Il contratto di cessione del dominio internet

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Con il contratto di cessione del dominio web il titolare del diritto all’uso del nome a dominio lo trasferisce ad un altro soggetto.

Prima di esaminare gli aspetti salienti di questa tipologia di accordo occorre comprendere cos’è un dominio e qual è la sua natura giuridica.

Il dominio e la sua natura giuridica

Il dominio (anche conosciuto come host name o domain name o nome a dominio) è l’indirizzo elettronico a cui corrisponde un sito web. 

E’ così composto:

  • un prefisso “www”;
  • un Top Level Domain (TLD): è la parte finale del nome a dominio ed indica il tipo di attività svolta dal sito (es. .com: sito web commerciale; .org: organizzazioni non a scopo di lucro; .net: privati o aziende quando il .com non è più disponibile; .info: siti web di informazione e news) oppure identifica un ambito territoriale (es. .it:  aziende italiane o con collegamenti in Italia; .eu: individui, aziende o organizzazione con sede (legale o operativa) nell’Unione europea).
  • un Second Level Domain (SLD): è la parte centrale del nome a dominio ed indica il titolare del sito. Questa porzione del dominio distingue l’impresa o il soggetto titolare da tutti gli altri.

E’ un bene informatico immateriale che deve essere assegnato ad un solo soggetto, dovendo riferirsi univocamente alla risorsa alla quale è associato e consentirne quindi il reperimento.

Secondo il criterio cd. “First come first served” colui che, in ordine temporale, registra prima il dominio presso la Registration Authority competente ne diventa l’assegnatario per un determinato periodo di tempo.

Una volta trascorso il periodo di assegnazione, per mantenere l’uso dello stesso dominio è necessario rinnovarlo per impedire che possa essere assegnato e quindi utilizzato da altri.

L’assegnazione dovrà rispettare altresì il principio di unicità del nome a dominio, secondo il quale non possono esistere due indirizzi internet uguali.

L’ente centrale di controllo del DNS (Domain Name System) che stabilisce i criteri generali per la registrazione a livello internazionale è la ICANN (Internet corporation for Assigned Names and Numbers), che assegna i TLD.

In Italia il soggetto che gestisce tutti i domini è la Registration Authority  italiana (www.registro.it) e si occupa dell’assegnazione del SLD prescelto dall’utente.

Con il Codice della Proprietà industriale (D. Lgs 30/2005) al dominio viene ufficialmente riconosciuto la natura di segno distintivo dell’impresa.

In tal senso, l’art. 12, lett. b), stabilisce che non si possano registrare come marchi d’impresa i segni che alla data del deposito della domanda: 

Siano identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio usato nell’attività economica, o altro segno distintivo adottato da altri, se a causa della identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra l’attività d’impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni…

Occorre infine chiarire che, sebbene spesso vengano confusi, il dominio (o nome a dominio) ed il sito web non sono la stessa cosa.

Il sito web è un insieme di pagine web correlate, ovvero una struttura ipertestuale di documenti informativi che risiede, tramite hosting, su un server web, raggiungibile dall’utente finale attraverso un url univoco denominato appunto dominio (es. ww.mycyberlaw.com)

La funzione del sito internet è quella di raccontare un brand, è una vetrina virtuale nella quale il titolare offre una panoramica delle attività che svolge, dei servizi che presta e/o dei prodotti che vende, ricorrendo all’utilizzo di immagini, testi, video, etc.

Il dominio è quindi l’indirizzo web che identifica il titolare, un brand o una impresa, ma anche qualsiasi altra persona fisica o organizzazione, anche non economica, che si serve della rete per comunicare con i propri utenti finali.

Ai fini contrattuali la distinzione appena svolta assume rilievo poiché alla cessione del dominio non sempre segue anche quella del sito web (con tutti o una parte dei contenuti che la compongono). 

Infatti, nel caso in cui il titolare volesse cedere il “pacchetto completo” (Domain + website) il contratto dovrà necessariamente considerare anche tutti gli aspetti legali legati alla proprietà intellettuale sulle risorse del sito. 

E’ bene rammentare che solo l’autore del sito potrà cedere la proprietà dello stesso, e non sempre questi coincide con il suo titolare (ad es. quando il sito è realizzato da terzi e questi contrattualmente pattuiscono di cedere solo i diritti di impiego o sfruttamento dell’opera – sito web – e non l’opera stessa).

Come redigere il contratto

Preliminarmente pare necessario svolgere una doverosa precisazione. La registrazione di un dominio non è equiparabile all’acquisto del diritto di proprietà a tempo indeterminato sullo stesso, come avverrebbe per una normale compravendita di un bene. 

L’acquisto di un dominio fornisce all’utente il solo diritto di utilizzazione del dominio stesso per un periodo di tempo determinato, in genere annuale. 

Ciò detto, una volta scaduto tale termine e qualora l’utente non provveda al suo rinnovo, il dominio potrà essere acquistato da altri soggetti.

Il titolare, nel corso dell’intero periodo di assegnazione, potrà disporre di tale diritto, anche cedendolo ad altro soggetto, il quale diventerà il nuovo “utilizzatore provvisorio” del dominio. Quello che si realizzerà tecnicamente sarà quindi un trasferimento del diritto d’uso di un dominio.

Per completezza espositiva si precisa che la titolarità del dominio deriva da un suo acquisto a titolo oneroso (avvalendosi quindi di piattaforme a pagamento come ad es. sitegorund), nei casi in cui l’utente si dovesse avvalere di una piattaforma gratuita (es. wordpress) la titolarità del nome a dominio resta in capo alla società che fornisce il servizio di hosting.

