L’istigazione a delinquere su Facebook (Cass. Pen., Sez. II, sent. n. 22163 del 21.2.2019)

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Internet ci offre l’illusoria percezione dell’immunità, dell’esonero da qualsivoglia responsabilità derivante dalle azioni che intraprendiamo. Nell’ottica dell’utente queste sembrano avere un peso diverso, superficiale ed innocuo.

Questa visione distorta del mondo della rete si scontra inevitabilmente con la realtà, dove a condotte antigiuridiche seguono pene anche molto severe.

I social network godono di una potenza inimmaginabile in termini di diffusività. La capacità di raggiungere un numero indeterminato di utenti in ogni parte del mondo li rende uno strumento straordinario, tuttavia come una bellissima automobile potente se la si usa impropriamente può trasformarsi in un’arma pericolosa, se non letale.

Molto reati informatici si realizzano mediante le piattaforme social e nonostante le condotte illecite siano assolutamente immateriali ciò non è sufficiente ad escludere una valenza penale delle stesse. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha trattato infatti il tema dell’istigazione a delinquere nel web.

Partendo dalla fattispecie disciplinata dall’art. 414 c.p. la Suprema Corte ha indagato sul valore giuridico dei post pubblicati su Facebook, in ambito terroristico.

La vicenda

La vicenda riguardava tre imputati nordafricani che avevano pubblicato su Facebook (mediante molteplici profili fake) post contenenti immagini e video inneggianti l’Isis.

In particolare, avevano divulgato materiali di propaganda dell’organizzazione terroristica, tra cui video apologetici dell’attentato terroristico di Parigi del novembre 2015 e video di giuramento di fedeltà al Califfato. Avevano altresì partecipato a gruppi chiusi di condivisione dell’ideologia jihadista ed inoltre uno di loro si faceva promotore del sostegno finanziario alla causa islamista.

In primo grado venivano condannati per il reato di cui all’art. 270 bis c.p. “Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico”. Questa decisione veniva parzialmente riformata dalla Corte di Appello che riqualificava il reato ascritto a due degli imputati ai sensi dell’art. 414, ultimo comma, c.p.

La decisione della Corte

Con la sentenza n. 22163 del 21.2.2019, la Corte di Cassazione confermava la decisione di secondo grado ritenendo non sussistenti gli estremi della partecipazione alla compagine terroristica.

A tal fine chiariva :” la partecipazione al delitto associativo di cui all’art. 270 bis c.p. postula un concreto supporto funzionale all’attività terroristica con lo scopo della commissione di atti violenti di cui il gruppo o l’individuo dimostri concreta capacità di effettiva realizzazione, al di là della mera adesione ideologica e del perseguimento di scopi di proselitismo.”

Sul punto la Suprema Corte richiamava la giurisprudenza di legittimità che, in più occasioni, ha segnalato che la sola adesione ideologica alla dottrina integralista islamica propugnata dall’IS e alle azioni violente che la caratterizzano non può ritenersi elemento giuridicamente sufficiente per dare prova del ruolo di partecipe all’associazione terroristica.

Le organizzazione terroristiche transnazionali di matrice etnico-religiosa si avvalgono di frequente di strumenti tecnologici per finalità di propaganda e reclutamento. I social network sono un terreno fertile per questi fenomeni per il loro grande impatto ma anche per la loro capacità di sfuggire ai controlli.

Per tali ragioni nel corso degli anni la giurisprudenza ha ravvisato la necessità di ancorare l’anticipazione della soglia di punibilità propria dei delitti di attentato e dei reati di pericolo alla valutazione di offensività in concreto delle condotte.

Nella pronuncia di cui si tratta la Corte ha puntualizzato che: ”Ai fini dell’integrazione del delitto di istigazione a delinquere, previsto dall’art. 414 cod. pen., (che è reato di pericolo concreto e non presunto) non basta l’esternazione di un giudizio positivo su un episodio criminoso, per quanto odioso e riprovevole esso possa apparire alla generalità dei consociati, ma occorre che il comportamento dell’agente sia tale per il suo contenuto intrinseco, per la condizione personale dell’autore e per le circostanze di fatto in cui si esplica, da determinare il rischio, non teorico, ma effettivo, della consumazione di altri reati e, specificamente, di reati lesivi di interessi omologhi a quelli offesi dal crimine esaltato.”

