Vorresti vendere alcolici e superalcolici online attraverso un sito web e-commerce? In questo articolo ti illustreremo le norme e gli adempimenti ai quali dovrai conformarti per poter aprire il tuo e-shop.
In rete si trova proprio di tutto. Il web è un enorme centro commerciale in cui puoi acquistare qualsiasi prodotto o servizio ti venga in mente, persino quelli di cui ignoravi l’esistenza.
Abbigliamento, accessori, libri, arredamento, arte, musica, cibo, etc. Al giorno d’oggi, se un bene/servizio é commerciabile quasi sicuramente lo troverai anche in un e-commerce.
Tuttavia per alcune categorie di prodotti occorre osservare regole specifiche, per esempio in materia di farmaci (ne abbiamo parlato qui), di generi alimentari (ne abbiamo parlato qui) o di bevande alcoliche.
Con riguardo a quest’ultima ipotesi, per chi intende aprire un negozio online di vini, distillati o liquori sussistono una serie di obblighi peculiari e anche piuttosto stringenti (si pensi al consumatore minorenne).
Vediamo quindi quali sono gli adempimenti necessari per avviare uno shop virtuale di alcolici e quali documenti legali sono indispensabile per essere compliant alla normativa.
#1. Adempimenti fiscali
Il primo aspetto sul quale vale la pena soffermarsi é quello fiscale/amministrativo.
Se intendi avviare una attività online non occasionale, il primo step é senza dubbio quello dell’apertura della partita IVA.
Secondo la normativa italiana, ogni soggetto giuridico con Partita IVA deve possedere un Codice ATECO.
Questo identifica in modo chiaro ed univoco l’attività svolta, nonché i relativi diritti e doveri che ne discendono in ambito fiscale e contributivo.
Il codice ATECO che qui rileva é il 47.91.10, quello che appunto individua la categoria del “commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet”.
Occorre poi individuare il regime fiscale più consono all’attività e naturalmente la veste giuridica che dovrà assumerà l’e-commerce: ditta individuale o società.
Il passaggio successivo riguarderà l’iscrizione al registro delle imprese e la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comune in cui ha sede la tua attività.
In ogni caso, se già sei titolare di una partita Iva, l’unico obbligo che dovrai osservare sarà quello di comunicare alla Camera di Commercio competente e all’Agenzia delle entrate l’aggiunta del predetto Codice Ateco per la vendita online.
#2. Condizioni generali di vendita
Come in tutti gli e-commerce, occorre preliminarmente stilare un documento che contenga tutti i termini riguardanti la vendita.
L’acquirente, prima di acquistare, prende visione (teoricamente) delle condizioni contrattuali che disciplinano la vendita del bene e che giocheranno un ruolo chiave in caso di contestazioni sull’acquisto.
Pertanto, il compratore DEVE conoscere:
- I dati del titolare del negozio (ragione sociale, P. IVA, contatti);
- Le caratteristiche essenziali della bevanda alcolica;
- L’importo effettivo (e definitivo) del bene che acquista (comprensivo di IVA, eventuali costi aggiuntivi, quali ad es. quelli di spedizione);
- Le modalità di pagamento (con quali strumenti di pagamento può perfezionare l’acquisto per es. PayPal, carte di credito, etc.);
- Le modalità di consegna (occorre precisare se sussistono delle limitazioni, per esempio in alcuni territori o se la consegna di estende anche oltre i confini europei)
- Le modalità di esecuzione del contratto, con specifico riferimento al diritto di recesso ed alla garanzia legale di conformità.
Il diritto di recesso è un diritto sacro nei rapporti commerciali, in particolar modo quando il compratore è un consumatore che, come noto, gode di tutele rafforzate riconosciutegli dal Codice del consumo.
Il consumatore infatti ha il diritto di ripensarci e cambiare idea sull’acquisto effettuato – senza peraltro dover fornire alcuna motivazione – con la sola condizione che eserciti tale diritto entro 14 giorni dalla consegna della merce.
