Il mondo digitale ha stravolto radicalmente il modo di comunicare delle persone. Tutti possiedono ormai uno smartphone ed è sempre più frequente (oltre che economico ed intuitivo) comunicare attraverso mail, messaggi, chat, etc.
Un’applicazione molto nota di messaggistica istantanea, utilizzata da milioni di utenti, è senza dubbio WhatsApp. Questo strumento consente di inviare e ricevere messaggi e note vocali gratuitamente, utilizzando unicamente la connessione dati. In questa sede ci occuperemo del valore legale delle conversazioni intercorse tra gli utenti mediante questa piattaforma.
Con la sentenza n. 49016 del 25 ottobre 2017 la Corte di Cassazione (V sez. penale), affronta la questione attribuendo valore probatorio alle chat e consentendo il loro accesso nel processo purché ricorrano determinate condizioni.
Ma facciamo un passo indietro ed esaminiamo il caso concreto sul quale si è pronunciato la Corte.
Il caso
La vicenda riguardava il reato di stalking di cui all’art. 612 bis del codice penale.
Nel corso del processo l’avvocato difensore dell’imputato chiedeva l’acquisizione delle trascrizioni delle conversazioni intercorse tra il suo assistito e la persona offesa, al fine di disattendere le accuse rivoltegli.
La Corte d’appello rigettava l’istanza istruttoria e confermava la sentenza di primo grado di condanna dell’imputato per il reato di atti persecutori.
Avverso la decisione della Corte il difensore ricorreva in Cassazione.
La Suprema Corte, chiamata così a pronunciarsi sulla questione, dichiarava: “…È legittimo il provvedimento con cui il giudice di merito rigetta l’istanza di acquisizione della trascrizione di conversazioni, effettuate via ‘WhatsApp’ e registrate da uno degli interlocutori, in quanto, pur concretandosi essa nella memorizzazione di un fatto storico, costituente prova documentale, ex art. 234 cod. proc. pen., la sua utilizzabilità è, tuttavia, condizionata all’acquisizione del supporto telematico o figurativo contenente la relativa registrazione, al fine di verificare l’affidabilità, la provenienza e l’attendibilità del contenuto di dette conversazioni“.
Con questa sentenza gli Ermellini dichiaravano infondato il motivo del ricorso, confermando la decisione di secondo grado, ma allo stesso tempo riconoscevano per la prima volta alle chat valore di prova documentale.
La Corte di Cassazione difatti attribuiva valore probatorio alle conversazioni via WhatsApp e poneva altresì una condizione per il loro accesso nel processo.
Le chat scambiate documentano a tutti gli effetti un fatto storico e per tale ragione troverà applicazione l’art. 234 c.p.p. co. 1 ai sensi del quale “È consentita l’acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo”.
Tale acquisizione rimane tuttavia subordinata al ricorrere di una circostanza, ovvero l’acquisizione processuale anche del supporto telematico o figurativo contenente la conversazione (nel caso di specie lo smartphone).
La funzione di questa condizione, come emerge dai motivi posti a sostegno della decisione della Corte, risiede nella necessità di verificare l’affidabilità della prova stessa e del suo contenuto, pertanto non sarà sufficiente la sola trascrizione del contenuto delle conversazioni.
L’accesso delle prove nel processo
Per quanto attiene alle modalità di ingresso delle prove informatiche nel processo, nulla viene specificato nella sentenza di cui si tratta.
A tale riguardo, occorre fare riferimento alle disposizioni dettate in materia dalla L. 48/2008 (Legge 18 marzo 2008 n.48), in materia di criminalità informatica. Tale normativa introduce il concetto di “prova informatica” in relazione a qualunque informazione che possa integrare un elemento di prova e che sia memorizzata in formato digitale.
Questa Legge equipara il documento informatico al documento tradizionale con la conseguente applicazione delle medesime disposizioni normative. La stessa Legge stabilisce inoltre che, affinché vengano acquisite determinate prove in sede processuale, sarà necessario attenersi ai principi di inalterabilità della prova e conformità della stessa con l’originale. A tal fine dovranno essere adottate tutte le misure tecniche idonee alla conservazione della chat per impedirne l’alterazione.
Pertanto colui che vorrà produrre in giudizio tali prove potrà avvalersi della trascrizione, ovvero la riproduzione fedele del contenuto della prova digitale, che dovrà essere corredata necessariamente del dispositivo elettronico digitale che la supporta. Una volta avvenuto il deposito, un consulente tecnico nominato dal giudice verificherà con una perizia l’attendibilità, la veridicità nonché la paternità della prova.
In alternativa è possibile introdurre nel processo una copia della chat. Il cd. “screenshot” si realizza con una “fotografia” della videata che compare sul telefono quando si apre la finestra di WhatsApp con la conversazione. Il relativo file potrà essere stampato su carta o allegato con una chiavetta usb al fascicolo processuale. La legge considera la copia cartacea o digitale di un documento informatico come una “riproduzione meccanica” al pari di una fotocopia. Come tale essa può essere considerata prova solo a condizione che non venga contestata dalla controparte. La Cassazione ha precisato che tale contestazione deve essere corroborata da una motivazione specifica e puntuale.
E’ possibile inoltre produrre in giudizio una prova digitale anche a mezzo di una testimonianza. In questo caso un soggetto dichiara di aver preso visione del contenuto della chat e sarà sentito dal Giudice che ne valuterà la credibilità.
Conclusione
La condizione posta dalla Corte per l’acquisizione della prova informatica ai fini probatori appare condivisibile. Difatti lo scopo è quello di garantire un grado di certezza elevato, principalmente in considerazione della facilità di manomissione ed alterazione dei documenti digitali.
L’aspetto che fa ben sperare è che finalmente la giurisprudenza mostra una maggiore attenzione alle tematiche riguardanti l’uso della tecnologia con un approccio più accorto rispetto all’impatto che questo potente strumento ha nella vita di tutti i giorni. Quanto detto trova conferma nelle numerose pronunce successive a quella appena trattata, sia in sede civile che penale.
VP