Crowdfunding: tipologie e normativa delle raccolte fondi online

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Il crowdfunding è un modo di raccogliere denaro per finanziare progetti ed imprese. Esso consente ai fundraiser di raccogliere denaro da un gran numero di persone attraverso piattaforme online.

Cos’è il crowdfunding

Il crowdfunding (dall’inglese crowd “folla” e funding “finanziamento”), o finanziamento collettivo, è una modalità di microfinanziamento dal basso che si avvale del supporto economico di investitori, pricipalmente non professionali, che decidono di investire il proprio denaro in un progetto o una idea altrui.

E’ un processo collaborativo che mobilita persone e risorse ed è generalmente destinato a finanziare nuove iniziative imprenditoriali, culturali, sociali o appartenenti al campo del no-profit.

Il web è solitamente la piattaforma che meglio si presta all’incontro e alla collaborazione dei soggetti coinvolti in una raccolta fondi, poiché non prevede l’ausilio di intermediari ed attira molti utenti.

Questa innovativa forma di finanziamento è ampiamente utilizzata in moltissimi paesi nel mondo e nell’ultimo decennio si è registrato un largo impiego anche in Italia.    

Le tipologie di crowdfunding

Chi intende lanciare una raccolta fondi online pubblica sul sito della piattaforma specializzata (ce ne sono diverse in rete) il suo progetto imprenditoriale indicando altresì la somma necessaria per realizzarlo e le eventuali remunerazioni destinate agli investitori.

Sussistono diverse forme di crowdfunding al quale l’imprenditore potrà aderire, sulla base delle sua concrete esigenze ed aspettative. Tra i modelli classici vi rientrano:

  • Donation-based. I benefattori sostengono nuovi progetti per mero spirito di liberalità, senza alcun ritorno economico né ricompensa. I sostegni economici che rientrano in questa categoria sono, in genere, finalizzati al supporto di cause sociali con scopi filantropici e di beneficenza. Trattasi quindi, sotto il profilo giuridico, di donazioni, nelle quali l’unico riconoscimento riservato al donatore è simbolico e morale. 
  • Equity-based. Gli investitori conferiscono le proprie risorse finanziarie in cambio di una quota nel capitale dell’impresa. I crowdfunders mirano a far parte della compagine societaria richiedente fondi, effettuando i relativi conferimenti o acquistando partecipazioni già esistenti. Questa tipologia di raccolta di denaro può avvenire solo in un contesto regolato e controllato, ovvero attraverso portali online specificamente autorizzati dalla Consob.
  • Lending-based (o Social Lending-based). In questo caso l’investitore finanzia una neo impresa a fronte del riconoscimento di un tasso di interesse sulla sua redditività nel tempo, concordato in fase di apporto delle risorse. È  un prestito di denaro cd. peer-to-peer  e rappresenta una valida alternativa al credito bancario. Gli investitori vantano infatti un credito diretto verso i soggetti finanziati, al contrario dei risparmiatori che depositano il proprio denaro in una banca che poi provvederà ad erogare credito.
  • Reward-based. L’investitore offre le proprie risorse in cambio di una ricompensa, che nella maggior parte dei casi non è di tipo finanziario, ma è rappresentata da beni o servizi di cui usufruire in una fase successiva.
  • Royalty-based. Viene finanziata una determinata iniziativa ricevendo in cambio una parte dei profitti. In pratica all’investitore vengono riconosciute delle quote dei guadagni futuri del progetto per il quale si richiede il finanziamento.
  • Pre-Purchase Model. Questo modello rappresenta un ibrido tra il Reward based e l’equity based. Al finanziatore vengono riconosciute infatti condizioni di vantaggio connesse alla fruizione dei servizi erogati dalla società o all’acquisto dei suoi prodotti, tuttavia potrà, in un momento successivo, essergli attribuito anche un diritto di opzione all’acquisto di quote o azioni.

