Il contratto di sviluppo del software

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Per contratto di sviluppo software si intende un accordo concluso tra uno sviluppatore di software e un committente che ha necessità di realizzare un “custom made software” ovvero un programma informatico fatto su misura e non presente sul mercato.

Questa fattispecie contrattuale è collocata tra i negozi atipici e si configura come contratto d’appalto quando colui che sviluppa il software è una impresa o una “software house”; verrà stipulato invece un contratto d’opera se il fornitore è un libero professionista.

La conclusione dell’accordo si può suddividere in diverse fasi, modellate sulle effettive richieste dell’utilizzatore ed in base alle peculiarità che il programma personalizzato dovrà avere.

Le fasi negoziali

Le fasi più comuni di questo contratto sono le seguenti:

  • ANALISI dei requisiti e delle esigenze del committente;
  • PROGETTAZIONE e sviluppo del programma;
  • REALIZZAZIONE tecnica dei moduli software e loro funzionalità;
  • COLLAUDO, test e identificazione di eventuali errori.

Nella prima fase lo sviluppatore dovrà individuare ed analizzare le esigenze del committente, anche in funzione delle tempistiche e dei costi da sostenere. Il committente individua le caratteristiche e le funzionalità che ha necessità di vedere implementate nel software.

Questa indagine iniziale sarà indispensabile per lo sviluppatore per constatare l’effettiva fattibilità del progetto (infatti è anche denominata “fase di studio di fattibilità”). Fissando sin da subito obiettivi ed aspettative il margine di errore nell’esecuzione del contratto si riduce notevolmente, pertanto è bene che questa fase sia condotta con accuratezza.

Alla fase di analisi segue quella di progettazione nella quale il fornitore traduce le richieste del committente nel linguaggio di programmazione. Le caratteristiche tecniche sono solitamente specificate in un allegato/scheda tecnica che diventerà parte integrante del contratto.

Nel passaggio successivo le parti sottoscriveranno il contratto ed il programma verrà concretamente realizzato ed ultimato.

Una volta conclusa questa fase seguirà quella del collaudo. Questa fase è preceduta dalla stesura di documenti di test, nei quali sono elencati tutti gli scenari di utilizzo nonché l’attestazione del corretto funzionamento del software.

Questo stadio negoziale è senza dubbio il più delicato poiché il programma verrà testato in tutte le sue funzionalità. Se non si rilevano problematiche e/o malfunzionamenti, il committente accetterà il programma. Diversamente, in presenza di eventuali errori o anomalie, il programmatore sarà tenuto a porvi rimedio apportando le pertinenti modifiche.

E’ di tutta evidenza che nel caso in cui il software sia difforme da quanto richiesto e inidoneo a raggiungere le funzionalità espressamente concordate, il committente potrà chiedere la risoluzione del contratto nonché il risarcimento del danno.

E’ buona pratica tenere traccia, in appositi verbali, dell’avanzamento dei lavori  durante le varie fasi. Questa documentazione sarà spendibile in caso di controversia tra le parti ed assumerà valore probatorio.

Accade spesso che, una volta terminato il lavoro, il rapporto tra le parti non si esaurisca. Talvolta infatti il committente e il fornitore si accordano anche in punto alla attività successive relative alla manutenzione evolutiva o correttiva del software realizzato. Queste attività potranno essere oggetto di un apposito contratto oppure essere disciplinate all’interno del contratto originario sin dall’inizio, con una sezione all’uopo dedicata.

La disciplina applicabile

La tutela normativa del software risale al 1993, anno in cui è entrato in vigore il D. Lgs n. 518/1992 che ha dato attuazione in Italia alla direttiva comunitaria 90/250/CEE.

Il software ha trovato un primo riconoscimento normativo all’interno della Legge sul Diritto d’autore (L. 633/1941), che lo qualifica come opera dell’ingegno di carattere creativo, alla stregua delle opere che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura ed alla cinematografia.

La disciplina legislativa riguarda i diritti esclusivi di sfruttamento economico riservati al titolare del diritto d’autore sul programma e le facoltà riconosciute al legittimo utilizzatore.

La legge non contiene disposizioni che definiscono e regolamentano le operazioni contrattuali con cui, nella prassi, il software viene commissionato. Il legislatore ha regolato unicamente l’ipotesi del software creato dal lavoratore subordinato nell’ambito delle mansioni assegnategli dal datore di lavoro stabilendo che a quest’ultimo spetta la titolarità del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma realizzato dal proprio dipendente, salvo che le parti si siano accordate diversamente.

I contratti relativi al software non sono di semplice stesura, ciò è dovuto all’assenza di una disciplina legislativa nel nostro ordinamento che ne regoli specificamente i contenuti, al pari di altri contratti, ed alla natura giuridica del tutto particolare del software.

Ne consegue che in caso di conflitto, il Giudice applicherà innanzitutto gli accordi specifici voluti dai contraenti, in difetto applicherà le disposizioni che la legge stabilisce per il contratto assimilabile a quello in questione, vale a dire le norme del Codice civile relative al contratto d’appalto (artt. 1655 e ss c.c.), oppure, nel caso il fornitore sia un lavoratore autonomo o piccolo imprenditore, quelle relative al contratto d’opera (artt. 2222 e ss c.c.).

Pertanto, in analogia con la normativa sull’appalto, il contratto di sviluppo del software potrà prevedere in favore del committente la possibilità di apportare modifiche in corso d’opera, dietro equo compenso.

Stesso discorso in materia di garanzia, di norma biennale. La software house o il programmatore sono tenuti a garantire al committente il corretto funzionamento del software. Quest’ultimo potrà eventualmente denunciare i vizi o i difetti del programma entro 60 giorni dalla loro scoperta (art. 1667 c.c.).

Particolari criticità si potranno presentare in punto alla responsabilità del fornitore per i danni a cose o persone derivanti dall’utilizzo del programma realizzato, che nei contratti standard solitamente è esclusa (salvi i casi di dolo o colpa grave).

Altre problematiche potranno sorgere sulla questione della titolarità del diritto d’autore sul software (e in particolare, dei relativi diritti di sfruttamento commerciale). Il committente potrà avere interesse nel godere del programma in esclusiva, limitandone la commercializzazione da parte del fornitore ad eventuali concorrenti ma allo stesso tempo il programmatore potrà avere interesse di conservarne la titolarità per distribuire la sua opera a terzi.

Per evitare ogni contenzioso, fondamentale sarà quanto previsto dal contratto, che dovrà sempre specificare in modo molto chiaro a chi spetta la titolarità dei diritti patrimoniali sul software.

Conclusione

Le cause di controversia possono essere diverse. Al fine di evitare fraintendimenti e malintesi è utile una informazione reciproca principalmente nella fase delle trattative. Uno step altresì necessario concerne lo studio di fattibilità del programma che non deve assolutamente essere trascurato. La prestazione che lo sviluppatore si impegna a  fornire deve essere definita e certa, anche in relazione al risultato che il committente intende ottenere e che il fornitore si obbliga a realizzare. E’ infine caldamente raccomandato che vi sia un documento scritto (contratto e allegati) dal quale si evinca in maniera inequivocabile il contenuto dell’accordo.

VP

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