Il tuo ex ti ha tradito? Non scriverlo sui social!

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Risponde del reato di diffamazione aggravata di cui all’art. 595 c.p. chi diffonde su Facebook notizie relative alle relazioni extraconiugali dell’ex marito offendendo l’amante con volgari epiteti. (Cass. Pen., sez. V, sent. N. 3204/2021)

La vicenda

Una donna viene condannata alla pena di Euro 1500 di multa, oltre al risarcimento dei danni, per il reato di diffamazione aggravata a mezzo internet, per avere, attraverso il social network Facebook, diffuso notizie relative alla relazione extramatrimoniale dell’ex marito – già separato – offendendo l’onore e la reputazione dell’amante, apostrofandola con epiteti volgari, ed asserendo, falsamente, che il suo ultimogenito fosse nato in seguito alla relazione fedifraga.

Avverso tale sentenza la donna proponeva ricorso per cassazione, principalmente perché asseriva che la condotta fosse stata una reazione ad una provocazione ricevuta.

In particolare, la ricorrente lamentava il mancato riconoscimento dell’esimente della provocazione, negata con riferimento alla relazione extraconiugale ma senza alcuna considerazione delle condotte persecutorie, molestie e diffamatorie poste in essere dalla amanti negli anni precedenti.

La decisione della Suprema Corte

La quinta sezione penale della Corte di Cassazione con la pronuncia n. 3204 depositata il 26 gennaio 2021 rigettava il ricorso, limitandosi a ridimensionare la pena pecuniaria inflittale perché superiore al massimo edittale.

Quanto all’omesso riconoscimento della provocazione, la Suprema corte lo ritiene inammissibile per genericità.

Nello specifico, la sentenza impugnata escludeva l’applicazione dell’esimente di cui all’art. 599 c.p. secondo il quale:

Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dall’articolo 595 nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.

Nella fattispecie infatti la condotta diffamatoria dell’imputata era stata posta in essere quando la relazione extraconiugale tra il marito e l’amante era già terminata, e comunque per un tempo eccedente rispetto alla immediatezza dei fatti.

Per tale assunto le azioni della donna consistevano nell’espressione più di un proposito di vendetta, di uno sfogo della rabbia, che di una reazione ad una provocazione.

Secondo gli ermellini:

Al fine del riconoscimento dell’esimente della provocazione nei delitti contro l’onore, sebbene sia sufficiente che la reazione abbia luogo finché duri lo stato d’ira suscitato dal fatto provocatorio, non essendo necessaria una reazione istantanea, è richiesta tuttavia l’immediatezza della reazione, intesa come legame di interdipendenza tra reazione irata e fatto ingiusto subìto, sicché il passaggio di un lasso di tempo considerevole può assumere rilevanza al fine di escludere il rapporto causale e riferire la reazione ad un sentimento differente, quale l’odio o il rancore.

Inoltre, anche con riferimento agli atti persecutori commessi dall’amante che secondo l’imputata sarebbero la “causa” del suo “sfogo” sui social, la Corte evidenza come non sussista immediatezza rispetto alla condotta diffamatoria trattandosi di fatti avvenuti diversi anni prima e pertanto “insuscettibili di integrare un fatto ingiusto causalmente collegabile al reato di cui all’art. 595 c.p.

Conclusione

Lo stato d’ira contemplato nella sentenza in commento rappresenta una causa di esclusione della punibilità e non una mera circostanza attenuante ex art. 62 n.2 c.p.

Il procedimento motivazionale dell’agente viene alterato dallo stato d’animo generato dall’ira ed è strettamente connesso al fatto ingiusto subìto, per tale ragione assume rilievo la consequenzialità temporale.

La Corte di Cassazione ha pertanto confermato la condanna dell’imputata per il reato di diffamazione aggravata, non potendo riconoscersi la provocazione posto che la pubblicazione dei post su Facebook in cui si rende nota l’infedeltà dell’ex marito nonché le offese rivolte all’amante di quest’ultimo si sono realizzate a distanza di tempo dalla fine della relazione e rivelano piuttosto sentimenti di odio e vendetta.

VP

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