Frutto della riforma Madia della Pubblica Amministrazione, il Difensore civico per il digitale è uno strumento “rivisitato” a disposizione degli utenti per la difesa dei propri diritti all’uso del digitale nei rapporti con la p.a. Un ponte diretto per agevolare il dialogo tra la pubblica amministrazione ed il privato ed accogliere le istanze di quest’ultimo e della società.

Sommario
Chi è il Difensore Civico per il Digitale
Il Difensore civico per il digitale è una figura introdotta nel Codice dell’amministrazione digitale (CAD) – art. 17, comma 1 quater – dal cd. Decreto Madia (D. Lgs 26 agosto 2016, n.179) a garanzia dei diritti digitali di cittadini e imprese.
I diritti di cittadinanza digitali – ne abbiamo parlato qui – si concretizzano principalmente nella possibilità per le persone fisiche e giuridiche di utilizzare l’identità digitale, il domicilio digitale, i pagamenti con le modalità informatiche e la comunicazione mediante le tecnologie dell’informazione.
Già prevista in precedenza presso ogni amministrazione, questa figura, assume oggi la funzione di difensore unico a livello nazionale. Il suo ufficio è istituito presso l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID).
Il Difensore esercita le funzioni attribuitegli dal CAD, conformando la propria azione ai principi di terzietà, autonomia e imparzialità richiesti per la funzione svolta, nonché a quelli di trasparenza, ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione, realizzando l’interesse pubblico connesso a ciascuna attività secondo criteri di buona amministrazione, economicità e adeguatezza nonché utilizzando esclusivamente la modalità digitale.
Quali funzioni svolge
Il Difensore civico svolge una duplice funzione:
- Raccoglie le segnalazioni relative alle presunte violazioni del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) o di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione (art.17, comma 1 quater, CAD).
- In caso di contestazione sulla dichiarazione di accessibilità o di esito insoddisfacente del monitoraggio decide in merito alla corretta attuazione della legge sulla accessibilità agli strumenti informatici per le persone con disabilità. In caso di reclami di utenti relativi a dichiarazioni di accessibilità dispone eventuali misure correttive. (art.3-quinquies L. n. 4/2004).
Cosa non rientra nella sua sfera di competenze
Pare doveroso precisare che il Difensore Civico non può agire di propria iniziativa, ma solo a seguito di una segnalazione e vi sono delle competenze che sforano l’ambito operativo del Difensore civico, in particolare:
- NON è tenuto a risolvere o mediare eventuali controversie tra il cittadino e PA;
- NON può sostituirsi alla PA nello svolgimento dell’attività richiesta dal cittadino;
- NON fornisce assistenza agli utenti nel risolvere i malfunzionamenti delle soluzioni applicative o dei servizi online delle PA;
- NON sostituisce l’Ufficio per i rapporti con il pubblico delle amministrazioni.
Come contattarlo
Per le segnalazioni che riguardano le presunte violazioni del CAD l’utente può inviare direttamente la segnalazione al Difensore compilando il modulo all’interno dell’area dedicata sul sito istituzionale dell’Agid.
Ricevuta la segnalazione, il difensore la esamina e, laddove le ritenga fondata, la classifica per uno dei seguenti argomenti:
- uso delle tecnologie;
- Identità digitale;
- domicilio digitale;
- pagamenti con modalità informatiche;
- comunicazione mediante le tecnologie dell’informazione;
- altro.
Successivamente invita il soggetto inadempiente a porvi rimedio tempestivamente e pubblica la relativa decisione online.
Qualora la amministrazione responsabile non adempia entro 30 giorni dal sollecito del difensore, questi lo segnala all’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari della p.a. inadempiente.
Di conservo seda un esame preliminare, la segnalazione risulti non concernente le funzioni attribuite al Difensore, non idonea per indicazioni del tutto generiche o, comunque, per carenza di elementi informativi necessari all’avvio dell’istruttoria, il Difensore, considerato anche che allo stesso non sono attribuite funzioni ispettive, può ritenerla irricevibile e disporne l’archiviazione, dandone comunicazione al Direttore Generale per quanto di competenza.
Inoltre, in caso di unica segnalazione di presunte violazioni riguardanti più amministrazioni, il Difensore ne dichiara l’irricevibilità, essendo necessaria, per lo svolgimento delle attività istruttorie, una distinta segnalazione per ciascuna amministrazione coinvolta.
Per problematiche relative alla “Dichiarazione di accessibilità”, la Legge n. 4/2004 sull’accessibilità (art. 3 quater, comma 2, lett. c) prevede che l’utente possa segnalare – tramite l’apposito link reso disponibile sui siti istituzionali dei soggetti erogatori (p.a., ente pubblico economico, etc.) – al Difensore eventuali risposte ritenute insoddisfacenti o mancate risposte da parte degli stessi.
Si precisa che le suddette dichiarazioni sono in genere rese disponibili nel footer del sito web dell’ente coinvolto o nella sezione dedicata alle informazioni generali riportate nell’app-store per le applicazioni mobili.
Al riguardo il Difensore decide disponendo eventuali misure correttive e informando l’Agenzia per l’Italia Digitale (art. 3 quinquies). In ogni caso i dati sulle attività concluse vengono pubblicati appena disponibili.
VP
buon giornomi trovo nella necessità di avere il suo aiuto poichèdopo treanni girca non ricevo notizie circa la richiesta per recupero crediti inoltrata atraverso istanze formulate dai miei legali chiedo infatti di poter trasmettere via email l’ultima istanza risalente al 25 novembre 2020
poichè da oltre tre anni non riesco ad ottenere risposta per recupero crediti istanze presentate dai miei legali domando di poter inviare a mezzo email l’ultima risalente al 25 novembre 2020. attendo cortese risposta saluti claudio soggia
Buongiorno,
non ci occupiamo di recupero crediti.
In ogni caso per richieste di questo tipo, La invitiamo a contattarci via e-mail: info@mycyberlaw.com.
MCL Staff