Dipendente…da Facebook: Licenziata! (Cass. civile, sez. Lavoro, sentenza n° 3133 dell’01/02/2019)

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Trascorrere molte ore sui social network durante le ore lavorative può essere motivo di licenziamento. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 3133 del 1° Febbraio 2019.

La Suprema Corte era stata interpellata su una vicenda che riguardava una impiegata part-time in uno studio medico licenziata per avere adoperato Facebook durante l’orario di lavoro.

Dalla cronologia di navigazione del computer, dato in uso alla dipendente per lo svolgimento dell’attività di segreteria alla quale era preposta, emergeva che la donna aveva effettuato numerosi accessi al social network. Si registravano infatti 6000 accessi ad internet, di cui ben 4500 a Facebook in soli 18 mesi. A ciascun accesso seguiva inoltre una permanenza in termini di ore altrettanto significativa.

La donna sosteneva che i giudici di merito avessero fondato erroneamente il proprio convincimento unicamente sulla base dei report prodotti in giudizio dal datore di lavoro, riportanti l’elenco dei siti internet dalla stessa visitati, in quanto privi di valenza probatoria.

L’ex dipendente lamentava infatti che dalla cronologia non si poteva evincere il soggetto che effettivamente aveva consultato i siti e rilevava inoltre una violazione della sua privacy da parte del datore di lavoro.

La Corte di Appello di Brescia aveva infatti confermato il provvedimento disciplinare inflitto alla lavoratrice, ritenendo la sua condotta contraria agli obblighi di diligenza e buona fede che il dipendente è tenuto ad osservare in ragione del contratto sottoscritto. Oltretutto la donna non aveva neppure negato di aver sottratto del tempo alle mansioni lavorative per cui era stata assunta per motivi estranei a tale contesto.

La mancata contestazione del fatto congiuntamente alla necessità di inserire delle credenziali (nome utente e password) per accedere al profilo personale su Facebook aveva ragionevolmente indotto i Giudici di merito ad orientarsi sulla evidente riferibilità degli accessi alla segretaria, in qualità di titolare dell’account.

Quanto alla questione della violazione della privacy, il Tribunale di Brescia, in primo grado, chiariva che il datore di lavoro si limitò a stampare la cronologia “il che non richiede l’installazione di alcun dispositivo di controllo, né implica la violazione della privacy, trattandosi di dati che vengono registrati da qualsiasi computer”.

Successivamente nulla è stata eccepito, né allegato in merito da parte della ricorrente se non dinanzi alla Suprema Corte e per tali ragioni la questione diventava inammissibile per novità, come disciplinato al codice di procedura civile.

Su questo aspetto occorre però soffermarsi, seppur brevemente. Come detto, non è stata trattato dalla Suprema Corte per un vizio di natura processuale. C’è da precisare, tuttavia, che una violazione delle regole della tutela della privacy verosimilmente potrebbe sussistere. Difatti la sentenza in esame è stata resa in ambito prettamente giuslavoristico, ciò assume rilievo poiché in sede civile è possibile utilizzare dati personali anche se raccolti in violazione delle norme sulla privacy, come disposto all’art. 160-bis del nuovo Codice privacy. Il giudice infatti valuta le prove secondo il suo “prudente apprezzamento” ai sensi dell’art. 116 c.p.c.

E’ di tutta evidenza che ciò non esclude che il datore può essere sottoposto ad un separato procedimento per illecito trattamento dei dati personali del lavoratore.

La sezione Lavoro della Cassazione ha quindi sposato la linea seguita dai giudici di merito, ritenendo legittimo il licenziamento disciplinare della dipendente poiché la gravità della condotta posta in essere risulta “in contrasto con l’etica comune”, tanto da incrinare il rapporto fiduciario.

La condotta tenuta dalla dipendente ha portato il datore di lavoro ad una decisione estrema e definitiva. Il venir meno della fiducia ha giustificato il recesso datoriale dal contratto di lavoro.

Quello che ha inciso maggiormente sulla vicenda è stato il tempo trascorso dalla donna sul social di Mark Zuckerberg. Quel tempo che, da contratto, doveva essere dedicato all’espletamento della prestazione lavorativa.

Un like di troppo può costarti il posto di lavoro!

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VP

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