Dash cam: Tutto quello che c’è da sapere dal punto di vista legale

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Un numero sempre crescente di automobilisti sceglie di installare nel proprio veicolo una Dash Cam. Ma di cosa si tratta? E’ legale? Proviamo a chiarire i dubbi più frequenti.

Il mercato ne offre un variegato assortimento. Ne esistono alcune solo con una videocamera frontale, altre ne hanno una anche per il lunotto posteriore della macchina, altre ancora permettono una ripresa a 360 gradi attorno al veicolo.

Le Dash Cam (dalla contrazione dei termini inglesi “Dashboard Camera”), conosciute anche come DVR auto, sono dei dispositivi elettronici che si collocano nell’abitacolo di un veicolo, in genere sul parabrezza, e sono in grado di immortalare o riprendere ciò che accade all’esterno della vettura, in direzione marcia ma non solo.

Il campo visivo dipende dalla direzione verso cui la telecamera è rivolta, difatti in alcuni casi la dash cam riprende l’interno del mezzo e possono quindi acquisire immagini e registrare video (e audio) del conducente e di eventuali passeggeri. In questo caso è conosciuta anche come “TaxiCam”.

Questa tipologia di videocamere interne sono pensate per riprendere il comportamento dei passeggeri nell’auto e vengono impiegate soprattutto da tassisti e autisti di servizi, come Uber, per scoraggiare rapine e violenze e per tutelarsi in caso di contrasti con i clienti.

Le Dash cam sono devices di dimensioni ridotte, di facile applicazione ed impiego. In linea di massima sono portatili pertanto se si intende utilizzarli per un breve periodo di tempo sarà sufficiente fissarli con una ventosa al parabrezza oppure in modo permanentetramite un adesivo.

Vengono alimentate da una batteria oppure dall’energia prodotta dalla macchina in movimento mediante un apposito cavetto di alimentazione USB che va inserito nella presa accendisigari e per questo si accendono e spengono automaticamente insieme alla macchina.

In alcuni modelli, anche se la telecamera si spegne, i sensori continuano a funzionare: ad es. quando un veicolo che nel corso di una manovra di parcheggio urta un altro mezzo regolarmente parcheggiato, i sensori di quest’ultimo (se possiede una dash cam naturalmente) rilevano l’evento e attivano le telecamere per il tempo necessario.

Inoltre questi dispositivi sono dotati di una scheda di memoria, più o meno capiente a seconda del modello, sulla quale vengono salvati i video e le  foto. Una volta terminato lo spazio le nuove riprese vengono sovrascritte su quelle più datate; per non perderle sarà necessario sostituire la scheda con una vergine. Quando accadono eventi particolari, è preferibile salvare i video che si intende conservare in altri dispositivi.

L’utilità di tali telecamere da cruscotto sono evidenti, si pensi in caso di sinistro, per la contestazione di una multa ritenuta ingiusta od in caso di atti vandalici sul veicolo. Oltretutto, quasi tutti i modelli sono dotati di localizzazione GPS, in grado di rilevare fedelmente il luogo e orario dell’incidente, oltre che di sensori in grado di rilevare urti o forti decelerazioni/accelerazioni.

Tuttavia vi sono alcuni aspetti che è bene non trascurare. L’attitudine delle dash cam di acquisire in maniera continuativa ciò che accade fuori (e/o dentro) dalla propria automobile pone diversi questioni giuridiche.

La diffusione di questi apparecchi ha sollevato diversi interrogativi in materia di privacy.

In Italia non esiste una normativa ad hoc che regoli l’impiego delle telecamere da auto pertanto si applicano le disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

La Dash cam in direzione di marcia può accidentalmente immortalare ignari pedoni o conducenti di altri veicoli; mentre la videocamera rivolta all’abitacolo può riprendere i volti dei passeggeri (e registrare persino conversazioni quando la cam possiede tale funzione).

