La vendita online di generi alimentari: regole ed adempimenti

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Sono tre i motivi che spingono l’utente ad acquistare online: il risparmio economico, la velocità della consegna ma soprattutto perché in rete si trova proprio di tutto.

Un’enorme lampada di Aladino dove ogni desiderio diventa realtà, a buon prezzo ed a tempo zero.

Gli e-commerce si sono rivelati una manna dal cielo nel periodo di lockdown e molte aziende hanno saggiamente implementato questa modalità nel proprio business tradizionale, soprattutto quelle che vendono generi alimentari.

Ma è sempre possibile vendere cibo online? E nel caso quali adempimenti spettano al titolare del sito e-commerce e quali regole è tenuto ad osservare?

Sciogliamo insieme i dubbi più frequenti.

La vendita online di alimenti

Che sia possibile aprire un negozio online destinato alla vendita di prodotti gastronomici pare evidente. Si basti pensare ai numerosi e-commerce dei brand della GDO a cui ha fatto ricorso gran parte della popolazione nazionale nel corso della pandemia.

Tuttavia, a differenza degli articoli di altra natura – fashion, tech, design, etc. – le problematiche connesse al commercio di vivande sono sensibilmente più delicate, e riguardano l’intero processo di vendita: la produzione, l’etichettatura, l’acquisto, la conservazione, l’imballaggio e persino la spedizione.

La compravendita di alimenti è infatti sottoposta a rigide condizioni a cui il titolare dell’e-commerce deve necessariamente attenersi, pena sanzioni anche molto severe.

Invero, l’apertura di un e-shop di prodotti commestibili è scandita da diversi step imposti dalla legge, tutti legati tra loro. Vediamo quali.

La normativa italiana ed europea

Per chi intenda cominciare a vendere online prodotti alimentari non è sufficiente pubblicare le informazioni fiscali e legali sul sito dell’e-commerce ma occorre altresì esibire indicazioni dettagliate dei prodotti e le condizioni per il loro acquisto.

Come detto, per la vendita in rete di alimenti, la normativa europea e quella italiana impongono requisiti specifici e adempimenti obbligatori.

Secondo la definizione fornita dal Regolamento CE n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, per “alimento” (o “prodotto alimentare”, o “derrata alimentare”) si intende:

Qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani.

Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l’acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento.

La vendita di questa tipologia di prodotti è regolata dal Regolamento UE n. 1169/2011, il quale prevede precisi adempimenti tesi a tutelare il consumatore finale nonché dal D.Lgs 114/1998 (cd. Decreto Bersani), modificato dal D. Lgs. 59/2010 e dal D.Lgs 147/2012, per quanto concerne i requisiti morali e professionali del venditore.

Inoltre, trattandosi di commercio elettronico andrà applicata anche la normativa prevista dal D.Lgs 70/2003

Adempimenti amministrativi

Per aprire un negozio online la prima questione da affrontare è quella fiscale/amministrativo – ne abbiamo parlato approfonditamente qui.

Molto sinteticamente, in linea generale, devi possedere una partita IVA, essere iscritto al Registro delle imprese della Camera di Commercio ed alla Gestione Separata INPS Commercianti e devi inviare la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) al Comune di competenza.

In aggiunta a tali adempimenti il titolare del sito e-commerce di generi alimentari deve possedere anche degli specifici requisiti personali e professionali

Requisiti personali: morali e di onorabilità

L’art. 71 D.lgs. 59/2010, come modificato dal D.lgs. 147/2012, prevede che non possono esercitare l’attività commerciale di vendita e di somministrazione: 

  1. coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
  2. coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
  3. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
  4. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
  5. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
  6. coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27/12/1956, n° 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31/5/1965, n° 575, ovvero a misure di sicurezza.

Non possono esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni precedentemente elencate, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d’azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.

Il divieto di esercizio dell’attività commerciale permane per la durata di 5 anni a decorrere dal giorno in cui la pena é stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

Requisiti professionali

La stessa disposizione normativa prevede poi che il titolare o il  rappresentante legale, ovvero, in alternativa, l’eventuale persona preposta all’attività commerciale, posseggano i seguenti requisiti:

  • avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
  • avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;
  • essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Infine, sebbene non sia espressamente contemplato dall’art. 71 D.lgs. 59/2010, costituisce titolo abilitante all’esercizio dell’attività la pregressa iscrizione al Registro Esercenti al Commercio (R.E.C.), come più volte chiarito dal Ministero dello Sviluppo Economico e dalla Regione Lombardia.

La vendita online di prodotti culinari casalinghi

Vendere prodotti realizzati in casa mediante un negozio virtuale è lecito tuttavia oltre ai suindicati adempimenti e requisiti, sarà necessario osservare ulteriori regole.

Unica eccezione riguarderà i requisiti professionali. Chi vende cibo fatto in casa, se vende solo il cibo che produce e svolge prevalentemente una attività artigianale, non deve esserne in possesso.

Nella fattispecie, il titolare del sito e-commerce avvierà una microimpresa alimentare domestica.

Pertanto, dovrà aprire una partita IVA, iscrivere l’attività alla Camera di Commercio e aprire la posizione INPS nella sezione artigiani.

