Diritto all’oblio e Diritto di cronaca (Cass. Civile , sez. I, 20 marzo 2018, ordinanza n. 6919)

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Con una importante decisione in tema di libertà giornalistica la Corte di Cassazione ha individuato i limiti del diritto all’oblio (“diritto di essere dimenticati”) in relazione all’esercizio del diritto di cronaca.

La prima sezione civile della Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 6919 del 20 marzo 2018, ha infatti ritenuto che la pubblicazione di una informazione concernente una determinata persona, in assenza di specifici presupposti e a distanza di tempo da fatti ed avvenimenti che la riguardano, integra la violazione del diritto all’oblio.

Il fatto

Nel dicembre del 2000 un noto cantautore, dopo aver consumato una cena con amici in un ristorante romano, veniva fermato da un giornalista di una trasmissione televisiva. Il cantautore indispettito dall’incontro rifiutava di rilasciare interviste.

Quanto accaduto veniva prontamente ripreso e trasmesso dalla stessa trasmissione, additando il cantante in questione come un personaggio scontroso.

Il medesimo video veniva nuovamente trasmesso cinque anni dopo all’insaputa dell’artista ed in quella sede veniva evidenziata la sua indole poco docile.

Il cantautore indignato decideva di far valere le proprie ragioni nelle aule di tribunale, ritenendo che la Rai – che aveva messo in onda quell’episodio che lo vedeva protagonista cinque anni prima – avesse violato il suo diritto all’oblio.

La decisione della Corte di Cassazione

La Cassazione interviene nel merito della battaglia giudiziaria con la ordinanza n. 6919/2018.

Con tale decisione, confermando quanto già disposto dalle normative nazionali ed europee, nonché dalla stessa giurisprudenza, la Corte ha precisato che la compressione del diritto all’oblio rispetto al diritto di cronaca può avere luogo solo in presenza di determinati requisiti:

 “1) il contributo arrecato dalla diffusione dell’immagine o della notizia ad un dibattito di interesse pubblico;

2)l’interesse effettivo ed attuale alla diffusione dell’immagine o della notizia (per ragioni di giustizia, di polizia o di tutela dei diritti e delle libertà altrui, ovvero per scopi scientifici, didattici o culturali), da reputarsi mancante in caso di prevalenza di un interesse divulgativo o, peggio, meramente economico o commerciale del soggetto che diffonde la notizia o l’immagine;

3) l’elevato grado di notorietà del soggetto rappresentato, per la peculiare posizione rivestita nella vita pubblica e, segnatamente, nella realtà economica o politica del Paese;

4) le modalità impiegate per ottenere e nel dare l’informazione, che deve essere veritiera (poiché attinta da fonti affidabili, e con un diligente lavoro di ricerca), diffusa con modalità non eccedenti lo scopo informativo, nell’interesse del pubblico, e scevra da insinuazioni o considerazioni personali, sì da evidenziare un esclusivo interesse oggettivo alla nuova diffusione;

5) la preventiva informazione circa la pubblicazione o trasmissione della notizia o dell’immagine a distanza di tempo, in modo da consentire all’interessato il diritto di replica prima della sua divulgazione al grande pubblico”. 

Nel caso in esame, la Suprema Corte, nell’interpretare il contenuto della notizia e nel considerare lo scopo meramente divulgativo della sua diffusione, esclude la sua rilevanza pubblica e ravvisa il pregiudizio all’identità personale dell’artista, scaturente dalla violazione del suo diritto all’oblio.

Dall’iter argomentativo seguito dalla Corte emerge infatti che ciò che definisce la sussistenza di un pubblico interesse alla pubblicazione di una notizia sono le caratteristiche del singolo caso concreto e lo scopo informativo (divulgativo, economico, commerciale) che si propone chi diffonde la notizia stessa.

Cenni sul diritto all’oblio

Per diritto all’oblio si intende il «giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni arrecati dalla reiterata pubblicazione di una notizia, pur legittimamente divulgata in passato».

Il diritto all’oblio appartiene a quella sfera di “nuovi diritti” che trovano origine nella continua e inarrestabile crescita delle esigenze di tutela dell’individuo e della propria sfera di personalità.

La questione del diritto all’oblio nasce storicamente proprio in relazione libertà di manifestazione del pensiero, in particolare nell’ambito del diritto di cronaca e di critica giornalistica, che si esercitano nel rispetto delle seguenti condizioni:

  1. la verità dei fatti narrati;
  2. la forma civile dell’esposizione degli stessi e della loro valutazione;
  3. la sussistenza di un pubblico interesse alla conoscenza della notizia.

Il diritto di essere dimenticati incide principalmente sulla terza condizione: la ripubblicazione di una notizia, invero, non deve solo rispondere a un’esigenza di pubblico interesse, ma altresì a una sua nuova o persistente attualità.

Conclusione

Come si è visto, il presupposto perché un fatto possa divenire legittimamente oggetto di cronaca è principalmente l’interesse pubblico alla notizia. E’ doveroso infatti che la collettività venga informata con tempestività, al fine di poter avere contezza dell’accaduto in tempo reale e con completezza.

Una volta però che il pubblico viene informato del fatto, cessa l’interesse pubblico. La collettività ha ormai acquisito la notizia, pertanto viene meno l’interesse all’accadimento e riproporlo sarebbe inutile, se non addirittura lesivo per i protagonisti della vicenda.

Il diritto all’oblio è quindi la logica conseguenza della applicazione dei principi generali del diritto di cronaca.

L’analisi del caso concreto, la sua rilevanza pubblica e la memoria collettiva giocano un ruolo indispensabile rispetto all’esercizio del diritto all’oblio. Sarà quindi necessario un bilanciamento dei diversi interessi in gioco, destinato inevitabilmente ad essere influenzato da un panorama informativo in continua evoluzione.

La tutela dei diritti coinvolti richiede un compito particolarmente complesso rispetto alle numerose fattispecie. L’opera del giudice dovrà aderire il più possibile alle aspettative che la dinamica dei diversi rapporti sociali richiede.

VP                                                                  

(1) Commento

  1. […] aver esaminato la vicenda italiana in materia di diritto all’oblio – vedi Diritto all’oblio e Diritto di cronaca (Cass. Civile , sez. I, 20 marzo 2018, ordinanza n. 6919) – appare utile approfondirla anche da un punto di vista […]

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