Diritto all’oblio e Diritto di cronaca (CEDU – sez. V, sentenza n. 60798-65599/10 del 28 giugno 2018)

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Dopo aver esaminato la vicenda italiana in materia di diritto all’oblio – vedi Diritto all’oblio e Diritto di cronaca (Cass. Civile , sez. I, 20 marzo 2018, ordinanza n. 6919) – appare utile approfondirla anche da un punto di vista europeo.

Ci è di aiuto una recente sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che ha trattato il diritto di essere dimenticati in contrapposizione alla libertà giornalistica sui siti internet.

Il caso

Il caso riguarda tre testate giornalistiche telematiche tedesche alle quali la Corte federale di giustizia ha consentito di mettere a disposizione del pubblico vecchie informazioni, pubblicate anni prima, relative alla condanna dei ricorrenti, menzionati con il loro nome completo, per l’omicidio di un attore conosciuto.

La Corte Europea conferma la decisione del Tribunale Federale tedesco ed afferma che i media hanno svolto la loro funzione di stimolare il lettore alla formazione di un propria opinione in punto a fatti che hanno suscitato un notevole interesse pubblico non affievolitosi nel tempo.

Non si configura pertanto alcuna violazione del diritto al rispetto alla vita privata di cui all’art. 8 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo.

La Corte evidenzia inoltre che il principio di libertà di stampa lascia ai giornalisti la decisione su quali dettagli devono essere pubblicati a condizione che queste scelte siano conformi agli standard etici e deontologici della professione (art. 10 Convenzione).

Alla luce di quanto detto riportare il nome completo di un soggetto coinvolto in un vecchio procedimento penale è un aspetto che un giornalista non può tralasciare purché perduri l’interesse pubblico alla notizia.

La decisione della corte non ha potuto non tenere conto anche dei comportamenti tenuti dagli stessi ricorrenti (imputati), avendo questi ultimi diffuso nel corso degli anni numerosi documenti al fine di informare il pubblico. Tale comportamento si poneva in netta contraddizione rispetto alla richiesta di essere dimenticati.

In conclusione, la Corte ha ritenuto che, nel caso di specie, non c’erano validi motivi per confutare la decisione della Corte Federale di giustizia.

L’interesse pubblico

L’interesse del pubblico alla notizia rappresenta la discriminante affinché una informazione possa essere riprodotta o meno.

Per alcuni fatti ritenuti molto gravi e significativi nella storia, come i crimini contro l’umanità, l’interesse pubblico non scema mai e riproporli svolge un ruolo educativo, al fine di conservarli nella memoria del pubblico.

Al contrario, la loro mancata riproposizione comporterebbe un vero e proprio contrasto con l’interesse pubblico, che in questi casi prevale sempre sul diritto del singolo individuo a non essere più ricordato.

Si rileva analogo interesse per un soggetto che reitera un reato, quale l’omicidio, la truffa, lo stupro, l’evasione fiscale, etc. La riproposizione della notizia, contenente i dati identificativi del reo, connessa ad una nuova vicenda, è fondamentale perché possa formarsi una democratica opinione pubblica.

Occorre precisare che nel bilanciamento di interessi, nel momento in cui cessa l’interesse pubblico, il diritto all’oblio prevale quasi sempre. Ciò comporta che l’informazione rimarrà nella sfera privata del protagonista della vicenda a tutela del suo diritto alla riservatezza.

Il diritto alla storia

Al diritto all’oblio deve necessariamente contrapporsi il cd. “diritto alla storia“.

La storia ormai viene raccontata principalmente in digitale e gli archivi online sono diventati delle fonti preziose con un elevato valore storico.

Per diritto alla storia si intende il diritto della collettività all’informazione e alla sua conservazione nel tempo, una sorta di eredità da trasmettere alle generazioni future.

E’ di tutta evidenza che questo diritto andrà contemperato, caso per caso, al diritto del singolo nel vedersi tutelata la propria privacy nonché la propria identità personale.

Tale bilanciamento di diritti potrà altresì esplicarsi con un diritto di rettifica o aggiornamento delle informazioni pubblicate. All’uopo il soggetto che ritiene di aver subito una lesione dei propri diritti potrà rivolgersi alle autorità competenti al fine di ottenere, a tutela della propria immagine sociale, l’aggiornamento e l’integrazione dei propri dati personali anche quando trattasi di notizia vera ovvero ricompresa nel diritto di cronaca.

Con la sentenza n. 5525/2012 la Corte di Cassazione ha consolidato “il diritto alla storia” e ha chiarito l’esigenza dell’applicazione del diritto alla rettifica o all’aggiornamento. La Corte infatti ritiene che sussista l’esigenza di salvaguardare l’attuale identità del soggetto protagonista della vicenda e pertanto si debba garantire al medesimo la contestualizzazione e l’aggiornamento della notizia già pubblicata. L’evoluzione della storia rende chiara la posizione del soggetto coinvolto anche in collegamento ad eventuali informazioni pubblicate successivamente.

Conclusione

In conclusione, l’inarrestabile sviluppo di Internet ha reso estremamente complesso l’esercizio del  diritto all’oblio, principalmente per la valutazione della sussistenza del criterio dell’interesse pubblico ma anche perché sarà opportuno tenere conto anche dei diversi luoghi virtuali in cui le notizie stesse vengono pubblicate: su un sito, sulla copia cache di una pagina web, sui titoletti che costituiscono il risultato della ricerca tramite motore di ricerca, etc.

Ciascuno dei predetti luoghi ha un proprio titolare al trattamento dei dati ed a questo soggetto spetterà il dovere di rimuovere/rettificare/aggiornare l’informazione lesiva del diritto all’oblio.

La prudenza non è mai abbastanza quando si tratta della tutela della propria identità digitale nell’intricato circuito della rete, nel quale non è sempre facile far valere i propri diritti.

VP

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