Tale diritto subisce delle eccezioni. Vi sono infatti alcune categorie merceologiche per le quali é escluso il recesso, ossia quei “beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente“, si pensi ai prodotti alimentari.
Tale esclusione però non viene estesa alla vendita di alcolici, il vino in particolare, nonostante le particolari condizioni richieste per la sua conservazione.
Infine, quanto alla garanzia legale di conformità, se il prodotto acquistato é difforme rispetto alla descrizione fornita dal venditore o presenta dei difetti, il consumatore può invocarla entro 2 mesi dalla data della sua scoperta ed entro 2 anni dalla consegna del bene.
In ogni caso, quando la scoperta del difetto avviene dopo 6 mesi dall’acquisto l’onere probatorio ricade sul consumatore.
Solo per completezza occorre ricordare anche la tassazione per la vendita di alcolici, in particolare sul regime delle accise.
L’accisa grava infatti sull’importo finale che andrà a corrispondere il consumatore, posto che tale costo in genere si aggiunge a quello di produzione del prodotto.
A tal fine si rimanda al T.U. sulle imposizioni indirette sulla produzione e sui consumi (D.Lgs 504/1995) così come recentemente modificato dal dal D.Lgs. n. 180 del 2021, che ha recepito la direttiva UE n. 2020/262.
#3. Privacy policy e cookie policy
Un altro documento che non potrà mancare in un negozio online di alcolici é l’informativa privacy, nella quale viene chiarito agli utenti in che modo verranno trattati i loro dati personali.
Oltre alle modalità di trattamento, nella privacy policy andranno descritte innanzitutto le finalità per le quali il titolare dell’e-commerce sta raccogliendo i dati stessi.
Per qualsiasi finalità diversa ed ulteriore rispetto a quella dell’esecuzione del contratto di compravendita sarà necessario raccogliere un consenso ad hoc, in genere spuntando una casella a tale scopo preposta.
Sull’argomento ne abbiamo parlato in maniera più accurata qui.
Di regola, l’informativa privacy é corredata da una cookie policy.
Fatti salvi i cookie tecnici necessari per la navigabilità del sito web, se l’e-commerce rilascia cookie sui dispositivi dei propri utenti in grado di profilarli occorrerà informare questi ultimi con un apposito banner ed ottenere il loro indispensabile benestare
Può tornare utile approfondire la questione alla luce delle Linee guida fornite dal Garante privacy (qui).
#4. Documento di accompagnamento
Tra gli adempimenti peculiari che contraddistinguono la vendita di prodotti vitivinicoli vi è il documento di accompagnamento.
Il documento richiesto per il trasporto dei tali prodotti è il modello MVV (Movimenti prodotti vitivinicoli), che può essere redatto con la classica modalità cartacea o, in alternativa, con il formato elettronico.
Dal 1° gennaio 2020 per il trasporto dei prodotti vitivinicoli verso gli altri Stati membri dell’UE la MVV deve obbligatoriamente avereil formato elettronico (MVV-E).
Sul territorio nazionale, per l’accompagnamento del vino imbottigliato e confezionato in contenitori di capacità fino a 60 litri è consentito l’utilizzo del documento di trasporto DDT – documento valido ai fini fiscali – purché abbia i seguenti elementi:
- numero di riferimento che individua univocamente il documento;
- data di redazione, nonché data di inizio trasporto se diversa dalla data di redazione;
- nome, indirizzo, partita IVA e/o codice fiscale dello speditore;
- nome, indirizzo, partita IVA e/o codice fiscale del destinatario;
- nome, indirizzo e partita IVA e/o codice fiscale del cedente e/o del cessionario se diversi dai soggetti di cui ai punti c e d;
- luogo di destinazione della merce se diverso dall’indirizzo del destinatario;
- designazione del prodotto trasportato a norma delle disposizioni UE e nazionali;
- quantità di prodotto trasportato;
- descrizione dei colli.
