Il domicilio digitale è un luogo virtuale dove cittadini, imprese e professionisti possono ricevere le comunicazioni in formato digitale, garantendo alle stesse validità legale. Approfondiamo gli aspetti più importanti.
Sommario
#1. Cos’è il domicilio digitale
Come sempre partiamo dal dato normativo.
L’art. 1, comma 1, lettera n-ter, del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.lgs n.82/2005, in seguito anche “CAD”) fornisce una definizione di “domicilio digitale”, quale “l’indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata (di seguito PEC) o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale.”
Da tale definizione, introdotta nel CAD con la riforma del 2017 (D.Lgs. n. 217/2017), emerge quindi che il domicilio digitale è un luogo virtuale dove cittadini, imprese e professionisti desiderano ricevere le comunicazioni in formato digitale, garantendo alle stesse validità legale.
Da codice civile il domicilio, quello fisico per intenderci, consiste nel luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
Con la digitalizzazione, che consente maggiore flessibilità e sposa un concetto più smart di “lavoro”, è sorta l’esigenza di abbandonare (limitare) il sistema di comunicazione tradizionale, il più delle volte farraginoso e di certo poco “green”, per agevolare i professionisti e le imprese e la stessa p.a. a dialogare in maniera veloce e più efficace.
#2. Il valore legale delle comunicazioni trasmesse al domicilio digitale
Le comunicazioni elettroniche trasmesse ad un domicilio digitale producono, quanto al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta, salvo che la legge disponga diversamente.
Le suddette comunicazioni si intendono spedite dal mittente se inviate al proprio gestore e si intendono consegnate se rese disponibili al domicilio digitale del destinatario, salva la prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto non imputabile al destinatario medesimo.
La data e l’ora di trasmissione e ricezione del documento informatico sono opponibili ai terzi.
Leggi anche: La rilevanza giuridica della PEC
#3. A cosa serve il domicilio digitale
Molto banalmente, a sostituire il “domicilio fisico” per il ricevimento di comunicazioni ufficiali (es. atti, notifiche, avvisi).
Incontestabili i vantaggi che ne derivano:
- Sempre disponibile: non è contemplata la presenza fisica del destinatario per attestare l’avvenuta ricezione della comunicazione;
- Immediato: le comunicazioni sono istantanee, consultabilisu qualunque dispositivo, in qualunque parte del mondo, in qualsiasi momento;
- Conveniente: le comunicazioni digitali hanno lo stesso valore legale della raccomandata a/r ma, a differenza di quest’ultima, sono a costo zero;
- Ecosostenibile: le comunicazioni sono elettroniche, non richiedono quindi l’uso di supporti cartacei;
- Sicuro: identità certificata dei mittenti e dei destinatari, senza intermediari fisici, nonché certezza su data/ora dell’invio e della ricezione;
- Personale: solo il titolare della pec potrà avere accesso alle comunicazioni ricevute.
#4. Chi deve possedere un domicilio digitale
L’art. 3-bis CAD prevede l’obbligo in capo ad una serie di soggetti di dotarsi di un domicilio digitale.
In particolare:
- le pubbliche amministrazioni (Stato, regioni e autonomie locali), ivi comprese le autorità di sistema portuale, nonché alle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione;
- i gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse;
- le società a controllo pubblico;
- i professionisti tenuti all’iscrizione in albi ed elenchi;
- i soggetti tenuti all’iscrizione nel registro delle imprese.
La stessa previsione normativa estende tale possibilità, in via meramente facoltativa, a “chiunque” voglia eleggere il proprio domicilio digitale.
Pertanto, anche il privato cittadino – purché maggiorenne e capace di agire, – può dotarsi di un proprio indirizzo pec sul quale eleggere domicilio digitale.
#5. Come si attiva il domicilio digitale
Le imprese, costituite in forma societaria ma anche quelle individuali, devono necessariamente registrare il proprio domicilio digitale sul Registro delle Imprese.
Per il professionista iscritto in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato (avvocati, notai, ingegneri, giornalisti, commercialisti, etc.) sussiste un vero e proprio obbligo di comunicare l’indirizzo pec scelto come domicilio digitale direttamente al proprio Ordine di appartenenza.
