La Truffa nella Vendita Online: la Cassazione ne chiarisce i presupposti (Cass. Pen., sez. II, n. 45115/2019)

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Con la sentenza n. 45115 del 6 novembre 2019, la Corte di Cassazione definisce i presupposti affinché si integri il reato di truffa nella vendita online.

Il caso

La vicenda riguardava una compravendita conclusasi in rete, mediante una nota piattaforma di shopping online.

Il compratore, abbagliato dal prezzo molto conveniente (soli 140 Euro!!!) procedeva all’acquisto di un personal computer. I venditori, di contro, incassavano la somma e, senza alcuna giustificazione, omettevano di consegnare il prodotto all’acquirente, rendendosi successivamente irreperibili.

Il Tribunale di Firenze, condannava i venditori per il delitto di truffa. Tale decisione, confermata in secondo grado, veniva impugnata dagli imputati per insussistenza dei presupposti del reato contestato.

La decisione della Corte di Cassazione

 La Suprema Corte conferma le pronunce dei giudici di merito ed a sostegno del proprio convincimento richiama due precedenti sentenze sulla materia, in particolare:

Sent. n. 43660 del 19/07/2016, Sez. II, Rv. 268448 secondo la quale: “integra il reato di truffa contrattuale la mancata consegna della merce acquistata e pagata, nel caso in cui siano stati indicati un “prezzo conveniente” di vendita sul “web” e un falso luogo di residenza del venditore, posto che tale circostanza, rendendo difficile il rintraccio, evidenzia sintomaticamente la presenza del dolo iniziale del reato, da ravvisarsi nella volontà di non adempiere all’esecuzione del contratto sin dal momento dell’offerta on-line“.

 – Sent. n. 10136 del 17/02/2015, Sez. VI, Rv. 262801 secondo la quale: “la condotta posta in essere dal venditore che, dopo essersi accreditato sul sito “ebay.it” ed aver messo in vendita un bene, aveva riscosso il prezzo richiesto senza consegnare il bene all’acquirente, provvedendo – dopo la transazione – a far cancellare il proprio “account” dal predetto sito, in modo da ostacolare le operazioni dirette alla sua identificazione.”

Secondo la Corte, nel caso di specie, i venditori pubblicano l’offerta online con il chiaro intento di trarre in inganno la propria vittima, non avendo in animo nessuna volontà di adempiere l’esecuzione del contratto.

Invero, nella vendita a distanza l’acquirente, non potendo “toccare” con mano gli articoli che intende acquistare, deve confidare nelle indicazioni delle caratteristiche e delle qualità del prodotto fornite dal venditore nel portale internet.

Tale affidamento pone il compratore in una posizione di svantaggio, pertanto la truffa si realizza facendo leva proprio su tale aspetto.

Gli imputati, infatti, hanno posto in essere una condotta artificiosa tesa a raggirare la vittima, consapevoli delle dinamiche che caratterizzano la vendita online.

L’elemento costitutivo del reato è proprio la volontà del venditore di non ottemperare alle obbligazioni contrattuali sin dal principio, ovvero sin dall’iscrizione al portale di vendita online e dalla pubblicazione dell’offerta, ad un prezzo peraltro molto appetibile. 

All’uopo l’organo giudicante precisa: “Tale condotta, infatti, stigmatizza la presenza del dolo iniziale di truffa poiché manifesta chiaramente l’assenza di reale volontà di procedere alla vendita da parte del soggetto che, incamerato il prezzo, ometta la spedizione, rifiuti la restituzione della somma ed altresì ometta di indicare qualsiasi circostanza giustificativa tale doloso comportamento. E sotto il profilo oggettivo, gli artifici e raggiri vanno individuati nella registrazione presso un portale di vendite on line, nella pubblicazione dell’annuncio unito alle descrizione del bene, nella indicazione di un conveniente prezzo di vendita che sono tutti fattori tesi a carpire la buona fede dell’acquirente ed a trarre in inganno il medesimo.”

In conclusione, nel caso trattato i truffatori hanno stipulato un contratto con la vittima traendola in inganno, con il fine di ottenere un profitto economico.

Pertanto nelle vendite online il reato di truffa contrattuale si configura quando il bene acquistato, pagato ad un prezzo irrisorio, non viene consegnato e quando il venditore fornisce indicazioni ingannevoli sulla propria residenza, al fine di rendersi irraggiungibile.

VP

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