Dalla normativa sul trattamento dei dati personali e dagli interventi del Garante della Privacy nell’ambito della videosorveglianza, si evince che l’utilizzo delle dash cam da parte di persone fisiche nell’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale è consentito durante la circolazione su strada e non rientrante nel campo di applicazione del GDPR.

Le riprese devono essere limitate al solo spazio necessario per le finalità per le quali si utilizzano le cam, come la tutela personale in caso di sinistri stradali od altri eventi rilevanti durante la circolazione stradale. In ogni caso le informazioni raccolte dall’apparecchio non possono essere sistematicamente comunicate diffuse a terzi, salvo il consenso delle persone coinvolte e salvo per fini assicurativi.

Non è un caso che molte assicurazioni suggeriscano l’adozione di apparecchi di questo tipo anche incentivando i propri assicurati con una riduzione del premio.

Per un utilizzo a norma di legge sarà indispensabile anche l’adozione di cautele a tutela dei terzi (responsabilità civile e sicurezza dei dati), affinché i dati non vengano sottratti illecitamente.

Ci si interroga anche sull’eventualità di dover avvertire i passeggeri delle telecamere a bordo. Come detto quando l’utilizzo di queste telecamere viene effettuato da persone fisiche per uso personale non si applicano le norme sulla privacy.

Ne consegue che non è prevista alcuna richiesta di consenso, informativa né tutti gli altri adempimenti previsti dal GDPR.

Ciononostante, un po’ per correttezza un po’ per eccesso di zelo, a nostro avviso è sempre meglio comunicare al passeggero la presenza della dash cam: perlomeno per metterlo nella condizione di scegliere come comportarsi.  

Preme fare una precisazione laddove una dash cam venga utilizzata in un contesto commerciale e quindi non esclusivamente personale, a titolo esemplificativo da conducenti professionisti di taxi, uber, pullman, bus etc.

Queste ipotesi rientrano infatti nell’ambito di applicazione della normativa sulla protezione dei dati pertanto il conducente o il suo datore di lavoro o chiunque sia coinvolto nella decisione di utilizzare la dash cam dovranno attenersi agli obblighi da essa derivanti.

In attesa di una guida puntuale dell’Authority italiana sulla materia, si consiglia la lettura delle Linee guida 3/2019 dell’EDPB (European Data Protection Board) e la guida pratica realizzata dall’Irlanda sull’uso delle dash cam (qui).

In ultimo, atteso che nella maggior parte dei casi le videocamere vengono montate per documentare tutto ciò che succede in strada al fine di ottenere prove oggettive per poter chiedere risarcimenti o comunque dimostrare la propria innocenza in caso di incidenti, ci si interroga se i video raccolti possano essere utilizzati come prova in un processo.

I filmati sono prove atipiche raccolte durante il processo ed l’efficacia probatoria è correlata alla mancata contestazione della controparte, ma è evidente come nella prassi che questa eventualità sia alquanto rara.

Certo è che la contestazione non possa essere generica, pertanto come sottolineato anche dalla Cassazione deve essere fondata su fatti convincenti, per tale assunto spetterà al giudice ammettere il mezzo probatorio, a seconda della fattispecie. Analogamente per le contravvenzioni al codice della strada.

Se le parti coinvolte in un incidente stradale dichiarano di non averne colpa, dovranno dimostrare la propria innocenza. Un video è sicuramente più affidabile di un testimone oculare che può aver assistito all’evento magari da una angolazione differente, con uno stato d’animo alterato, che può avere ricordi non chiari se non addirittura vuoti di memoria. Ad ogni modo l’ultima parola rimane quella del giudice che valuterà secondo il suo libero e prudente apprezzamento.

In conclusione, la valutazione sul suo impiego è discrezionale e soggettiva, può tuttavia rappresentare un’arma a doppio taglio, perché le telecamere non mentono ed in caso di torto non potrai esimerti dalle conseguenti responsabilità.

VP

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