A fianco ai modelli classici, ne sono stati introdotti recentemente di nuovi che rappresentano degli ibridi di quelli già esistenti.

  • Civic. Per il finanziamento di opere e progetti pubblici da parte dei cittadini stessi. Il civic crowdfunding, in genere, può essere del tipo donation, reward o do-it-yourself, ma si può anche sviluppare nelle forme equity-based e social lending.
  • Corporate. Per aiutare le aziende nella progettazione di prodotti/servizi, coinvolgendo direttamente i clienti in tale fase. In genere può essere del tipo donation, do-it-yourself e reward.
  • Do-it-yourself (DIY). Per realizzare una campagna all’interno del sito stesso dell’organizzazione, senza dover passare su di un altra piattaforma specifica di crowdfunding. In genere si possono avere le seguenti tipologie di crowdfunding DIY: civic, corporate, donation, pre-purchase e reward.
  • Invoice trading. Per la cessione di una fattura commerciale attraverso un portale Internet che seleziona le opportunità, e sostituisce il tradizionale sconto della fattura attuato dalle banche per supportare il capitale circolante. Gli investitori anticipano l’importo della fattura, al netto della remunerazione richiesta.
  • Real estate. Per la raccolta di capitali per investimenti immobiliari. Permette agli investitori, in cambio di una remunerazione del capitale, di partecipare al finanziamento di un progetto immobiliare in ambito residenziale o commerciale.
  • Crowdfunding ricorrente. Il crowdfunding ricorrente è una tipologia di raccolta fondi donation-based o reward-based continua che non ha scadenza, a differenza delle normali campagne di finanziamento dal basso.
  • Crowdfunding energetico. Nel settore delle energie green e rinnovabili per la realizzazione di progetti sostenibili e di transizione energetica, al fine di ridurre la dipendenza dalle fonti fossili e contribuire allo sviluppo di infrastrutture e tecnologie innovative.

La normativa italiana

L’Italia è stato il primo paese europeo ad aver introdotto una disciplina specifica per il crowdfunding, dedicata tuttavia unicamente al modello equity-based.

Nel 2012 con il D.L. n. 179 c.d. “Decreto crescita 2.0” (convertito con la L. 221/2012), reso successivamente operativo per mezzo di regolamenti emanati dalla Consob, veniva disciplinata la raccolta di capitale di rischio attraverso l’utilizzo di piattaforme online regolamentate.

La finalità di tale regolamentazione, che ha subìto negli anni diverse modifiche, era quella di sviluppare un sistema normativo in grado di favorire la capitalizzazione e il finanziamento delle piccole-medie imprese (PMI) anche da parte di entità non bancarie.

La disciplina in materia di equity crowdfunding è presente sia nel Testo Unico della Finanza (TUF) che nel regolamento Consob 18592/2013, che disciplina il registro dei gestori dei portali e le caratteristiche delle offerte finanziabili per il tramite delle piattaforme online, imponendo il possesso di requisiti stringenti ai portali online di raccolta dei capitali e prevedendo la necessità della presenza, almeno col 5% del capitale, di un investitore professionale per potersi dar luogo al perfezionamento della raccolta online.

La normativa secondaria emanata dalla Consob rappresenta il primo tentativo di disciplina organica della materia in Europa.

Il Decreto del 2012 apriva il ricorso al finanziamento tramite crowdfunding solo alle imprese con la qualifica di “start-up innovative” (Leggi anche Come avviare una Startup innovativa: requisiti e agevolazioni), che assumano la forma giuridica di società di capitali (Spa, Srl, società cooperative), e solo in presenza di determinate condizioni.

Solo nel 2015 con il “Decreto Investment Impact” (D.L. 3/2015) si è estesa tale possibilità anche alle aziende qualificate come PMI innovative”, oltre a dare la possibilità anche a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) e alle società che investono prevalentemente in start-up/PMI innovative di collocare online i propri capitali.