Per i cittadini, i professionisti non iscritti ad albi o ordini e per gli enti di diritto privato, non vige alcun obbligo di dotarsi di un Domicilio Digitale.
Tuttavia, per il privato che intesse possedere un domicilio digitale, la procedura da seguire non è per nulla complessa.
Innanzitutto, occorre dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata – vi sono diversi provider che offrono questo servizio – ed occorre comunicarlo al proprio Comune di Residenza.
Quest’ultimo provvederà ad effettuare l’iscrizione all’Ufficio Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente.
Tale operazione consentirà a tutte le pubbliche amministrazioni di poter conoscere il domicilio digitale del cittadino e di poterti trasmettere qualsiasi comunicazione direttamente alla pec dallo stesso indicata.
#6. Indice nazionale dei domicili digitali cd. INAD
L’ “Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese” – di seguito INAD – altro non è che un elenco pubblico contenente i domicili digitali di tutti quei soggetti in capo a quali sebbene non sussista un obbligo giuridico di possedere un domicilio digitale hanno deciso di possederne uno.
Pertanto, possono eleggere il proprio domicilio digitale mediante registrazione nell’INAD:
- le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che abbiano la capacità di agire;
- i professionisti che svolgono una professione non organizzata in ordini, albi o collegi ai sensi della legge n. 4/2013;
- gli enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione nell’INI-PEC.
#7. Il professionista può avere sia un domicilio digitale professionale che un domicilio digitale personale
Il domicilio digitale dei professionisti iscritti nell’INI-PEC* sarà inserito anche nell’INAD quale domicilio digitale in qualità di persone fisiche, fermo restando il diritto di eleggerne uno diverso: in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 6-quater, comma 2 del CAD.
* INI-PEC: Indice Nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata istituito dal Ministero dello Sviluppo economico: raccoglie tutti gli indirizzi pec delle Imprese e dei professionisti presenti nel territorio italiano.
In altre parole, i professionisti possono eleggere nell’INAD sia un domicilio digitale professionale sia un domicilio digitale personale e la distinzione tra i due domicili digitali, appartenenti al medesimo soggetto, è resa evidente all’interno dell’INAD sia al diretto interessato, al momento dell’elezione del domicilio, sia agli utenti al momento della consultazione dell’INAD.
Ciò non esclude la facoltà per il professionista di eleggere un domicilio speciale, per determinati atti o affari, ai sensi dell’art. 47 c.c., al di fuori dell’INAD.
Il domicilio eletto dalle persone fisiche può essere utilizzato anche per le comunicazioni aventi valore legale a loro dirette nella qualità di tutori, curatori, procuratori o altre forme di rappresentanza di altre persone fisiche, previste dalla legge.
#8. Le vicende che possono interessare il domicilio digitale
- Elezione: dichiarazione del domicilio digitale mediante indicazione di un indirizzo di PEC o di un indirizzo elettronico di recapito certificato qualificato;
- Modifica: cessazione del domicilio digitale in uso e contestuale elezione di un nuovo domicilio digitale, fermo restando che l’INAD manterrà, ai soli fini probatori, le informazioni storiche relative ai domicili cessati;
- Cessazione volontaria: cessazione del domicilio digitale in uso da parte del titolare senza elezione di un nuovo domicilio digitale, fermo restando che l’INAD, a fini probatori, manterrà le informazioni storiche relative a elezione, modifica e cessazione del domicilio cessato. La cessazione volontaria, tuttavia, non è consentita a coloro che risultano contemporaneamente iscritti nell’INI-PEC in qualità di professionisti, ai sensi dell’art. 6-quater, comma 2 del CAD;
- Cessazione d’ufficio: cessazione d’ufficio del domicilio digitale, fermo restando che l’INAD manterrà, ai soli fini probatori, le informazioni storiche relative ai domicili cessati;
- Cessazione in casi particolari: cessazione del domicilio digitale per l’intervenuto decesso del titolare persona fisica, anche in qualità di Professionista, o per l’intervenuta estinzione dell’Ente ai sensi dell’art. 27 c.c., fermo restando che l’INAD manterrà, ai soli fini probatori, le informazioni storiche relative ai domicili cessati.
Per maggiori chiarimenti sulla gestione del domicilio digitale si rimanda alle Linee guida rese dall’AgID sull’INAD.
VP