Con l’impiego massivo dei social network accade sovente di commettere degli illeciti, il più delle volte inconsapevolmente.
Condividere materiale fotografico e altri contenuti (articoli, poesie, video, etc.) è una prassi per chi utilizza social network, occorre quindi sapersi destreggiare per tutelare i propri diritti e non calpestare quelli altrui.
Quanto precede offre lo spunto per soffermarsi sul diritto d’autore.
Formano oggetto del diritto d’autore tutte le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o l’espressione (art. 2575 c.c.).
Il diritto d’autore si acquista originariamente con la creazione dell’opera (tranne i casi specifici in cui questa creazione sia avvenuta nell’ambito di un contratto di prestazione d’opera).
L’opera appartiene quindi a chi ne è l’autore (art. 2576 c.c.). Egli ha il diritto di disporne per ciò che attiene l’utilizzazione economica, ma anche se dovesse cedere tutti i diritti di utilizzazione economica, nessuno potrebbe togliergli il diritto ad essere riconosciuto quale padre dell’opera.
Ogni social network ha il proprio regolamento in tema di tutela del diritto d’autore, che pone delle linee guide alle quali l’utente dovrà attenersi e che lo informa in merito ai rischi correlati all’utilizzo improprio di contenuti altrui.
Generalmente si rimanda alla normativa vigente, rappresentata principalmente dalla legge n. 633/1941 sul diritto d’autore, e successive modifiche.
In applicazione dei principi sanciti dalla predetta legge, non costituisce violazione delle disposizioni sul diritto d’autore l’utilizzo dell’altrui opera dell’ingegno, a condizione che vi sia l’autorizzazione espressa dell’autore, che l’opera consenta ai terzi di risalire a chi l’ha creata, alla data e all’eventuale titolo o nome dell’opera stessa.
Il diritto d’autore e la condivisione di fotografie
Con particolare riferimento al materiale fotografico postato, l’autorizzazione al suo utilizzo deve essere fornita a priori dall’autore.
La giurisprudenza di merito in una recente sentenza (Trib. Roma sent n. 12076/2015) trattava la vicenda di un giovane utente che aveva pubblicato delle foto personali sul proprio profilo pubblico Facebook; queste foto venivano, in seguito, utilizzate da una testata giornalistica nazionale senza il suo consenso, senza averlo indicato come autore e soprattutto senza avergli corrisposto alcun compenso per lo sfruttamento economico delle stesse.
Il quotidiano convenuto in giudizio si difendeva eccependo di non aver commesso alcuna violazione. A supporto della propria tesi denunciava, infatti, la mancanza della prova della paternità delle fotografie, dichiarando altresì che la pubblicazione delle stesse su facebook comportava l’acquisizione da parte del social network di tutti i diritti di sfruttamento commerciale e di cessione a terzi.
La sentenza capitolina in primis afferma che la pubblicazione della fotografia nello spazio personale offerto dalla piattaforma del social network rappresenti una presunzione grave, precisa e concordante in merito alla titolarità dei diritti fotografici legati all’opera pubblicata.
In presenza di tale presunzione c’è una inversione dell’onere della prova, per cui la titolarità dei diritti si presume in capo a chi ha pubblicato il contenuto, e pertanto spetta a chi ha riprodotto il contenuto dimostrare che l’uso si è basato su un file non coperto da diritti di proprietà intellettuale.
Il Tribunale affronta poi una importante questione relativa ai limiti, e ai contenuti, della cessione dei diritti in favore di Facebook.
Il Giudicante stabilisce in punto che: “deve affermarsi che, per quanto riguarda “i contenuti coperti da diritti di proprietà intellettuale”, come ad esempio foto e video, definiti “Contenuti IP”, la pubblicazione sul social network Facebook non comporta la cessione integrale dei diritti fotografici spettanti all’utente; esso, infatti, cede a Facebook la sola licenza non esclusiva, trasferibile, per l’utilizzo di qualsiasi Contenuto IP pubblicato su Facebook o in connessione con Facebook (“Licenza IP”)”, valida finché il contenuto è presente sul social network”.
