Liberatoria per l’utilizzo di immagini di minorenni: tutto quello che c’è da sapere

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Se ami realizzare video o fotografie o lo fai di professione, non puoi non conoscere tutte le regole che sei tenuto ad osservare per agire nella legalità.

La libertà di espressione artistica infatti trova i suoi limiti nella disciplina che tutela il diritto alla immagine e nella normativa in materia di privacy.

Per realizzare e pubblicare foto e video ritraenti altri soggetti devi ottenere il loro consenso espresso, in genere mediante una liberatoria.

La liberatoria è una dichiarazione con la quale un soggetto autorizza un altro soggetto ad agire in un determinato modo, “liberandolo” da un’obbligazione o da un vincolo.

Se il soggetto immortalato è minorenne l’autorizzazione, che potrà essere revocata in ogni momento, dovrà necessariamente essere chiesta a chi lo rappresenta legalmente (genitori, tutori).

Non è prescritta una forma per la sua validità, tuttavia una liberatoria resa per iscritto ti offrirà maggiori tutele in presenza di eventuali contestazioni.

Quando serve la liberatoria

In linea generale, ogni qualvolta tu stia riprendendo un soggetto in modo tale da renderlo identificabile ed intendi utilizzare tale materiale, devi ricevere prima il suo benestare (fatte salve le eccezioni che esamineremo a breve).

E’ la legge che lo prevede. Questo (noiosissimo per molti) aspetto è ciò che rende il documento in esame un adempimento obbligatorio.

Per tale ragione occorre in primo luogo esaminare cosa dice la legge italiana a tal proposito.

Diritto e riprese video

Art. 10 cod. civ. “Abuso dell’immagine altrui”

Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni.

Art. 316 cod. civ. “Responsabilità genitoriale”

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.

In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.

Il giudice, sentiti i genitori e disposto l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell’interesse del figlio e dell’unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l’interesse del figlio.

Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale su di lui. Se il riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, è fatto dai genitori, l’esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi.

Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull’istruzione, sull’educazione e sulle condizioni di vita del figlio.

Art. 320 cod. civ. “Rappresentanza e amministrazione”

I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, rappresentano i figli nati e nascituri, fino alla maggiore età o all’emancipazione, in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore.

Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell’articolo 316…

Art. 96 Legge n. 633/1941 (Legge sul diritto d’autore)

Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell’articolo seguente.

Art. 97 Legge n. 633/1941 (Legge sul diritto d’autore)

Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.

Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata.

Quando non serve la liberatoria

Come emerge dalla lettura dell’art. 97 della Legge sul diritto d’autore, vi sono alcune situazioni che escludono la necessità di raccogliere il consenso della persona ritratta. 

In particolare

  • quando è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto;
  • quando ricorrono necessità di giustizia o di polizia;
  • quando è finalizzata al perseguimento di scopi scientifici, didattici o culturali;
  • quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.

Come precisato dalla norma, le riprese e/o le fotografie e la loro riproduzione non devono ledere in alcun modo il soggetto ripreso.

Tornando alla questione principale che ci riguarda ci si domanda se le ipotesi individuate dall’art. 97 LdA di cd. “utilizzazione libera” valgano anche nel caso di minori

Poiché la disposizione normativa non pone alcuna distinzione d’età, si può ragionevolmente dedurre che si estenda anche ai minorenni.

Se un bambino viene immortalato durante un evento pubblico, ad esempio, non occorre chiedere ai suoi genitori alcun permesso.

In ogni caso, come precisato dalla Corte di Cassazione, laddove non si riscontri alcuna utilità sociale della pubblicazione, nel bilanciamento degli opposti valori costituzionali, la riservatezza del minore è da considerarsi assolutamente preminente.

Si pensi all’ipotesi in cui il video riprenda il minore come soggetto esclusivo (o prevalente) tale da renderlo ben identificabile. Pare evidente come in questa fattispecie sarà indispensabile l’autorizzazione del genitore. 

Tutto ciò precisato, fuori dai casi suindicati, occorre predisporre una liberatoria. Se non sei certo di rientrare in una delle situazioni formulate dalla norma è senza dubbio più assennato chiedere il consenso al soggetto interessato.

Casi particolari

Il minore non può disporre dei suoi diritti se non attraverso la mediazione dei propri genitori o di chi ne ha comunque la rappresentanza legale

Il dubbio che viene sollevato frequentemente è se è sufficiente l’autorizzazione di un solo genitore (per esempio nel caso di genitori separati/divorziati). La risposta non può che essere affermativa! 

Tale adempimento rientra tra gli atti di ordinaria amministrazione nell’esercizio della responsabilità genitoriale, pertanto possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore (art. 320 c.c.)

Analogamente nel caso in cui il minore conviva con un solo genitore. Questa ipotesi è ancora più cristallina se il genitore convivente esercita la responsabilità genitoriale esclusiva.

 Liberatoria e informativa privacy

La tutela della privacy spesso è strumentale alla protezione di tutta una serie di altri diritti della persona, come in questo caso del diritto all’immagine quale diritto della personalità fondamentale e inalienabile.

Una volta ottenuto il consenso all’utilizzo dell’immagine del soggetto, il professionista dovrà ottenere il consenso al trattamento dei suoi dati personali.

Prima di esaminare gli adempimenti che il creator dovrà svolgere, si precisa che l’immagine del volto – o comunque di una parte del corpo che consenta di identificare, anche indirettamente, univocamente una persona fisica – è un dato personale, in base alla definizione riportata all’art. 4 del GDPR.

