Il commercio elettronico (cd. electronic commerce o, semplicemente, e-commerce) consiste nello svolgimento di transazioni e scambio di beni e/o servizi mediante l’impiego della tecnologia delle telecomunicazioni e dell’informatica.
Grazie all’utilizzo della rete elettronica, infatti, si assiste alla rivoluzione degli schemi del commercio classico consentendo alle imprese di migliorare l’efficienza e la qualità dei propri servizi con notevole riduzione dei costi.
Tutte le operazioni legate all’e-commerce si svolgono in uno spazio virtuale – non essendoci alcun contatto diretto tra le parti intese quali persone fisiche – pertanto non sempre i classici istituti sul contratto “tradizionale” riescono ad adeguarsi al cd. “contratto informatico”.
Con il D.Lgs 9 aprile 2003 n. 70 il legislatore italiano ha recepito la direttiva n.2000/31/CE del Parlamento Europeo relativa ai principali aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, del commercio elettronico e del contratto di e-commerce.
Per servizi della società dell’informazione si intende qualsiasi servizio prestato a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale del destinatario del servizio. Per servizio a distanza si intende un servizio prestato senza la presenza fisica simultanea delle parti. Per servizio per via elettronica si intende un servizio inviato all’origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento. Per servizio si intende la trasmissione di dati su richiesta individuale.
Tale decreto integra la disciplina preesistente del Codice Civile che regola, ad esempio, i requisiti e la conclusione del contratto, l’adempimento o l’inadempimento, etc. ma che spesso si è rivelata insufficiente dinanzi alle molteplici fattispecie negoziali in rete nonché le problematiche da esse scaturenti.
Nel caso di servizi offerti a consumatori, resta applicabile la normativa del Codice del Consumo (con le relative modifiche) riguardo i contratti a distanza, gli obblighi informativi, il diritto di recesso, le clausole vessatorie e la pubblicità ingannevole o comparativa.
Infine, al rapporto tra le parti andrà applicata la disciplina disposta dal nuovo regolamento europeo in materia di Privacy.
Gli aspetti critici dei contratti informatici sono molteplici quali il luogo di conclusione del contratto, la fase di esecuzione dell’obbligazione, il pagamento del prezzo, il luogo in cui si verifica l’evento dannoso, la responsabilità per danni da prodotti difettosi, etc.
Il decreto del 2003 ha imposto alcuni obblighi sia riguardo le caratteristiche dell’informazione commerciale, sia riguardo il contenuto del contratto di vendita on-line e i passaggi per la sua conclusione.
Per quanto attiene l’informazione commerciale il titolare del servizio di vendita sarà tenuto a fornire al compratore i propri dati identificativi oltre che, naturalmente, tutte quelle indicazioni dirette a promuovere beni e servizi.
In merito a quest’ultimo aspetto le comunicazioni commerciali dovranno essere inequivocabili e chiaramente identificabili, così come le condizioni di vendite che dovranno essere trasparenti, chiare e comprensibili e rese conoscibili dai potenziali utenti prima dell’adesione ai servizi proposti.
Il testo delle condizioni contrattuali (condizioni di vendita e tutte le informazioni dirette alla esecuzione e conclusione del contratto stesso) dovrà essere reso disponibile sulla pagina web e la sua visione dovrà essere un passaggio obbligato prima della conferma dell’ordine d’acquisto.
A tal fine, infatti, il venditore, una volta ottenuto l’ordine di acquisto, trasmetterà al cliente il riepilogo del contratto, contenente le condizioni generali di vendita, le eventuali condizioni particolari applicate, le caratteristiche essenziali del bene o del servizio offerto, etc.
Pare utile soffermarsi ora sul momento conclusivo del contratto.
Il venditore, solitamente, propone le offerte commerciali tramite una pagina Web o le trasmette via posta elettronica.
Nel primo caso, essendo l’offerta tramite sito web rivolta ad un numero indefinito di potenziali acquirenti si ritiene riconducibile alla categoria della “offerta al pubblico” e, pertanto, sarà applicabile la disciplina di cui all’art. 1336 c.c..
Per le proposte commerciali via e-mail, invece, si ritiene possa applicarsi l’art. 1335 c.c., il quale presume pervenuta la proposta quando essa giunge all’indirizzo del destinatario, tranne che questo provi di non esserne venuto a conoscenza per causa non imputabile a sua colpa.
L’aspetto più importante ed innovativo del Decreto è costituito dall’art. 13 che ha introdotto una novità rilevante in merito al momento del perfezionamento del contratto, rivisitando all’uopo gli artt. 1326 c.c. e 1335 c.c..
Prima di tale provvedimento, secondo la tesi più diffusa il contratto si riteneva concluso nel momento in cui l’accettazione veniva registrata dal computer del proponente e nel luogo in cui questo si trovava.
Tale concetto è stato parzialmente rivisto dal Decreto che rende operativa la presunzione di conoscenza dal momento in cui il destinatario del messaggio ha la possibilità di accedervi e impone al proponente di comunicare all’accettante la ricezione dell’accettazione.
Il momento e il luogo di conclusione del contratto si devono pertanto individuare in quello in cui ha sede il server del provider presso cui l’accettazione perviene. La comunicazione dell’avvenuta ricezione dell’accettazione, che può essere fornita anche tramite e-mail, costituisce dunque il momento di conclusione del contratto telematico.
Lo status del contraente gioca un ruolo fondamentale nell’individuazione del luogo di conclusione del contratto. Infatti nel caso in cui il destinatario del servizio sia un consumatore, si farà riferimento al luogo di residenza dello stesso. Diversamente, nel caso di contratti tra imprenditori commerciali o professionisti, si farà riferimento alla libera scelta delle parti o al principio del collegamento più stretto, secondo il principio di prossimità.
In conclusione, il contratto di e-commerce consente di offrire e acquistare beni o servizi al di là di ogni limitazione territoriale ed è, come si intuisce, configurabile come contratto a distanza, concluso in un ambiente virtuale tramite la conferma dell’ordine da parte dell’acquirente e l’accettazione delle condizioni contrattuali predisposte dal preponente del servizio, in genere imprenditore commerciale titolare della pagina web.
VP
[…] In questo scenario il ruolo del consumatore diventa sempre più rilevante. Potrà infatti avvalersi di tutte le forme di tutela predisposte dal D.Lgs 9 aprile 2003 n. 70, oltre a quelle previste dal Codice civile e dal Codice del consumo. (Leggi anche L’e-commerce e la normativa applicabile) […]