenimento della partecipazione per un minimo di 3 anni, garantisce alle persone fisiche, una detrazione dall’imposta lorda Irpef pari al 30% dell’ammontare investito, fino a un massimo di 1 milione di euro mentre alle persone giuridiche, una deduzione dall’imponibile Ires pari al 30% dell’ammontare investito, fino a un massimo di 1,8 milioni di euro.
- Accesso gratuito e semplificato al fondo di garanzia per le PMI
Da settembre 2013, le startup innovative possono ottenere una garanzia sul credito bancario da parte del Fondo di Garanzia per le PMI che copre fino all’80% di ciascuna operazione, per un massimo di 2,5 mln €.
La concessione della garanzia non è subordinata da alcuna valutazione preventiva e di merito dei dati di bilancio della startup da parte del Fondo, affidandosi alla due diligence effettuata dall’istituto di credito che ha incarico l’operazione peraltro in maniera più celere rispetto alle istanze delle imprese ordinarie. Non è previsto nessun costo per accedere al fondo.
- Smart&Start Italia: finanziamenti a tasso zero
E’ un programma di finanziamento agevolato a tasso zero a livello nazionale destinato alle startup innovative per progetti di sviluppo imprenditoriale con un programma di spesa di importo compreso tra 100 mila e 1,5 milioni di euro.
Per le specifiche si rimanda al sito istituzionale del MISE.
- I servizi dell’Agenzia ICE
L’Agenzia ICE fornisce assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia: le startup innovative hanno diritto a uno sconto del 30% sull’acquisto di beni e servizi a catalogo (esclusi i costi esterni).
Per maggiori informazioni si rimanda al sito istituzionale dell’ICE.
- Trasformazione in PMI innovativa
Le startup innovative diventate mature che continuano a caratterizzarsi per una significativa componente di innovazione possono trasformarsi in PMI innovative, passando direttamente dalla sezione speciale del Registro delle Imprese dedicata alle startup innovative a quella delle PMI innovative, continuando a mantenere l’iscrizione nella sezione speciale e quindi senza perdere il diritto ai benefici disponibili.
- Esonero da diritti camerali e imposta di bollo
Tali agevolazioni hanno durata di cinque anni e sono comunque condizionate dalla permanenza dell’impresa all’interno della sezione speciale.
- Raccolta di capitali tramite campagne di equity crowdfunding
Regolamentato in Italia nel 2013, il mercato dell’equity crowdfunding inizialmente previsto per le sole startup innovative, l’equity crowdfunding è stato gradualmente esteso dapprima alle PMI innovative, agli OICR (Organismi di investimento collettivo del risparmio) e alle società di capitali che investono prevalentemente in startup e PMI innovative (2015) e poi, con la Legge di Bilancio 2017, a tutte le piccole e medie imprese italiane.
- Deroghe alla disciplina societaria ordinaria
Alle startup innovative costituite in forma di s.r.l. è consentito di:
- creare categorie di quote dotate di particolari diritti;
- effettuare operazioni sulle proprie quote;
- emettere strumenti finanziari partecipativi;
- offrire al pubblico quote di capitale.
- Disciplina del lavoro flessibile
Complessivamente le startup innovative sono soggette alla disciplina dei contratti a tempo determinato prevista dal D.Lgs 81/2015, così come emendato dal D.L. 87/2018. Pertanto la startup innovativa può assumere personale con contratti a tempo determinato della durata massima di 24 mesi e gode di alcune deroghe, rispetto alla disciplina ordinaria, ex artt. 21 e 23 del D.L. 179/2012.
- Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale
Le startup innovative possono remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale (come le stock option), e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi di work for equity. Il reddito derivante dall’assegnazione di tali strumenti non concorre alla formazione del reddito imponibile, né ai fini fiscali, né ai fini contributivi.
- Maggiore facilità nella compensazione dei crediti IVA
Le startup sono esonerate dall’obbligo di apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA fino a 50.000 euro tramite F24 e ciò può comportare rilevanti benefici in termini di liquidità.
- Proroga del termine per copertura delle perdite
In caso perdite d’esercizio comportino una riduzione del capitale aziendale di oltre un terzo, in deroga al Codice civile, il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo viene posticipato al secondo esercizio successivo(invece del primo esercizio successivo).
In caso di riduzione del capitale per perdite al di sotto del minimo legale, l’assemblea, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare il rinvio della decisione alla chiusura dell’esercizio successivo
- Deroga alla disciplina sulle società di comodo e in perdita sistematica
Le startup innovative non sono soggette alla disciplina delle società di comodo e delle società in perdita sistematica.
Pertanto, nel caso conseguano ricavi “non congrui” oppure siano in perdita fiscale sistematica, non scattano nei loro confronti le penalizzazioni fiscali previste per le cosiddette società di comodo.
- “Fail fast”
Le startup innovative sono annoverate tra i cd. soggetti “non fallibili”, per tale ragione in caso di insuccesso, possono contare su procedure più rapide e meno gravose rispetto a quelle ordinarie per concludere le proprie attività.
Sono assoggettate in via esclusiva alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio, con l’esonero, in particolare, dalle procedure di fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa.

Le novità introdotte per le startup innovative dal Decreto Rilancio
Con il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto “Rilancio”) convertito dalla L. 17 luglio 2020 n. 77 sono state introdotte, all’art. 38, delle misure per il rafforzamento e sostegno dell’ecosistema delle startup innovative.
In particolare:
- Acquisto di servizi. Contributi a fondo perduto per 10 milioni per acquistare servizi da parte di incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels per lo sviluppo delle imprese innovative.
- Venture capital. Assegnate risorse aggiuntive pari a 200 milioni per l’anno 2020 al Fondo di sostegno al venture capital per sostenere gli investimenti nel capitale
- Credito d’imposta in Ricerca & Sviluppo. Estensione dell’ammissibilità per credito d’imposta in ricerca e sviluppo per i soggetti che commissionano tali attività alle startup innovative
- Registro delle imprese. E’ stato prorogato di 12 mesi il termine di permanenza nella sezione speciale del Registro imprese
- Fondo di garanzia per le PMI. È stata riservata una quota pari a 200 milioni di euro riservata per l’erogazione di garanzie in favore di startup e PMI innovative.
- Investimenti in Equity. Introduzione degli incentivi in «de minimis» per persone fisiche all’investimento in startup innovative (IRPEF al 50%)
- Programmi investor Visa. Sono state dimezzate le soglie minime di investimento in startup innovative e società di capitali italiane.
- Zone sismiche. Estensione delle agevolazioni (D.M. MISE 24 settembre 2014) riferite a startup localizzate nel territorio del cratere sismico aquilano.
VP