Successivamente con  la Legge di Bilancio del 2017 si è concesso la quotazione tramite portali di crowdfunding anche alle PMI, non innovative, ma costituite nella forma di società per azioni (S.p.A.).

Nello stesso anno il Decreto Legge n. 50 recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo” ha incluso infine anche le PMI non innovative.

Il Regolamento dell’equity crowdfunding è stato oggetto di diversi aggiornamenti nel corso degli anni. Fra le novità più importanti introdotte nel 2019: la possibilità di emissione dei mini-bond sulle piattaforme di crowdfunding da parte delle PMI e la possibilità di istituire, sul proprio sito per i portali equity-based, bacheche online per la «compravendita di strumenti finanziari, che siano stati oggetto di offerte concluse con successo nell’ambito di una campagna di crowdfunding».

Di converso, per tutte le altre tipologie di crowdfunding sono applicabili le norme già esistenti per modalità di finanziamento simili. Fatto salvo il social lending che è stato recentemente, anche se in minima parte, regolamentato all’interno delle nuove disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche.

Pro e contro del crowdfunding

Vantaggi

Il crowdfunding è uno strumento certamente più flessibile rispetto alle forme tradizionali di finanziamento, che tagliano fuori e penalizzano molte neorealtà per la mancanza di adeguate credenziali e redditività. La finanza diventa più “democratica” ed alla portata di tutti.

Chi intende intraprendere una nuova attività può optare per la tipologia di crowdfunding più vicina alle proprie esigenze e può coinvolgere un pubblico piuttosto vasto grazie alla rete.

Questa attitudine consente inoltre di sottoporre l’iniziativa imprenditoriale al giudizio di una moltitudine di persone, non raggiungibili con i mezzo tradizionali, e pertanto di testare la loro opinione sul progetto.

Non solo. L’esposizione mediatica rende più credibile un progetto e i potenziali investitori sono rassicurati dal fatto che un eventuale frode sarà facilmente scoperta e denunciata dal popolo del web.

Inoltre se l’idea riscuoterà successo, la raccolta fondi potrà trasformarsi in un ottimo strumento di comunicazione e di marketing, in grado di rafforzare la brand image.

Infine la ripartizione dell’investimento tra più investitori rende il rischio imprenditoriale per il singolo investitore meno gravoso.

Svantaggi

Dopo aver esaminato i pro del crowdfunding appare inevitabile soffermarsi anche sulle sue criticità.

In primo luogo, è bene precisare che lanciare una raccolta fondi online non garantisce di ottenere necessariamente i frutti sperati.

Se non raggiungete l’obiettivo di raccolta fondi, il denaro raccolto durante la vostra campagna dovrà essere restituito agli investitori.

L’incertezza del risultato potrà dipendere da diversi fattori: l’assenza di esperienza e di competenza di chi per la prima volta affronta un crowdfunding, lo scetticismo (prettamente italiano) verso gli strumenti digitali, la mancanza di sensibilizzazione e di conoscenza, etc.

L’incompetenza potrà ripercuotersi anche nella sottostima dei costi. Accade di frequente che si sottovalutino il tempo e le risorse che il crowdfunding richiede. Alcune forme di crowdfunding possono comportare costi addizionali.

L’insuccesso della campagna di raccolta fondi potrà persino comportare un danno all’immagine ed alla reputazione della stessa azienda.

Per non parlare della difficile protezione dei diritti di proprietà intellettuale. La nuova idea diventa di dominio pubblico. La normativa a tutela del diritto d’autore talvolta si rivela inefficace nel web e la minaccia di furto di opere altrui è sempre in agguato.

Non mancano infine i comportamenti ostativi della massa. La “folla” spesso, nell’imitare le scelte di altri investitori, dirotta le proprie risorse verso progetti meno validi di altri, privando di supporto quelli più promettenti.

VP

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