Quando i fatti di cronaca denunciano l’ennesimo maltrattamento sui minori negli istituti scolastici lo spettatore non rimane indifferente, la collettività si stringe nel dolore e lo sgomento lascia spazio all’esasperazione.
Ciò che lascia attoniti è che a porre in essere queste scellerate condotte sono proprio gli addetti ai lavori, il personale scolastico e gli educatori, coloro sui quali si ripone la massima fiducia ogni volta che si lascia il proprio figlio a scuola.
Inevitabile la preoccupazione dei genitori che, impotenti ed infuriati, reclamano a gran voce l’installazione delle telecamere nelle scuole, in particolare in quelle destinate all’infanzia.
La regolamentazione della materia è molto delicata e incontra non poche difficoltà, attesa la minore età dei soggetti coinvolti, e pone l’obbligo di bilanciare gli interessi in gioco, tra sicurezza e privacy.
Occorre infatti coniugare la tutela di soggetti in condizioni di particolare vulnerabilità rispetto al rischio di abusi, l’autodeterminazione del lavoratore nel libero svolgimento della propria prestazione professionale ed infine la protezione dei dati personali di tutti i soggetti ripresi dagli apparecchi di videosorveglianza.
Attesa la particolare complessità e rilevanza dei beni giuridici coinvolti, la questione è tuttora oggetto di dibattito politico ed esige, con una certa urgenza, una normativa che la regoli, alla luce dei continui casi di maltrattamenti che i media denunciano.
Pochi mesi fa è stato sottoposto al Parlamento il Disegno di Legge n. 1066 che dispone “Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al governo in materia di formazione del personale”.
Sulla falsariga della proposta legislativa (D.d.L n. 2574 approvato alla Camera nel 2016 ma arenato una volta arrivato al Senato) della precedente legislatura, il nuovo testo aggiusta il tiro prevedendo l’installazione delle telecamere solo come facoltà e non più come obbligo.
Il nuovo disegno di Legge contempla infatti l’introduzione di telecamere a circuito chiuso, con immagini cifrate, in contesti educativi e sociali dedicati a soggetti deboli, al fine di tutelarli da potenziali vessazioni e maltrattamenti.
La videosorveglianza svolgerebbe quindi una funzione di deterrente per la commissione di nuovi fenomeni criminosi e ne impedirebbe la reiterazione.
In occasione dell’esame parlamentare è stato sentito alla Camera dei Deputati il Garante della Privacy, Antonello Soro, (audizione integrale) il quale si è espresso in maniera positiva riguardo al nuovo testo di legge sottopostogli.
Questi i miglioramenti individuati, rispetto al testo proposto nella scorsa legislatura:”
- l’installazione delle telecamere da obbligatoria è stata resa facoltativa, subordinata al consenso degli ospiti nel caso delle strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali;
- sono stati previsti la cifratura dei dati raccolti e il divieto di accesso agli stessi, superabile solo dagli organi inquirenti in sede di indagine;
- è stato aggiunto un riferimento alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle prescrizioni a tutela della sicurezza dei dati.”
Tuttavia, ha mosso qualche obiezione in punto al perimetro di operatività della Legge.
Sul punto Soro sottolinea che l’introduzione di questi impianti debba essere effettivamente correlata ad un grado di rischio per l’incolumità delle persone, tale da legittimare una limitazione della libertà del lavoratore nell’adempimento delle sue funzioni.
L’operatore, infatti, deve essere messo in condizioni di poter svolgere la prestazione lavorativa in maniera spontanea e libera. La consapevolezza di essere sottoposto ad un “controllo” permanente potrebbe certamente minare la qualità del servizio prestato.
La finalità perseguita dal sistema di videosorveglianza non riguarda il rapporto di lavoro in sé quanto la relazione tra l’educatore e il minore, per tale ragione non rientra nella casistica prevista all’art. 4 del L. 300/1970 (“Statuto dei Lavoratori”).
Secondo l’Autorità Garante quindi l’impiego della videosorveglianza non potrà prescindere da una analisi preventiva dei fattori di rischio propri del contesto di riferimento (con riguardo ai soggetti coinvolti) e dell’effettiva necessità dell’adozione di tale misura.
La discrezionalità della scelta dell’installazione deve necessariamente essere circoscritta, nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità del trattamento, in modo che il ricorso a tale strumento di monitoraggio non sfoci nell’arbitrarietà della singola struttura.
In ultimo pone l’accento sull’accesso e sulla conservazione delle immagini raccolte. All’uopo rimanda al D. Lgs 51/2018, che nel recepire la Direttiva n. 680/2016 sul trattamento dei dati personali per fini di polizia e giustizia penale, reca principi e garanzie da osservare nello svolgimento delle indagini giudiziarie.
E’ lecito domandarsi se questi strumenti di “controllo” possano offrire un rimedio efficace e risolutivo per reprimere violenze ed abusi a danno dei bambini. Ci si interroga sulle possibili alternative meno invasive e meno onerose.
L’interesse prevalente tra quelli in gioco è sempre quello del minore, come stabilito all’art. 3 della Convezione Onu sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, pertanto un sistema così strutturato consentirebbe senz’altro una maggiore tutela.
Tuttavia, la prevenzione non può esaurirsi nel solo impiego di strumenti coercitivi ma occorrerebbe adottare misure meno impattanti.
E’ di questo avviso il Garante della Privacy il quale, nelle conclusioni nel parere fornito, suggerisce di investire in politiche di prevenzione basate sulla formazione e sensibilizzazione di coloro che andranno a relazionarsi col minore. Il rapporto fiduciario tra le famiglie e gli operatori potrebbe essere pregiudicato da sistemi di controllo così invasivi, pertanto ogni struttura potrà introdurre sistemi di controlli più blandi anche con un coinvolgimento attivo del personale e dei genitori stessi.
Con l’auspicio che anche questa proposta di legge non si areni come la precedente e che, in attesa dell’iter parlamentare, non si manifestino nuovamente fenomeni di questa portata, rimaniamo in attesa che la materia possa ricevere finalmente una regolamentazione definitiva ed esaustiva.
VP