Pertanto la valutazione del rischio dovrà tenere necessariamente conto del contesto ambientale in cui l’autore agisce. Il contesto dell’azione concorre infatti a definire la base sulla quale deve essere valutato il significato della condotta.

L’istigazione a delinquere

Quando uno o più soggetti inducono o incitano qualcuno a compiere un fatto illecito pubblicamente – secondo la definizione di cui all’art. 266 c.p. – si configura il reato di Istigazione a delinquere.

La finalità è quella di determinare in altri un proposito criminoso inesistente o rafforzarne uno già presente. Non può quindi mancare l’elemento soggettivo del dolo generico, ovvero la volontà di istigare alla commissione di reati, con la consapevolezza di farlo pubblicamente.

Quanto alla diffusione delle comunicazioni, ai sensi dell’art. 266 c.p. il reato è avvenuto pubblicamente quando il fatto è stato commesso “per mezzo della stampa o di altro mezzo di propaganda”. E’ di tutta evidenza che gli strumenti telematici o informatici – tra cui anche i siti web ed i social network – soddisfano pienamente il requisito della pubblicità richiesto dalla norma, in virtù della platea di utenti a cui il messaggio è destinato.

Il bene tutelato dalla norma è l’ordine pubblico. La ratio legis è quella di punire condotte che, pur non determinando la commissione di un reato specifico, provocano nella collettività inquietudine ed allarme sociale.

Per completezza si precisa che l’art. 414 c.p. prevede una seconda ipotesi criminosa dell’apologia di delitti che rappresenta una figura di reato autonoma e si realizza con l’esaltazione di un fatto illecito finalizzato a determinarne l’emulazione. Si differisce dall’istigazione, poichè quest’ultima è intesa quale sollecitazione all’insorgenza ovvero al rafforzamento dell’altrui proposito criminoso.

La norma in esame è stata rivista con la Legge 43 del 2015, con la quale il Legislatore ha inteso reprimere i fenomeni di matrice terroristica anche su Internet. In particolare, l’ultimo comma inasprisce la pena ove tale reato si realizzi attraverso strumenti informatici o telematici”.

La Suprema Corte affronta in ultimo il tema della smaterializzazione, da intendersi quale “mero deficit di ricaduta nel mondo fisico degli effetti della condotta”. A parere degli Ermellini, costituisce il portato di modalità di estrinsecazione dei fatti delittuosi che non postulano necessariamente una fenomenologia che incida la realtà fisica ma la veicolano attraverso pervasivi “strumenti di manipolazione comunicativa.

A tutte le condotte antigiuridiche che trovano nel mezzo informatico lo strumento elettivo di esecuzione, con correlativa configurazione di reati la cui manifestazione è di per sé smaterializzata, occorre riconoscere la specifica ed incontestabile offensività, in ragione della lesione arrecata ai beni giuridici protetti.

In conclusione…

Non si può ignorare il fatto che le attività di propaganda, apologia e proselitismo non si risolvono nella manifestazione di opinioni pur esecrabili e nell’induzione all’emulazione ma sono finalizzate ad orientare il consenso altrui nell’ampia sfera della comunicazione virtuale.

Dalla sentenza emerge che la Corte ha ricondotto nel paradigma dell’istigazione a delinquere non solo la pubblicazione di video, immagini, commenti che esaltano le azioni più brutali ed efferate dell’Isis ma anche la diretta sollecitazione agli utenti a contribuire economicamente alla causa di rendere vittoriosa la religione islamica e la partecipazione a gruppi chiusi che hanno natura di strumenti d’indottrinamento piuttosto che di propaganda.

Inoltre l’aggravante prevista all’ultimo comma dell’art 414 c.p. sussiste laddove l’istigazione a delinquere si realizzi mediante strumenti informatici. Difatti l’idoneità a raggiungere una pluralità di destinatari moltiplica le possibilità che il messaggio attecchisca acuendone le conseguenze.

Come noto, questi fenomeni sebbene avvengano “virtualmente” non sono estranei al diritto penale. Il diritto trova spazio in rete così come nella realtà, cambia la modalità con cui si realizza l’azione ma il bene tutelato è il medesimo.

VP

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