Le clausole vessatorie nell’e-commerce: come riconoscerle e come sottoscriverle

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Le norme per i contratti si applicano anche ai contratti conclusi online. La rete non si sottrae al diritto e la redazione di un contratto deve osservare regole ben precise perché questo sia valido.
In particolare, quando il contratto telematico preveda delle condizioni particolari a carico del cliente, le cd. clausole vessatorie.

Cosa sono le clausole vessatorie

Per clausole vessatorie si intende tutte quelle condizioni poste in un contratto ritenute svantaggiose per il contraente che concretamente ne subisce gli effetti.

Queste clausole comportano una sproporzione di diritti e di obblighi a carico di chi sottoscrive il contratto ed un vantaggio a favore di chi lo predispone.

Per tale peculiarità necessitano di una sottoscrizione autonoma, per consentire allo stipulante di porvi particolare attenzione, in assenza della quale esse sono ritenute nulle.

La ratio è di offrire tutela al destinatario delle clausole che, di solito, non ha potere contrattuale e può solo scegliere se stipulare a quelle condizioni o non stipulare.

Clausole vessatorie nei contratti B2B

Le clausole vessatorie nei contratti conclusi tra professionisti cd. B2B (o tra consumatori C2C) sono individuate dal Codice civile, che al secondo comma dell’art. 1341, ne stila un elenco tassativo.

In particolare, secondo la previsione civilistica sono soggette a specifica approvazione per iscritto le clausole a favore del predisponente che limitano la sua responsabilità, che stabiliscono la sua facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione.

Sono considerate altresì vessatorie le clausole che sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.

Clausole vessatorie nei contratti B2C

Ai sensi dell’art. 33 Cod. Cons. sono vessatorie quelle clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi che derivano dal contratto.

Per i contratti nei quali una delle parti è un consumatore, il Codice del consumo (D.Lgs 206/2005) ha individuato un elenco aperto costituito da una ventina di clausole.

Oltre a dover essere approvate specificamente per iscritto come stabilito dalla disciplina civilistica, queste clausole, devono essere soggette ad una specifica trattativa individuale con il consumatore.

Come detto, la disciplina a tutela dei consumatori non prevede un elenco tassativo ma al contempo, all’art. 34, fornisce la possibilità per il contraente non professionista di far accertare la vessatorietà di una condizione, tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende.

Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli artt. 33 e 34 Cod. Cons. sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto.

In ogni caso, sono nulle le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di:

  1. escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un’omissione del professionista;
  2. escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
  3. prevedere l’adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto.

Clausole vessatorie & E-commerce

Se nel contratto cartaceo non sussistono particolari problematiche nel raccogliere la doppia firma del cliente, qualche difficoltà si pone invece per i contratti conclusi a distanza, in particolare per gli e-commerce.

Come precisato sin dal principio, l’imprenditore che si avvale delle piattaforma virtuale per la vendita dei propri prodotti non sfugge alla normativa sui contratti e nello specifico alle regole che governano le clausole vessatorie

Ciò anche alla luce dell’art. 13 del D.lgs 70/2003, sul commercio elettronico, secondo cui

Le norme sulla conclusione dei contratti si applicano anche nei casi in cui il destinatario di un bene o di un servizio della società dell’informazione inoltri il proprio ordine per via telematica”.

Per produrre effetto la clausola deve essere sottoscritta in maniera specifica e separata rispetto al resto del contratto e ed essere oggetto di trattativa tra le parti.

Sorge quindi la questione di quali siano nel contratto telematico le modalità idonee a soddisfare i requisiti richiesti ex lege.

In linea generale il compratore accede al sito e-commerce autenticandosi  tramite username e password (o comunque registrandosi, in caso di primo accesso), effettua l’ordine e prima di perfezionare l’acquisto compila un form nel quale accetta le clausole vessatorie, che rispetto alle condizioni generali richiedono appunto una approvazione ad hoc.

Questa modalità di accettazione prende il nome di “point and click” (o doppio click).

Una volta completato l’acquisto, il venditore, salvo differente accordo, deve trasmettere senza ingiustificato ritardo e per via telematica una ricevuta dell’ordine al compratore contenente un riepilogo delle condizioni generali e particolari applicabili al contratto, le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del bene o del servizio e l’indicazione dettagliata del prezzo, dei mezzi di pagamento, del recesso, dei costi di consegna e dei tributi applicabili.

Tuttavia, la giurisprudenza maggioritaria è ancora scettica al riguardo, principalmente perché la specifica approvazione deve avvenire per iscritto.

Si ritiene infatti che flaggare una casella non sia sufficiente per assicurare l’approvazione delle clausole vessatorie di un contratto e che quindi un contratto contente clausole di questo tipo, per essere validamente concluso, necessiti di garanzie ulteriori.

In altre parole, nei contratti telematici a forma libera il contratto può perfezionarsi mediante il tasto negoziale virtuale, ma le clausole vessatorie saranno efficaci e vincolanti solo se specificamente approvate con la firma digitale o la tradizionale firma del documento cartaceo.

Se da un lato la questione della manifestazione di volontà del consumatore è risolvibile con la compilazione di due distinti form (condizioni generali e clausole vessatorie), dall’altro si pone il problema della necessaria forma scritta.

La firma elettronica avanzata (qualificata o digitale) consente di scambiare in rete documenti con piena validità legale, ma sebbene chiunque possa possederne una, nella prassi – perlomeno tra i privati – questa ipotesi è rara.

Ciò comporterebbe quindi un limite contrattuale per il predisponente che intende vendere online ed inserire clausole vessatorie, ed al contempo un limite per chi non possiede una firma digitale che però voglia acquistare online.

Sebbene sia ancora controversa la validità giuridica del doppio click nella pratica pare essere l’unica fattibile, tanto che la maggior parte degli e-commerce perseverano nel farne ricorso, invocando l’art. 21 del Codice dell’Amministrazione digitale (CAD) il quale sancisce che

Il documento informatico cui è apposta una firma elettronica soddisfa il requisito della forma scritta e sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.  

Nella norma si parla genericamente di firma elettronica, senza specificazioni ulteriori, quale strumento in grado di assolvere il requisito della forma scritta.

Ne discende che anche la firma elettronica semplice o “debole”, come il codice PIN o le credenziali di accesso ai siti web (al pari di quelle avanzate) possa rientrare in questo novero.

Pertanto, alla stregua di questo principio anche la modalità point & click sarà comparabile alla doppia sottoscrizione richiesta dalla normativa.

In conclusione

Concludendo, il titolare dell’e-commerce potrà strutturare il proprio sito offrendo degli appositi tool idonei a rendere più chiare ed accessibili tutte le clausole contrattuali reputate onerose o vessatorie.

A titolo esemplificativo, potrà redigere due documenti separati ab origine che dovranno essere siglati entrambi per il perfezionamento del contratto; potrà predisporre che per il form dedicato alle clausole vessatorie sia necessario fare un nuovo login; potrà prevedere l’invio preliminare del contratto al cliente che si perfeziona con l’invio di ritorno del contratto firmato dallo stesso; potrà imporre al consumatore la lettura di tutte le clausole, scorrendo necessariamente la pagina che le contiene.

L’obiettivo rimane sempre lo stesso: garantire quindi maggiore trasparenza agli utenti, offrendo loro una esperienza di acquisto quanto più informata possibile.

VP

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