Dovrà presentare la Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA), in modo da svolgere l’attività in regola, allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) presso il proprio Comune di residenza.

L’artigiano dovrà inoltre attenersi alla normativa igienico-sanitario che interesserà la produzione, l’etichettatura, la conservazione e la consegna (spedizione) del prodotto.

A tal fine, sarà necessario presentare una richiesta di autorizzazione all’Asl. Di norma è necessario avere una cucina che funga da laboratorio, che rispetti le norme di igiene e di sicurezza alimentare previste dalla legislazione italiana ed europea.

Infine, dovrà essere in possesso di un attestato HACCP (Hazard Analysis of Critical Control Point) che attesta la conoscenza di tutte le procedure finalizzate a garantire la salubrità degli alimenti, basate sulla prevenzione anziché l’analisi del prodotto finito.

Oneri informativi sui prodotti alimentari

Oltre agli oneri informativi sull’identità del produttore/venditore del bene, occorre fornire informazioni dettagliate sugli alimenti al fine di garantire un livello elevato di protezione della salute e degli interessi dei consumatori finali, fornendo loro le basi per effet­tuare delle scelte consapevoli e per utilizzare gli alimenti in modo sicuro, nel rispetto in particolare di considerazioni sani­tarie, economiche, ambientali, sociali ed etiche.

Le informazioni obbligatorie riportate sulle etichette degli alimenti devono essere precise, chiare e facil­mente comprensibili per il consumatore e si suddividono nelle seguenti categorie:

  1. informazioni sull’identità e la composizione, le proprietà o altre caratteristiche dell’alimento;
  2. informazioni sulla protezione dellasalute dei consumatori e sull’uso sicuro dell’alimento. Tali informazioni riguardano in particolare:
  • gli attributi collegati alla composizione del prodotto che possono avere un effetto nocivo sulla salute di alcune categorie di consumatori;
  • la durata di conservazione, le condizioni di conserva­zione e uso sicuro;
  • l’impatto sulla salute, compresi i rischi e le conseguenze collegati a un consumo nocivo e pericoloso dell’alimento;
  1. informazioni sulle caratteristiche nutrizionali che consentano ai consumatori, compresi quelli che devono seguire un re­gime alimentare speciale, di effettuare scelte consapevoli.

Nello specifico, prima di comprare, l’acquirente deve conoscere:

  1. la denominazione dell’alimento e l’indicazione dello “stato fisico” del prodotto (ad es.: in polvere, concentrato, liofilizzato, surgelato, etc.) e il  trattamento che ha subito durante la trasformazione;
  2. l’elenco degli ingredienti;
  3. qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un ali­mento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata;
  4. la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;
  5. la quantità netta dell’alimento;
  6. il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;
  7. le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego;
  8. il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare responsabile che commercializza l’alimento;
  9. il paese d’origine o il luogo di provenienza, ai fini della tracciabilità del prodotto;
  10. le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento;
  11. il titolo alcolometrico volumico effettivo, per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume;
  12. una dichiarazione nutrizionale (valore energetico, grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale)

Fatte salve le ipotesi al punto f), che devono comunque essere disponibili al momento della consegna, tutte le altre informazioni obbligatorie sugli alimenti devono essere disponibili prima della conclusione dell’acquisto.

Responsabilità del venditore di alimenti online

Ai sensi dell’art. 8 del Reg. UE 2011/1169:

“L’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale é commercializzato il prodotto…”

In sostanza, il titolare del sito e-commerce che vende i prodotti alimentari è responsabile verso i consumatori delle informazioni che pubblica sul proprio sito. 

Sarà quindi tenuto ad assicurare la presenza e l’esattezza delle informazioni sugli alimenti, conformemente alla normativa applicabile in materia di informazioni sugli alimenti e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali.

Non solo. Nel caso di dubbi sulle caratteristiche del prodotto e sulla sua conformità alla normativa, il venditore non deve metterlo in commercio, per mettersi al riparo da eventuali responsabilità.

Diritto di recesso per chi acquista cibo online

Nelle vendite a distanza, il Codice del Consumo (art. 52 e ss D.Lgs 206/2005) prevede la possibilità per l’acquirente di recedere dal contratto, entro 14 giorni dalla consegna, anche senza motivazione, e restituendo il prodotto.

Tuttavia, i generi alimentari sono considerati

…beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente

pertanto rientrano nelle ipotesi individuate all’art. 56 per le quali il diritto di recesso viene precluso

La motivazione di tale esclusione pare ovvia, poiché con il lasso di tempo intercorrente tra l’esercizio del diritto di ripensamento e l’effettivo riacquisto del possesso del bene da parte del venditore (14 giorni per la comunicazione + 14 giorni per la restituzione per un totale di 28 giorni dalla consegna) il prodotto alimentare rischierebbe di subire alterazioni.

Vi sono infatti alcuni prodotti che non possono adeguatamente conservarsi in attesa del termine di recesso (si pensi al pesce, alla carne, ai latticini, ai prodotti ortofrutticoli, ai surgelati, alle paste fresche, …).

VP

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