Ciò significa che è permesso a chiunque di accedere ai contenuti coperti da diritti di proprietà intellettuale e a condividerli su Facebook o sugli altri social network connessi a Facebook, ma non è consentito riprodurre e diffondere altrove tali contenuti senza il consenso del titolare dei diritti.
In ultimo, la legge sul diritto d’autore prevede una diversa garanzia a seconda che si tratti di una semplice fotografia (cioè immagini di persone o di elementi della vita reale) o di una opera fotografica (ovvero immagini dotate di creatività e contraddistinte da originalità tale da permettere di riconoscere l’impronta personale del suo autore).
Tale distinzione rileva ai fini della durata dell’applicazione dei principi previsti dalla stessa legge. Per la semplice fotografia infatti la tutela di un’opera durerà per i vent’anni successivi alla sua creazione (produzione), l’autore godrà del diritto di esclusiva sulla riproduzione e sulla diffusione del materiale fotografato nonché del diritto ad un compenso in caso di sfruttamento delle sue foto.
Non sarà lo stesso per l’opera fotografica alla quale sarà garantita una tutela rafforzata che durerà per l’intera vita dell’autore e settanta anni solari dopo la sua morte (saranno pertanto gli eredi a beneficiare economicamente dei proventi ai quali peraltro dovranno essere richieste autorizzazioni o licenze).
La lesione dei diritti morali e patrimoniali
Gli utenti dei social network, in genere, non si preoccupano delle conseguenze dei propri comportamenti, spesso ignari del fatto che la violazione del diritto d’autore comporta, per la parte lesa, la possibilità di rivendicare la paternità dell’opera (“diritto morale”) ed opporsi eventualmente a qualsiasi modificazione della stessa, ma anche il diritto ad ottenere gli introiti economici conseguenti allo sfruttamento commerciale dell’opera (“diritto patrimoniale”).
La legge sul diritto d’autore tutela gli autori delle opere d’ingegno, sancendo il diritto a vedersi riconosciuta l’opera frutto del proprio intelletto ed a rivendicarne la paternità (art. 2577 c.c.).
L’autore acquisisce ex lege i diritti morali sulla propria opera per il solo fatto di averla creata, pertanto non perderà in alcun caso la sua qualità di autore originale ma potrà alienare la proprietà ai terzi affinché la sfruttino economicamente.
In applicazione della normativa a tutela del diritto morale d’autore (art. 20 e ss L.d.a.), le opere fotografiche, come le semplici fotografie, e così come tutte le opere dell’ingegno in genere, in caso di mancata autorizzazione dell’autore alla pubblicazione delle fotografie o di mancata menzione dello stesso nonché della data e del titolo della fotografia, non possono essere utilizzate da terzi.
Oltre alla possibile lesione del diritto morale è possibile anche una lesione del diritto patrimoniale dell’autore, allorquando l’opera venga sfruttata da terzi per ottenere ricavi suscettibili di valutazione patrimoniale.
All’autore originale dell’opera fotografica deve essere riconosciuto un equo compenso dalla divulgazione e commercializzazione della propria creazione da parte di terzi.
I fattori discriminanti, affinché vi sia un riconoscimento economico all’impiego delle fotografie, sono che queste ultime sia connotate dai requisiti di originalità e creatività – riconducibili quindi alla categoria delle opere fotografiche – e che il suo autore non ne abbia ceduto i diritti ai terzi.
Alla luce di quanto detto, quando si sceglie di utilizzare delle immagini sui social network, bisognerà rispettare la relativa normativa sul diritto d’autore: in caso di semplici fotografie, si potranno utilizzare solamente se rispettano i requisiti che la legge impone per la tutela (nome dell’autore, data di creazione, nome dell’opera); in caso di opere fotografiche, sarà indispensabile ottenere i relativi permessi dall’autore dell’opera stessa prima di utilizzarla o modificarla.
VP