Va precisato che la fattura elettronica non vale come documento di accompagnamento ed, in assenza di specifiche indicazioni normative in merito, è da considerarsi valida ai fini fiscali ma non idonea alla scorta di prodotti vitivinicoli.
Nel caso di un eventuale controllo, il trasportatore deve sapere che la stampa del formato pdf della fattura elaborata dal fornitore non ha alcun valore, se non quello di “copia di cortesia”.
#5. Vendita di alcolici e minori
L’accesso generalizzato ed indiscriminato alla rete, e agli e-commerce in particolare, fa sorgere un problema delicato e spesso sottovalutato: l’età del fruitore/consumatore.
L’acquisto di alcolici in rete rappresenterebbe, infatti, un’ottima maniera per aggirare gli obblighi derivanti dalla normativa sulla vendita di bevande alcoliche ai minorenni.
Nella prassi non è certamente agevole verificare l’età dell’acquirente e la maggior parte di store online (compresi i marketplace più noti) si limitano ad “informare” gli utenti mediante disclaimer o clausole contrattuali, che l’acquisto di alcol da parte di minori è vietato (sic!).
La Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati (L. n. 125/2001) con l’art. 14 ter introduce il “Divieto di vendita di bevande alcoliche a minori”.
Al 1° comma tale norma prevede che:
“Chiunque vende bevande alcoliche ha l’obbligo di chiedere all’acquirente, all’atto dell’acquisto, l’esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell’acquirente sia manifesta.”
Si evince chiaramente che il venditore é tenuto a chiedere l’età al compratore prima di concludere la vendita, a meno che il consumatore non sia palesemente maggiorenne, nel senso che possa essere facilmente desumibile da elementi precisi, univoci e concordanti.
E’ irrilevante il canale impiegato per la compravendita, potendo – data la genericità della previsione normativa – estendersi pacificamente anche alla vendita online, con le evidenti problematiche che ne conseguono.
Il mancato accertamento e dunque la vendita (o la somministrazione) di bevande alcoliche a minori di anni diciotto comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro, salvo che il fatto non costituisca reato.
Non solo, se il venditore reitera si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell’attività da 15 giorni a 3 mesi.
Pare evidente quindi che, per scongiurare di essere multato, il titolare dell’e-commerce dovrà (potrà) porre in essere tutti quegli accorgimenti (anche automatizzati) diretti a verificare, di volta in volta, l’età dell’utente.
#6. Marketing e social media
Una volta avviato l’e-shop si dovrà fare attenzione anche alla sua promozione.
In particolare, la pubblicità di bevande alcoliche e superalcoliche sui social network è soggetta a regole precise, più rigorose rispetto ad altri prodotti.
Tuttavia ogni piattaforma adotta una propria politica di advertising, anche in considerazione del fatto che i fruitori dei social sono molto giovani e spesso minorenni.
Pertanto, prima di intraprendere una campagna di marketing online, sarà necessario leggere le policy dei social e verificare la normativa applicabile nello stato in cui si intende pubblicizzare il prodotto.
Conclusione
Intraprendere un business online, spesso affiancato ad uno fisico già esistente, si traduce senza dubbio in una serie di vantaggi derivanti dalla presenza online del brand.
Consente infatti di allargare i tuoi orizzonti e le tue possibilità di crescita principalmente in termini di visibilità. Raggiungendo più persone aumenta la capacità dell’impresa di acquisire nuovi clienti con evidenti effetti sul fatturato.
Creare un canale di vendita online comporta però, come abbiamo visto, anche una serie di adempimenti burocratici e legali imprescindibili per vendere nella legalità.
Prima di avviare un e-commerce é pertanto necessario un piano d’azione che tenga conto di tutti questi aspetti ma soprattutto dei costi che ne comportano.
VP