E-commerce: integra il reato di truffa la mancata consegna della merce acquistata online

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La mancata consegna della merce acquistata online, integra il reato di truffa ex art. 640 c.p. laddove il venditore abbia carpito il consenso della persona offesa alla conclusione del contratto di compravendita con il fine ultimo di farsi corrispondere una somma in denaro, rendendosi poi definitivamente irreperibile. (Trib. Ferrara, sent. n. 142 del 9 maggio 2022)

La vicenda

Un uomo metteva in vendita un drone su un noto sito di compravendita online

Il malcapitato, interessato al prodotto, decideva di concludere l’acquisto per l’importo di Euro 450,00 corrisposto al venditore mediante bonifico bancario sul conto corrente di quest’ultimo.

Il venditore, subito dopo aver ottenuto il pagamento, ometteva di trasmettere il bene all’acquirente.

Pertanto il compratore sollecitava il venditore per ricevere il drone, tuttavia questi dapprima imputava la mancata consegna al corriere, poi continuava ad accampare pretesti di ogni genere, addirittura ipotizzando la restituzione della somma ricevuta, per poi smettere definitivamente di rispondere al telefono. 

La vittima si recava quindi alla Stazione dei Carabinieri per sporgere denuncia-querela

La decisione del Tribunale

Il compendio probatorio consentiva di pervenire all’affermazione  della penale responsabilità dell’imputato per il reato ascrittogli.

Nel corso della contrattazione infatti le parti si erano scambiate diversi messaggi. 

Il compratore, per accertare l’identità del venditore si faceva inoltrare copia del suo documento d’identità ed un selfie dello stesso al fine di verificare l’identità tra il predetto e l’intestatario del conto sul quale accreditare la somma pattuita.

Invero, il conto corrente sul quale veniva versata la somma pattuita era intestato all’imputato e i successivi accertamenti, effettuati dai Carabinieri, consentivano di pervenire con certezza alla sua identificazione.

Alla luce delle emergenze processuali illustrate poteva quindi ritenersi provata – al di là di ogni ragionevole dubbio – la riconducibilità del fatto all’imputato, nonché la sussistenza dello stesso e per tale ragione veniva condannato per il reato di truffa contestatogli.

Il reato di truffa

Ai sensi dell’art. 640, comma 1, c.p.: “Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.”

Sotto il profilo della riconducibilità dell’evento, non sono emerse ipotesi ricostruttive alternative a quella accusatoria riscontrabili nel materiale istruttorio acquisito.

Sotto il profilo dalla componente oggettiva, invece, il Giudice ritiene che gli artifizi e raggiri richiesti dalla norma vadano rinvenuti nella condotta dell’imputato.

Come detto, il venditore pubblicava sul sito l’annuncio relativo alla vendita di un drone in relazione al quale veniva contattato dalla vittima, interessata all’acquisto.

In seguito agli accordi intercorsi, attraverso i quali si guadagnava il consenso della persona offesa alla conclusione del contratto di compravendita, l’imputato provvedeva a farsi corrispondere, mediante ricarica sulla propria carta prepagata collegata al suo conto corrente, la somma di Euro 450,00 a titolo di prezzo per il dispositivo, senza tuttavia poi spedire mai la merce in parola, come invece artatamente prospettato alla predetta, più volte rassicurata in merito alla bontà dell’affare per poi rendersi definitivamente irreperibile.

A tal proposito, il tribunale richiama alcune pronunce della giurisprudenza di legittimità e chiarisce che: “I contatti avuti con la persona offesa durante l’iter formativo del contratto e la conseguente pattuizione del prezzo, nonché gli accordi relativi alla modalità di consegna del bene, invero, costituiscono, pur in assenza di altra ed ulteriore messa in scena, l’elemento del raggiro richiesto dalla fattispecie in contestazione in quanto destinati a creare un falso convincimento sulla psiche della persona offesa e ad indurla in errore.”

L’ingiusto profitto e la “deminutio patrimonii” della vittima

Quando all’ingiusto profitto, il Giudice di 1° grado, precisa poi che: “La consumazione del reato, inoltre, con la conseguente deminutio patrimonii del soggetto passivo e lo speculare illecito conseguimento del profitto in capo all’agente, rende superflua ogni valutazione relativa all’astratta idoneità dei raggiri posti in essere dall’imputato a carpire la buona fede della persona offesa, in quanto l’idoneità è dimostrata – ex sé – dall’effetto raggiunto e cioè dalla realizzazione di un ingiusto profitto con altrui danno.”

Nel caso di specie il profitto è ravvisabile nella somma di Euro 450,00 corrisposta dalla persona offesa all’imputato a titolo di corrispettivo per l’acquisto del drone.

In punto alla componente soggettiva, il dolo della condotta é reso evidente dallo stesso svolgimento dei fatti, scientemente posti in essere al fine di determinare la persona offesa all’acquisto del dispositivo tramite i sopra descritti artifizi e raggiri, nonché dal fatto che la somma indebitamente percepita non é mai stata restituita alla persona offesa.

Peraltro, nella vicenda di cui si tratta, l’autore del raggiro aveva già compiuto illeciti della stessa natura sintomatici di una evidente reiterazione di un fraudolento modus operandi” e per i quali era stato già condannato.

Inoltre gli stessi, secondo il Tribunale, tenuto conto dell’omogeneità del tipo di devianza di cui sono espressione, evidenziano, altresì, una sostanziale “sistematicità ed inclinazione alla violazione del precetto penale“, che giustifica la maggiore punizione dell’imputato correlata all’applicazione della contestata recidiva.

Conclusione

Alla luce di questa recente pronuncia pare evidente che il mancato trasferimento del bene oggetto di compravendita online può integrare il reato di truffa ex art. 640 c.p. laddove la condotta del reo sia contrassegnata da raggiri ed artifizi e finalizzata ad ottenere del denaro (o altro ingiusto profitto) dalla vittima.

Per tale ragione, pare utile prima di concludere un acquisto online assicurarsi, nelle modalità ritenute più opportune alla fattispecie concreta, dell’identità del venditore e della sua buona fede, per scongiurare ipotesi come quella poc’anzi esaminata.

VP

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