E’ reato puntare con insistenza la fotocamera dello smartphone contro qualcuno

Read 3 min
Rivolgere lo smartphone verso una persona con l’intento di registrarla integra il reato di molestia o disturbo alle persone ex art. 660 c.p. poiché suscettibile di arrecare fastidio e disagio alla vittima per il solo fatto dell’insistita proiezione dell’apparecchio, senz’altro idonea ad ingenerare il timore di patire una fastidiosa invasione della propria sfera privata e, quindi, a minare la sua serenità d’animo e ad arrecarle un turbamento effettivo e significativo, anche in assenza di prova della registrazione. Cass. (Sez. I pen.) sent. n. 6245/2022

La vicenda

Nel 2019 l’imputato viene dichiarato colpevole del reato di molestia e disturbo alle persone per aver rivolto il proprio cellulare –  in una pluralità di occasioni pubbliche – all’indirizzo della persona offesa,  in modo da lasciare intendere che egli la stesse riprendendo con l’apparecchio telefonico.

Impegnati nella stessa associazione, seppur con ruoli differenti (presidente il primo e tesoriera la seconda), tra i due non correva certo buon sangue. Il deterioramento della relazione tra i soggetti era legato a ragioni interne alla stessa associazione.

Il tribunale aveva ritenuto che nel comportamento dell’imputato sussistessero tutti gli elementi costitutivi della contravvenzione ascrittagli, restando irrilevante l’effettivo utilizzo del device a scopo di registrazione e non potendo dubitarsi della petulanza del comportamento.

Il reo ricorreva per Cassazione, sostanzialmente per i seguenti motivi:

  • non era stata fornita la prova che avesse effettivamente realizzato delle riprese con il telefonino;
  • non era stata fornita la prova che la destinataria della sua condotta fosse la persona offesa e non già le persone che, nelle occasioni considerate, si trovavano in sua compagnia anche perché, tra di essa, ce ne era una in particolare (il marito della persona offesa) con la quale pure erano intercorsi dissapori.
  • non era stata fornita la prova che i disturbi e le interferenze fossero avvenuti per “biasimevoli motivi“.

La decisione

La sezione I penale della Corte di cassazione con la sentenza n. 6245 del 2022 rigetta il ricorso, ritenendolo inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate.

Con riguardo all’obiezione sulla carenza di riscontro probatorio in punto al fatto che l’imputato nel dirigere il cellulare nei confronti della sua persona, avesse effettuato, per di più alla presenza dei figli minori della persona offesa, video-riprese, la Suprema Corte riporta quanto emerso dall’istruttoria dibattimentale dinanzi al Tribunale di 1° grado.

In particolare che: “il contegno dell’imputato ha integrato gli elementi costitutivi della contravvenzione di molestia o disturbo alle persone perché suscettibile di arrecare fastidio e disagio alla vittima per il solo fatto dell’insistita proiezione dell’apparecchio, senz’altro idonea ad ingenerare nella persona offesa il timore di patire una fastidiosa invasione della propria sfera privata e, quindi, a minare la sua serenità d’animo e ad arrecarle un turbamento effettivo e significativo”.

Per gli ermellini, infatti, tanto basta a configurare il reato contestato a prescindere dall’effettuazione di videoriprese, non potendosi, sotto altro, connesso, aspetto, discorrersi di difetto di correlazione tra accusa e sentenza.

Per quanto riguarda la seconda censura sollevata dal ricorrente sulle inidoneità delle emergenze istruttorie ad identificare con certezza il soggetto da lui preso di mira, anche questa viene respinta dai giudici di legittimità.

La Suprema Corte, invero, sottolinea che il Tribunale aveva ricostruito i fatti – in termini fedeli alle evidenze disponibili e riconoscendo, innanzitutto, l’assoluta attendibilità della persona offesa – esponendo che i fastidiosi comportamenti posti in essere dall’imputato fossero intervenuti in un frangente in cui i rapporti tra i due si erano deteriorati per ragioni connesse alla gestione della associazione nella quale entrambi erano attivamente impegnati.

Inoltre, il tribunale evidenziava che tutti i soggetti protagonisti della vicenda o che hanno avuto modo di assistervi avevano unanimemente esposto che la condotta dell’imputato era costantemente rivolta nei confronti della donna (con la quale non erano mancati momenti di pubblica ed aperta contrapposizione) anziché del marito o di coloro che, di volta in volta, si trovavano in loro compagnia.

Palesemente inammissibile anche l’ultima doglianza sulla carenza di motivazione della sentenza impugnata con riferimento ai “biasimevoli motivi” che avrebbero spinto l’imputato a molestare la vittima.

Secondo la Corte: “Il Tribunale infatti ha avuto cura di indicare, anche attraverso il contributo della persona offesa, collegando l’azione illecita ai contrasti insorti in relazione alla conduzione, anche dal punto di vista finanziario, dell’associazione volta alla promozione di (omissis) e che, è agevole notare, non legittimavano l’odierno imputato a disturbare la parte civile nei modi e nei termini descritti, vale a dire serbando un atteggiamento “petulante” in quanto “di arrogante invadenza e di intromissione continua e inopportuna nella altrui sfera di libertà” … e tale da soddisfare senz’altro il requisito indicato dalla fattispecie incriminatrice”.

Conclusione

Alla luce della pronuncia in commento é reato puntare con insistenza la fotocamera del cellulare contro qualcuno, pur non riprendendolo, poiché genera senz’altro una invasione della sua sfera personale.

In particolare, si configura il reato di cui all’art. 660 c.p. secondo il quale: “Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516”.

VP

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *