Anche l’invio di messaggi sgraditi tramite Whatsapp può integrare il reato di molestia ex art. 660 c.p. E’ il carattere invasivo della messaggistica telematica ad assumere rilievo e non che il ricevente, possa escludere o bloccare il contatto indesiderato. Questo è quanto statuito dalla prima sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 34821/2022.
Sommario
La vicenda
Un uomo veniva condannato per avere recato molestia ex art. 660 c.p. alla vittima “per petulanza ovvero altro biasimevole motivo, inviandole messaggi telefonici, contattando persone a lei vicine affinché facessero da tramite per convincere la suddetta a riprendere la relazione sentimentale cessata, ovvero adottando condotte tali da tediare la vittima.”
Avverso tale decisione veniva proposto ricorso per Cassazione.
Il ricorrente lamentava infatti che il Tribunale avesse erroneamente affermato la configurabilità dell’elemento soggettivo del reato di molestia e travisato le prove, ritenendo irrilevante la circostanza che la condotta dell’imputato si collocava nella fase di cessazione della relazione sentimentale intercorsa con la persona offesa, fase caratterizzata dalla reciprocità dei messaggi – peraltro ammessa dalla stessa vittima – e privi di contenuto lesivo.
Inoltre, a dire della difesa del reo, assumeva rilievo anche lo strumento impiegato per comunicare con la donna.
L’uomo, infatti, scriveva messaggi alla ex compagna tramite Whatsapp, invitandola in più occasione a “bloccarlo” se non avesse gradito.Tale mezzo consente al destinatario del messaggio di bloccare il contatto del mittente nell’ipotesi in cui non desideri comunicare con lui.
Secondo la difesa, l’invito dell’imputato rappresentava il sintomo del fatto che egli “non intendeva turbare la sfera di libertà della ragazza”.
La decisione della Cassazione
La prima sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 34821 depositata il 20 settembre 2022 dichiara inammissibile il ricorso.
In prima battuta, la Suprema Corte sottolinea quale sia il bene protetto dalla previsione normativa, precisando che: “con l’art. 660 c.p. il legislatore ha inteso tutelare la tranquillità pubblica per l’incidenza che il suo turbamento ha sull’ordine pubblico, data l’astratta possibilità di reazione. L’interesse privato individuale riceve una protezione soltanto riflessa e la tutela penale è accordata anche senza e pur contro la volontà delle persone molestate o disturbate, dal momento che ciò che viene in rilievo è la tutela della tranquillità pubblica per i potenziali riflessi sull’ordine pubblico di quei comportamenti idonei a suscitare nel destinatario reazioni violente o moti di ribellione.”
Con riferimento all’elemento materiale della molestia, questo é costituito dall’interferenza non accettata che altera fastidiosamente o in modo inopportuno, immediato o mediato, lo stato psichico di una persona.
Tale atto, per essere molesto, deve non soltanto risultare sgradito a chi lo riceve, ma deve essere anche ispirato da biasimevole, ossia riprovevole motivo o rivestire il carattere della petulanza, che consiste in un modo di agire pressante ed indiscreto, tale da interferire nella sfera privata di altri attraverso una condotta fastidiosamente insistente e invadente.
Oltretutto secondo la giurisprudenza, il reato di molestia non ha natura necessariamente abituale, non richiedendo necessariamente una reiterazione di comportamenti intrusivi e sgraditi nella vita altrui, sicché può essere realizzato anche con una sola azione purché particolarmente sintomatica dei motivi specifici che l’hanno ispirata.
Fatte queste doverose premesse, la Corte di Cassazione rileva che:
“L’elemento soggettivo del reato consiste nella coscienza e volontà della condotta, tenuta nella consapevolezza della sua idoneità a molestare o disturbare il soggetto passivo, senza che possa rilevare l’eventuale convinzione dell’agente di operare per un fine non biasimevole o addirittura per il ritenuto conseguimento, con modalità non legali, della soddisfazione di un proprio diritto”.
Inoltre, con riguardo allo strumento impiegato dal reo, secondo quanto affermato di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “ciò che rileva ai fini della sussistenza del reato in parola “è il carattere invasivo della comunicazione non vocale, rappresentato dalla percezione immediata da parte del destinatario dell’avvertimento acustico che indica l’arrivo del messaggio, ma anche dalla percezione immediata e diretta del suo contenuto o di parte di esso, attraverso l’anteprima di testo che compare sulla schermata di blocco”, realizzandosi in tal modo in concreto una diretta e immediata intrusione del mittente nella sfera delle attività del ricevente”.
Si è altresì ritenuto che il carattere invasivo della messaggistica telematica non possa essere escluso per il fatto che il destinatario di messaggi non desiderati, inviati da un determinato e sgradito utente possa agevolmente evitarne la ricezione, senza compromettere in alcun modo la propria libertà di comunicazione, semplicemente escludendo o bloccando il contatto indesiderato.
Si consideri infatti che anche le telefonate sgradite, persino su apparato fisso, possono attualmente essere “bloccate” attraverso la apposita funzionalità.
Ciò che rileva ai fini della sussistenza del reato in parola, “è l’invasività in sé del mezzo impiegato per raggiungere il destinatario, non la possibilità per quest’ultimo di interrompere l’azione perturbatrice, già subìta e avvertita come tale, ovvero di prevenirne la reiterazione, escludendo il contatto o l’utenza sgradita senza nocumento della propria libertà di comunicazione”.
In conclusione
Alla luce delle considerazioni svolte, l’imputato ha posto in essere una pluralità di condotte – come si evince chiaramente dal quadro probatorio, che risulta del tutto univoco e convergente, tramite ripetuti messaggi WhatsApp, telefonate, appostamenti, avendo persino inserito sul suo account di WhatsApp l’immagine del luogo ove la persona offesa aveva subito violenza in età adolescenziale – che costituivano, incontestabilmente un modo per introdursi in maniera arbitraria nella sfera di libertà della vittima, turbandone la serenità.
Peraltro le risultanze probatorie tenevano conto anche delle dichiarazioni rese dai testi sentiti nel corso del dibattimento e dalla stessa parte offesa, che dichiarava di versare in un perenne stato di ansia e confusione.
Ciò chiarito, la Suprema Corte non ha potuto fare altro che confermare la condanna dell’uomo per il reato di molestia o disturbo alla persona ex art. 660 c.p. stante il carattere invasivo del mezzo impiegato, Whatsapp, e a nulla rilevando la possibilità per il ricevente di bloccare l’utenza del mittente.
VP