Alla luce di questa considerazione l’operatore sarà tenuto ad informare l’interessato (il soggetto ripreso) su come verranno trattati i suoi dati personali, ai sensi dell’art. 13 GDPR.

In altri termini, l’interessato deve conoscere preventivamente in che modo il titolare del trattamento (il creatore del materiale video/fotografico) impiegherà i video/foto che lo riprendono, dove li pubblicherà e per quali finalità, e quindi prestare il proprio consenso.

Sebbene la legge sul diritto d’autore ammetta deroghe al rilascio del consenso per l’utilizzo di materiale video/fotografico – per es. in occasione di un evento di interesse pubblico, fatti, avvenimenti o cerimonie svoltesi in pubblico, in ambienti pubblici per fini di giustizia, culturali, formativi, giornalistici o scientifici, etc. – questo non avviene nell’ambito della tutela della privacy.

In quest’ottica, infatti, anche in circostanze come quelle appena citate, l’interessato (il soggetto ripreso) deve necessariamente essere debitamente informato, anche in forma orale, della finalità e delle modalità di trattamento del dato personale.

Il Garante della Privacy, sulla questione, ha più volte precisato che, in circostanze particolari, l’informativa può essere resa anche con cartelli riportanti icone e può trattarsi di un’informativa breve che rimandi ad una più completa. 

A titolo esemplificativo, nella prassi, in occasione di un evento pubblico, in prossimità del luogo in cui si terrà, vengono affissi dei cartelli con cui si informa il pubblico della presenza di uno o più videomaker (o fotografi) rimandando all’informativa estesa che in genere viene pubblicata sul sito web di presentazione dell’evento.

Tuttavia in questi casi, ai sensi dell’art. 6, lett. f), GDPR sulla liceità del trattamento, la base giuridica che giustifica il trattamento non è il consenso al trattamento da parte dell’interessato ma potrebbe essere individuata nel legittimo interesse dell’operatore, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l’interessato è un minore.

Chiarito ciò, in un contesto privato e standard, al soggetto ritratto dovrà essere sottoposta sia una idonea informativa sulla privacy – è sufficiente la versione breve ed è preferibile che sia resa per iscritto – che una esaustiva liberatoria per l’utilizzo dei video.

Cosa deve contenere la liberatoria

La liberatoria, in estrema sintesi, dovrà essere così strutturata:

  • Dati identificativi del soggetto che sarà ripreso (Nome e cognome, c.f., luogo e data di nascita, residenza)
  • Dati identificativi del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale (nome e cognome, c.f., luogo e data di nascita, residenza);
  • Norme di diritto nel rispetto delle quali si agisce (quelle sopra individuate);
  • Dati identificativi del soggetto che realizzerà le riprese (persona fisica/giuridica, c.f. o p.iva, residenza/sede legale);
  • Oggetto della liberatoria (elenco puntuale delle attività per le quali si rilascia l’autorizzazione, incluse le modalità ed i canali nei quali verranno divulgate, rinuncia ad eventuali diritti, azioni e/o pretese anche economiche, esonero di responsabilità, etc.)
  • Data e firma 

Naturalmente, la liberatoria dovrà aderire al caso concreto, pertanto varierà a seconda delle esigenze di colui che intenda ottenere l’autorizzazione. In grandi linee questo contenuto è sufficiente.

Oltre alla liberatoria dovrà essere redatta una informativa privacy (anche in fogli separati).

Come detto, ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR, il titolare del trattamento, in calce alla liberatoria o su documento separato, informerà l’interessato sulle modalità di trattamento e sulle finalità, sulla conservazione dei video/fotografie e sulla eventuale divulgazione a terzi e sui diritti che potrà esercitare.

Anche questo documento (o sezione) dovrà essere datato e siglato dall’interessato qualora intenda autorizzare il trattamento dei suoi dati.

Cosa succede se pubblico un video o una foto senza aver preventivamente ottenuto il consenso del minore

Diffondere video o foto di un bambino, sottraendosi alle regole suesposte, potrebbe avere delle serie conseguenze legali.

Dal punto di vista civilistico colui che realizza il video (o lo scatto) e che lo pubblica senza autorizzazione, potrà essere condannato a rimuovere il contenuto illecito ed a risarcire i danni patiti dal soggetto leso, la cui quantificazione riflette il pregiudizio economico concretamente subìto, oppure in via equitativa secondo il prudente apprezzamento del giudice. 

Inoltre, le riprese (e/o fotografie) di minori possono persino integrare diverse fattispecie di reato. L’autore del materiale potrà infatti rispondere del reato di  diffamazione di cui all’art. 595 c.p. qualora lo divulga o lo renda pubblico con lo scopo di denigrare o offendere il minore ripreso/immortalato.

Potrà altresì configurarsi la fattispecie criminosa di cui all’art. 615 bis c.p. “illecite interferenze nella vita privata” quando la ripresa video o la fotografia è effettuata all’interno di una privata dimora, senza consenso del proprietario. In questa ipotesi è irrilevante che il materiale venga reso pubblico.

Inoltre, in materia di illecito trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 167 Codice privacy, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito il professionista che, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all’interessato, arreca nocumento all’interessato in violazione di specifiche disposizioni di legge, come quelle che regolamentano il trattamento di dati ex art. 9 GDPR e il trasferimento internazionale dei dati personali.

In ultimo, un occhio di riguardo anche al contenuto del video o della fotografia pubblicati. Si pensi a video con minori coinvolti in atti sessuali espliciti, reali o simulati, o fotografie nei quali vengono ripresi organi genitali di minori per scopi sessuali, in questi casi si potrà configurare addirittura il reato di pornografia minorile ex art. 600 ter c.p.

VP

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