Il datore di lavoro può chiedere ai suoi dipendenti di vaccinarsi contro il covid-19?

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I chiarimenti del Garante Privacy alle domande più frequenti in materia di vaccini anti-covid nel contesto lavorativo e del relativo trattamento dei dati personali.

Il datore di lavoro può chiedere ai propri dipendenti di vaccinarsi contro il Covid per accedere ai luoghi di lavoro e per svolgere determinate mansioni, ad es. in ambito sanitario? Può chiedere al medico competente i nominativi dei dipendenti vaccinati? O chiedere conferma della vaccinazione direttamente ai lavoratori?

Sono queste le faq a cui il Garante per la protezione dei dati ha voluto rispondere, pubblicate sul sito www.gpdp.it

L’Autorità ha fornito chiarimenti ed indicazioni utili ad imprese, enti e amministrazioni pubbliche per una applicazione corretta della disciplina sulla protezione dei dati personali nel contesto storico di emergenza sanitaria che stiamo vivendo da ormai un anno a questa  parte.

Lo scopo è quello di prevenire possibili trattamenti illeciti di dati personali e di evitare inutili costi di gestione o possibili effetti discriminatori.

Vediamo i quesiti nel dettaglio.

Il datore di lavoro può chiedere conferma ai propri dipendenti dell’avvenuta vaccinazione?

Il datore di lavoro non può chiedere ai propri dipendenti di fornire informazioni sul proprio stato vaccinale o copia di documenti che comprovino l‘avvenuta vaccinazione anti Covid-19. 

Il Garante privacy precisa che ciò non è consentito né dalle disposizioni dell’emergenza né dalla disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Inoltre, l’eventuale consenso prestato dal lavoratore al trattamenti dei dati relativi alla vaccinazione non può costituire una valida condizione di licei in ragione dello squilibrio del rapporto tra titolare ed interessato nel contesto lavorativo.

A tal fine viene richiamato il Considerando 43 al GDPR, secondo cui:

Per assicurare la libertà di prestare il consenso, é opportuno che il consenso non costituisca un valido fondamento giuridico per il trattamento dei dati personali in un caso specifico, qualora esista un evidente squilibrio tra l’interessato e il titolare del trattamento, specie quando il titolare del trattamento é un’autorità pubblica e ciò rende pertanto improbabile che il consenso sia stato prestato liberamente in tutte le circostanze di tale situazione specifica. Si presume che il consenso non sia stato liberamente prestato se non é possibile prestare un consenso separato a distinti trattamenti di dati personali, nonostante sia appropriato nel singolo caso, o se l’esecuzione di un contratto, compresa la prestazione di un servizio, é subordinata al consenso sebbene esso non sia necessario per tale esecuzione.

Il datore di lavoro può chiedere al medico competente i nominativi dei dipendenti vaccinati?

Il medico competente non può comunicare al datore di lavoro i nominativi dei dipendenti vaccinati. 

I dati sanitari dei lavoratori e tra questi, se del caso, le informazioni relative alla vaccinazione, nell’ambito della sorveglianza sanitaria e in sede di verifica dell’idoneità alla mansione specifica (artt. 25, 39, comma 5, e 41, comma 4, d.lgs. n. 81/2008) possono essere trattati solo dal medico competente.

Il datore di lavoro può invece acquisire, in base al quadro normativo vigente, i soli giudizi di idoneità alla mansione specifica e le eventuali prescrizioni e/o limitazioni in essi riportati (es. art. 18 comma 1, lett. c), g) e bb) d.lgs. n. 81/2008).

La vaccinazione anti covid-19 dei dipendenti può essere richiesta come condizione per l’accesso ai luoghi di lavoro e per lo svolgimento di determinate mansioni (ad es. in ambito sanitario)?

L’Authority precisa che al momento il legislatore nazionale sta valutando, nel quadro della situazione epidemiologica in atto e sulla base delle evidenze scientifiche, in materia di vaccinazione anti Covid-19 nel contesto lavorativo, se introdurre l’obbligatorietà del vaccino per lo svolgimento di determinate professioni, attività lavorative e mansioni.

Per ora nei casi di esposizione diretta ad “agenti biologici” durante il lavoro, come nel contesto sanitario che comporta livelli di rischio elevati per i lavoratori e per i pazienti, trovano applicazione le “misure speciali di protezione” previste per taluni ambienti lavorativi (art. 279 d.lgs. n. 81/2008).

In particolare, nei primi commi della suddetta disposizione normativa si evince che:

“1. I lavoratori addetti alle attività per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.

2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali:

la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente;

l’allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell’articolo 42.

3. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l’esistenza di anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro.

4. A seguito dell’informazione di cui al comma 3 il datore di lavoro effettua una nuova valutazione del rischio in conformità all’articolo 271.

5. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici individuati nell’allegato XLVI nonché sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione.

Pertanto solo il medico competente, nella sua funzione di raccordo tra il sistema sanitario nazionale/locale e lo specifico contesto lavorativo e nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie anche in merito all’efficacia e all’affidabilità medico-scientifica del vaccino, può trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti e, se del caso, tenerne conto in sede di valutazione dell’idoneità alla mansione specifica.

Il datore di lavoro dovrà invece limitarsi ad attuare le misure indicate dal medico competente nei casi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità alla mansione cui è adibito il lavoratore (art. 279, 41 e 42 del d.lgs. n.81/2008).

VP

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