Quando lo scambio di beni e/o servizi avviene in rete prende il nome di e-commerce. Per chi ancora non lo sapesse, trattasi di una attività commerciale realizzata per via elettronica mediante la quale il compratore acquista a distanza.
Il commercio elettronico può assumere forme diverse sulla base della presenza di determinati fattori, tra i quali il bene oggetto di compravendita e le modalità in cui avviene lo scambio, i soggetti coinvolti, la struttura e le modalità di gestione del magazzino, le attività svolte. Dalle diverse modalità con cui si realizza ne discendono inevitabilmente diverse conseguenze.

La natura del bene/servizio
Una prima distinzione riguarda il commercio elettronico diretto e quello indiretto.
La differenza risiede nelle modalità di esecuzione dell’acquisto, ovvero lo scambio del bene/servizio, nonché nella natura di quest’ultimo.
In quello indiretto, infatti, sebbene il contratto di compravendita si concluda telematicamente (l’ordine ed il pagamento avvengono in rete per intenderci), lo scambio effettivo avviene in maniera classica, pertanto il bene viene spedito all’indirizzo indicato dall’acquirente. L’oggetto acquistato è quindi un bene materiale.
Di contro, nell’e-commerce diretto avviene tutto online. Va da sé che in questa ipotesi il bene comprato sarà un bene digitale (o digitalizzabile) od un servizio realizzabile unicamente via internet, come una consulenza, l’acquisto di biglietti del treno, di un software o della musica.
Talvolta può essere misto, quando sebbene l’operazione sia totalmente telematica, il titolo acquistato – si pensi al biglietto di un concerto – sarà poi ritirato presso una sede fisica.
I soggetti coinvolti
L’e-commerce assume poi diverse forme a seconda degli attori interessati, ovvero il consumatore ed il professionista.
La distinzione tra consumatore e professionista non riguarda la tecnologia o la piattaforma utilizzata, ma le qualità proprie di chi vende e acquista.
Il consumatore, secondo la definizione fornita dal Codice del Consumo (link) è la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Il professionista, di converso, cd. operatore “business”, è il titolare di una attività imprenditoriale e può essere una persona fisica quanto una persona giuridica.
Nel caso in cui una persona effettua acquisti sia nella veste di professionista che in quella di consumatore, ciò che rileva è l’utilizzo specifico del bene acquistato, in sostanza se quel bene sarà impiegato nell’ambito dell’attività professionale o per un utilizzo personale/domestico.
Quelle più impiegate sono le seguenti:
- Business to Business (B2B): è il primo modello che si è sviluppato in internet e prevede che sia il venditore che il compratore siano professionisti;
- Business to Consumer (B2C): è la forma di commercio elettronico più diffusa in rete ed intercorre tra un professionista ed un consumatore (privato);
- Consumer to Business (C2B): non vi è una definizione univoca, in linea di principio questa formula prevede che siano i consumatori a definire il prezzo che sono disposti a pagare per un determinato prodotto o servizio, con le aziende che decidono se accettare o rifiutare l’offerta;
- Consumer to Consumer (C2C): quest’ultima ipotesi si è evoluta con la proliferazione di siti che gestiscono “aste online” e si realizza tra consumatori;
A seconda dei soggetti coinvolti la disciplina applicabile subirà delle variazioni.
La gestione del magazzino
Generalmente il venditore possiede un magazzino fisico nel quale viene stoccata la merce da vendere. Tuttavia vi è un’alternativa, meno onerosa e meno aleatoria.
Invero, il titolare di un e-commerce può optare per una soluzione diversa nella quale viene meno la gestione del magazzino: il dropshipping.
Ne abbiamo già parlato qui: Il Dropshipping nell’E-commerce: Pro e Contro. Ad ogni modo questa fattispecie prevede che il venditore, per lo più per una questione di risparmio dei costi, non ha la disponibilità materiale della merce che vende sul proprio sito, rivestendo semplicemente il ruolo di intermediario tra il fornitore ed il consumatore finale.
La disciplina applicabile
Come premesso, i modelli di e-commerce adottati comportano delle differenze sul piano normativo.
Il commercio elettronico trova la sua disciplina nel contratto telematico che si conclude a distanza al quale si applica la disciplina dei contratti in generale contenuta nel Codice civile agli artt. 1321-1469.
In aggiunta alla disciplina dei contratti in generale, nei confronti dei professionisti e del consumatore, si applica la normativa italiana specifica sul commercio elettronico, di cui al D. Lgs. 70/2003.
Inoltre, per i contratti stipulati con un consumatore, il Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) riserva una specifica tutela in favore di quest’ultimo.
In particolare, la normativa a tutela dei consumatori impone al venditore una serie di adempimenti volti ad assicurare maggiori garanzie in capo al contraente considerato più debole.
Prima di tutto, il titolare del negozio virtuale dovrà fornire ai compratori tutte le informazioni che consentano di identificarlo (recapiti, p.iva, etc.) nonché tutte le specifiche dei beni/servizi che offre (costi, modalità di pagamento, garanzie, diritto di recesso, resi, rimborsi, assistenza post-vendita, legge applicabile e foro competente in caso di controversie).
Ne consegue che le condizioni di vendita dovranno essere facilmente reperibili e comprensibili.
Qualora le piattaforme di vendita online non prevedano clausole contrattuali diversificate per l’acquirente professionista e per il privato e tali condizioni non siano applicabili anche a quest’ultimo, si dovrà fare necessariamente ricorso alle norme previste dal Codice del consumo.

Conclusione
Un imprenditore che intende aprire un e-commerce non potrà non tenere in considerazione le diverse formule che potrà adottare, in relazione alla tipologia di progetto che aspira ad intraprendere.
VP