L’iscrizione a siti di incontri non é di per sé sufficiente a determinare l’addebito della separazione

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Con la sentenza n. 16822 del 24 maggio 2022, la sesta sezione civile della Corte di Cassazione statuisce che la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell’art. 151 c.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge. E’ necessaria, in ogni caso, la prova dell’efficienza causale del comportamento addebitato al coniuge sulla crisi matrimoniale.

La vicenda

Nel corso di un procedimento di separazione personale dei coniugi il Tribunale di Cosenza, rigettava la richiesta di addebito formulata dal marito per la presunta infedeltà della moglie consumatasi su un sito di incontro.

La decisione veniva confermata dalla Corte di appello di Catanzaro, posto che dalla produzione documentale delle parti non emergeva che la moglie, durante il matrimonio, fosse effettivamente iscritta a tali siti e, comunque, la stessa aveva tempestivamente contestato tutte le allegazioni del marito. 

Oltretutto non era stata comunque fornita nemmeno la prova dell’efficienza causale del comportamento addebitato alla moglie sulla crisi matrimoniale.

Avverso tale pronuncia veniva promosso ricorso per Cassazione.

I motivi del ricorso

Le doglianze sollevate dal marito riguardavano innanzitutto la prova dell’iscrizione al sito di incontro da parte della moglie.

Sul punto la difesa del marito riteneva che la Corte di merito avesse formulato un giudizio contrastante con i criteri di valutazione della prova adottati dal giudice di prime cure e confliggente pure con l’obbligo di motivazione.

Inoltre, ai sensi dell’art. 2712 c.c., il disconoscimento del valore probatorio della riproduzione informatica, quanto alla sua conformità ai fatti e alle situazioni rappresentate, deve essere motivato e circostanziato.

In secondo luogo, secondo il ricorrente la violazione al dovere di fedeltà coniugale comporta una valutazione di responsabilità in presenza di un fondato sospetto

In altri termini, anche il sospetto – rivelatosi poi fondato – doveva determinare il venir meno della fiducia quale requisito coessenziale alla stabilità del rapporto.

La decisione della Suprema Corte

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

La sentenza impugnata giungeva ad affermare la non addebitabilità della separazione coniugale alla moglie sulla base di due distinte ragioni.

Nello specifico:

  1. L’assenza di prova dell’iscrizione della moglie al sito di incontro.
  2. La mancanza di una correlazione causale tra l’infedeltà della moglie e la crisi matrimoniale.

A dire della Suprema Corte quest’ultimo aspetto non é stato efficacemente censurato.

In particolare, richiamando la giurisprudenza di legittimità, gli ermellini precisano che: “la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell’art. 151 c.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge.” 

Il marito aveva dichiarato di essersi avveduto della iscrizione alla “date app” in epoca successiva al deposito del ricorso per separazione, pertanto tale sospetto – sebbene lui dichiarasse che si fosse insinuato in lui prima della proposizione della domanda di separazione – di fatto non risultava né dal ricorso per cassazione, né dalla sentenza impugnata e, tantomeno, non emergeva che una tale circostanza fosse stata accertata dai giudici di merito. 

Pertanto è senza dubbio applicabile il principio per cui è inammissibile il motivo di ricorso per Cassazione che si fondi su una situazione di fatto diversa da quella prospettata ed accertata nel giudizio di merito.

Infine, gli ermellini sottolineano che il mancato accoglimento del secondo motivo determini l’inammissibilità del primo, in quanto strettamente connessi tra di loro.

Conclusione

Alla luce delle considerazioni svolte non si configura l’addebito della separazione laddove difetti una correlazione causale tra adulterio (anche potenziale) e crisi coniugale.

L’iscrizione a dei siti di incontro, non suffragata da prove, non é di per sé sufficiente a determinare la responsabilità del fallimento della comunione coniugale, posto che nel caso esaminato l’iscrizione della donna a siti web di incontro era stata scoperta dal marito solo dopo aver incardinato il procedimento giudiziario.

Secondo la giurisprudenza, per quanto non sia necessario che il tradimento sia effettivamente compiuto tuttavia devono sussistere “plausibili sospetti di infedeltà” che arrechino pregiudizio all’altro coniuge.

VP

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