Tra moglie e marito non mettere il dito. Dicono! Ma quando il marito geloso (forse troppo!) accede al profilo Facebook della moglie, senza il permesso di quest’ultima, il dito ce lo mette la Corte di Cassazione.
Con la sentenza del 29 Gennaio 2019 n. 2905 la Suprema Corte ha trattato la questione dell’accesso abusivo di un uomo nel profilo social della propria compagna.
Il ricorrente, a seguito della fine della relazione con la moglie, si era introdotto nel suo profilo per ottenere informazioni riguardo ad un suo presunto rapporto extra coniugale. Aveva inoltre fotografato delle chat intrattenute dalla donna con un altro uomo al fine di produrle nel giudizio di separazione ancora pendente.
Infine, per completare l’opera, mosso evidentemente da un impeto di rabbia e vendetta, decideva arbitrariamente di modificare la credenziali della ex moglie per impedirle l’accesso al Social network.
Il Tribunale di Palermo ed, in seconda battuta, anche la Corte di Appello avevano quindi condannato l’uomo per accesso abusivo a sistema informatico altrui, ai sensi dell’art. 615-ter c.p. Questi successivamente impugnava la sentenza sostenendo, a sua difesa, che le credenziali di accesso gli erano state fornite spontaneamente dalla moglie prima della rottura del matrimonio.
La Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso e precisava che sebbene la password fosse nota all’imputato prima della fine della relazione, tale circostanza non escluderebbe comunque il carattere abusivo dell’accesso finalizzato ad “un risultato certamente in contrasto con la volontà della persona offesa ed esorbitante rispetto a qualsiasi possibile ambito autorizzatorio del titolare dello ius excludendi alios, vale a dire la conoscenza di conversazioni riservate e finanche l’estromissione dall’account Facebook della titolare del profilo e l’impossibilità di accedervi”.
Con questa decisione, in linea con quelle precedenti sulla materia, la Corte ribadisce che il permanere in un sistema informatico altrui per ragioni “ontologicamente” estranee rispetto a quelle per le quali è stato concesso l’ingresso configura a tutti gli effetti il reato di cui all’art. 615-ter c.p. (vedi Sentenza “Savarese”, Sez. Unite n. 41210 del 18 Maggio 2017).
Su una vicenda analoga si era pronunciata la Cassazione con la sentenza n. 52572/2017, con la quale condannava una donna per essersi introdotta nella mail dell’ex marito per leggerne il contenuto, modificandone inoltre la password per impedire all’uomo la regolare fruizione del servizio mail.
Anche in questo caso l’imputata, a sostegno delle proprie ragioni, dichiarava di conoscere la password di accesso alla casella di posta elettronica poiché fornitale dall’ex marito.
Per gli Ermellini, anche in questo caso, sussisteva il reato di cui all’art. 615-ter c.p. La conoscenza delle credenziali di accesso non escludeva il carattere abusivo dell’ingresso nel sistema. Difatti il comportamento posto in essere dalla donna, una volta entrata nell’account dell’ex coniuge, volto ad inibire l’accesso di quest’ultimo al proprio indirizzo e-mail, lasciava poco spazio ad interpretazioni. Le finalità dell’accesso erano certamente illecite e contrarie alla volontà del titolare dell’account.
Quanto detto contribuisce a delineare il diritto alla privacy nella vita di coppia anche nell’ambito digitale. Conoscere le credenziali del partner non autorizza l’altro ad interferire nella sua sfera privata. L’accesso ad un sistema informatico altrui, anche in un rapporto di coniugio, deve avvenire previo consenso e nei limiti (e nelle tempistiche) impartite dal titolare del sistema stesso.
Leggi anche: Il concorso nel reato di accesso abusivo a sistema informatico (Cass. Pen., sent. n. 565/2019)
VP