Cybersquatting: come comportarsi quando ti “occupano” il dominio?

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Lo sapevi che esiste un vero e proprio commercio di siti internet? Se sei titolare di un marchio o possiedi un business online potrebbe esserti utile conoscere le dinamiche che ruotano attorno alla compravendita di domini e sapere eventualmente come tutelarti quando questa prassi sfocia nell’illegalità.

Un imprenditore moderno, se vuole rimanere competitivo, deve avvalersi della rete per farsi conoscere ed in genere il primo passo consiste nell’acquisto un dominio web che richiama il nome della propria azienda.

Questo iter, piuttosto scontato, è noto a chiunque e il giro d’affari che vi gravita attorno è oltremodo smisurato.

In Italia è assolutamente legale acquistare o vendere domini ma come tutti i settori che portano denaro, anche quello della compravendita di siti web non è immune dai disonesti.

Le estensioni più richieste possono infatti essere rivendute anche per diverse migliaia di euro e il confine tra rivendere legalmente i domini e il porre in essere una condotta criminale è molto sottile.

Una pratica di per sé legittima può trasformarsi in una attività illecita quando compiuta per scopi antigiuridici.

Il Cybersquatting

Nel nostro ordinamento, il fenomeno dello squatting (dal termine inglese “squat” occupare abusivamente) trova le sue fondamenta nel diritto penale.

In particolare, l’art. 633 c.p. punisce chiunque invada arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto.

Tale norma infatti mira alla tutela del pacifico godimento della proprietà, da parte del legittimo proprietario o del titolare di un diritto personale o reale.

Anche nel web l’ “occupazione abusiva” trova una sua applicazione e si realizza con l’acquisto, da parte del cd. “squatter” di nomi a dominio corrispondenti a nomi generici di terzi, nomi di personaggi famosi, marchi altrui, al fine di trarne un vantaggio economico.

In pratica si accaparra un determinato dominio di primo livello generico (gTDL) prima di altri, ovvero di coloro che ne hanno molto probabilmente un interesse reale all’acquisto.

L’intento di chi si appropria di un dominio altrui è principalmente quello di confondere l’utente reindirizzandolo ad un sito diverso (ma dal nome molto affine) da quello in cui crede di navigare, per lo più per guadagnare con la  pubblicità.

Tuttavia questa pratica illegale si concretizza anche per altri scopi, per esempio  per danneggiare l’immagine di un competitor ponendo in essere una strategia di marketing sleale e diffamante, ma anche per finalità altrettanto subdole come la rivendita del dominio web ad un prezzo maggiorato.

Le varianti più note dello squatting prendono denominazioni diverse a secondo dell’oggetto che mirano ad “occupare” dal marchio (cd. “brandjacking”), al nome (cd. “namejacking”).

Sovente invece vengono acquistati domini dal nome simile che presentano errori di battitura o che comunque ricordano il marchio/nome famoso. Questa pratica si chiama “typojacking” e gioca sul fatto che alcune parole hanno un suono simile ma sono digitate in maniera diversa.

Inoltre occorre puntualizzare che la pratica del cybersquatting, sebbene venga comunemente definita anche “domain grabbing”, nella realtà presenta delle sottili differenze rispetto a quest’ultima.

Il domain grabbing (trad. “afferrare un dominio”) non viola il diritto al marchio poiché consiste nel registrare un dominio che richiami termini di uso comune in combinazione con i domain più noti al fine di rivenderlo. Tuttavia per quanto tale operazione commerciale sia legale non è ben vista dalla comunità virtuale.

Nella prassi la denominazione impiegata per entrambe le casistiche rimane quella dell’istituto che stiamo trattando.

In ultimo una ulteriore distinzione va fatta con la prassi del tutto lecita del “domaining”, che si configura con l’acquisto di domini web con nomi che potenzialmente (e quindi in futuro) potrebbero attirare l’interesse di altri acquirenti, sulla base di ricerche di mercato e sui trend dei consumatori.

In questo caso colui che acquista domini li mette all’asta per piazzarli al miglior offerente o si affida a broker specializzati.

Analogamente per i “domain investors“, i quali mirano ad acquistare domini appena scaduti controllando periodicamente il database WHOIS, il più delle volte per rivenderli al vecchio proprietario.

Come tutelarsi

Tra i vari vantaggi, la registrazione del marchio di impresa mette al riparo il titolare anche dai rischi di confusione e/o di concorrenza sleale derivanti dalla registrazione di un nome a dominio simile o identico al proprio marchio da parte di terzi.

Nella maggior parte dei casi infatti, quando il cybersquatter punta alla vendita del dominio da poco acquistato, la sua scelta ricade infatti su piccole e neonate imprese che non abbiamo ancora provveduto alla registrazione del proprio brand.

Batterle sul tempo, anticiparle per poi rivendere il dominio allo stesso titolare a cifre folli. Una nuova azienda difficilmente cambierà il proprio nome legale con tutto l’iter che ne comporta e talvolta si troverà a dover scendere a compromessi con lo squatter furbetto.

Sebbene nel nostro ordinamento non ci sia una normativa specifica sul cybersquatting, la legge a tutela del marchio e del diritto al nome offrono adeguate tutele per risolvere controversie in questo ambito.

Difatti il “domain name” è oggi riconosciuto, dalla giurisprudenza ma anche dalla dottrina, come un segno distintivo dell’impresa, pertanto se un terzo registra un dominio con un marchio altrui registrato o con contenuti web protetti da copyright, il legittimo titolare del marchio può agire per vie legali per vederselo riassegnare, avviando la procedura con una semplice denuncia querela.

Diversamente potrà ricorrere ad un procedimento arbitrale amministrativo che per i domini con estensione .it, e quindi controverse a livello nazionale,è predisposto dalla Naming Authority Italiana (NIC).

Per quanto riguarda i reclami internazionali (ad es. per i domini .com, .net e .org) l’ICANN(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) ha introdotto una procedura di conciliazione con la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) che permette ai querelanti di ottenere, oltre alla cancellazione, anche un trasferimento del dominio contestato.

Il ricorrente, dovrà in ogni caso provare che il nome a dominio in contestazione sia identico e confondibile con il proprio marchio, la propria denominazione od il proprio nome; che l’attuale titolare non abbia alcun diritto all’uso di tale nome e che lo stia impiegando in mala fede.

E’ bene precisare che solo il legittimo titolare di un marchio registrato potrà procedere legalmente per chiedere la cessazione o la riassegnazione del nome a dominio corrispondente, registrato illecitamente da un terzo.

Conclusione

La soluzione più semplice per non essere vittime di cybersquatting rimane quella di registrare il proprio marchio e registrare il dominio corrispondente il prima possibile, valutando anche la possibilità di registrare nomi affini e con estensioni diverse.

Non di meno occorre verificare sempre la scadenza dei propri domini e rinnovarli tempestivamente.

VP

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