Nella prassi, il trasferimento del dominio da un utente all’altro, avviene con la compilazione di documenti che mette a disposizione l’ente stesso che ha provveduto alla sua registrazione. 

Tuttavia il trasferimento o la cessione giuridica di un nome di dominio differisce dalle prassi di trasferimento o di cessione del nome dominio dal punto di vista tecnico

Spesso alla fase operativa tecnica ne segue una di autorizzazione che deriva da un contratto/accordo tra le parti di cui una è cedente (venditore) e l’altra cessionaria (acquirente). 

Non sono infatti previsti vincoli formali per questo tipo di contratto, pertanto, è da ritenersi preferibile che le parti si accordino mediante scrittura privata per garantire una maggiore tracciabilità del trasferimento e per definirne in maniera puntuale ogni singolo aspetto, inclusi i reciprochi obblighi e responsabilità.

In linea di massima, vi sono degli aspetti che vale la pena delineare per scongiurare ipotetiche controversie ed in ogni caso per potere azionare gli opportuni mezzi di tutela a disposizione dei contraenti.

In particolare, una volta individuate le parti – che si precisa potranno essere sia persone fisiche che giuridiche -, fatte le dovute premesse e delineato l’oggetto dell’accordo, sarà opportuno regolare i seguenti aspetti.

  • CORRISPETTIVO. In punto al quantum è bene individuare il giusto valore economico del dominio. La vendita dei domini genera un business con altissimi profitti. Non è un caso che in tale mercato vi operino numerosi soggetti che si dedicando a tempo pieno proprio a tali attività mettendo all’asta i domini più ricercati, con guadagni a diversi zeri. Occorre determinare altresì le modalità di corresponsione del prezzo nonché chi si fa carico dei costi relativi al trasferimento del nome a dominio.
  • TERMINE. Data entro la quale il trasferimento dovrà essere definitivamente realizzato.
  • OBBLIGHI delle PARTI. Per un contratto efficace occorre definire in maniera dettagliata chi deve fare e cosa, modalità e tempistiche del trasferimento, etc. Un adempimento necessario riguarderà la comunicazione all’hosting del cambio di assegnatario, passaggio indispensabile per il cessionario (acquirente) che gli consentirà di sostituirsi al precedente titolare e rinnovare il suo dominio.
  • GARANZIE e RESPONSABILITA’. Strettamente connesso al punto precedente, nei limiti previsti dalla legge. Si pensi all’ipotesi di cessione del dominio in violazione di marchio precedentemente registrato, o all’ipotesi di concorrenza sleale, o alla frequente ipotesi di mancato rinnovo della registrazione, in difetto del quale viene meno la titolarità del dominio e quindi l’impossibilità di trasferirlo.
  • IPOTESI di RISOLUZIONE. E’ assolutamente necessario prevedere ipotesi di scioglimento preventivo del contratto qualora si realizzino determinate condizioni.  

Disciplina giuridica

Sulla base delle specifiche fattispecie, i nomi a dominio saranno soggetti:

  • alla disciplina sul diritto al nome, come tutelato dagli arte. 6, 7, 8 e 9 c.c. quando il dominio coincide con un nome di persona;
  • alla disciplina dei marchi e dei segni distintivi (artt. 2569 e ss c.c. e D.Lgs 30/2005 – Codice di proprietà industriale)
  • alla disciplina sulla concorrenza sleale (artt. 2598 – 2601 c.c.)
  • alla disciplina dei marchi prevista dall’UE (tra cui il Regolamento UE n. 2424/2015).

Preme infine sottolineare come sul piano della tutela dei diritti sul dominio, la disciplina applicabile cambierà, a seconda che esso abbia o meno rilevanza commerciale.

Quando ha rilevanza commerciale, il dominio potrà corrispondere ad un marchio registrato, pertanto si applicherà la normativa sui segni distintivi.

ll Codice di proprietà industriale, all’art. 22, stabilisce che:

1. È vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell’attività economica o altro segno distintivo un segno uguale o simile all’altrui marchio se, a causa dell’identità o dell’affinità tra l’attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.

2. Il divieto di cui al comma 1 si estende all’adozione come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell’attività economica o altro segno distintivo di un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, che goda nello Stato di rinomanzase l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

Di converso, se invece il dominio non è stato registrato come marchio, può considerarsi alla stregua dell’insegna dell’imprenditore e pertanto un suo uso scorretto riceverà tutela dalle disposizioni codicistiche in materia di concorrenza sleale, anche se riferito a prodotti e servizi non affini o identici, purché sussista idoneità a creare confusione nel mercato.

Infine, nel caso in cui il dominio non abbia rilevanza ai fini commerciali, i mezzi di tutela saranno ricavati dalla disciplina sul diritto al nome. Oltre all’azione di risarcimento, il titolare del dominio potrà esperire una azione di reclamo, affinché tutti utilizzino un dato nome per identificare il suo legittimo titolare o promuovere una azione di usurpazione contro terzi che indebitamente usino il nome altrui. 

Conclusione

La cessione di un nome a dominio é di per sé una operazione relativamente semplice, ma se scopriste che proprio quel dominio avrebbe potuto farvi guadagnare fior fior di quattrini lo avreste ceduto alle stesse condizioni? E se scopriste che chi vi sta vendendo il dominio che tanto desiderate in realtà vi sta truffando??

Come ribadito in più occasioni, la redazione di un accordo non è mai casuale e non deve mai essere approssimativa, perché potrebbe trasformarsi in un salvifico paracadute nelle occasioni meno pensabili. 

Non si potrà quindi prescindere dall’ausilio di un professionista, in grado di tutelare i vostri interessi e fornirvi i consigli più opportuni.

VP

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