Lo Screenshot di una chat costituisce prova legale (Cass. Pen., sez. III, n. 8332/2020)

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Secondo una recente pronuncia della terza sezione penale della Corte di Cassazione (n. 8332/2020) lo screenshot di una chat prova il suo contenuto.
In particolare è legittimo immortalare una chat su uno schermo di uno smartphone ed è altrettanto legittimo acquisire tale fermo immagine in giudizio come prova al pari di una classica fotografia.

La vicenda riguardava un caso di violenza sessuale ex art. 609bis c.p. commesso ai danni di una minore.

L’imputato, a seguito della condanna in primo grado per tale reato nella sua forma aggravata, confermata anche dalla Corte d’Appello di Brescia, proponeva ricorso dinanzi alla Suprema Corte.  

Uno dei motivi di doglianza del ricorrente era il mancato accoglimento, nei precedenti gradi di giudizio, dell’eccezione d’inutilizzabilità degli screenshot dei messaggi trasmessi dallo stesso alla madre della minore acquisiti come prova del reato contestatogli.

Il contenuto dei messaggi era schiacciante: l’imputato chiedeva quanti soldi volesse per “dimenticare” la faccenda, facendo esplicito riferimento ai rapporti sessuali avuti con la figlia.

Il reo eccepiva il mancato svolgimento di una perizia informativa e la mancata raccolta di elementi idonei a collegare l’utenza telefonica dalla quale erano stati trasmessi i messaggi. Pertanto l’acquisizione “irrituale” di uno screenshot non poteva di per sé provare la provenienza del messaggio inviato e pertanto la certezza sul mittente dei messaggi nonché la veridicità del contenuto della stessa chat.

Invero lo screenshot (da screen che significa “schermo” e shot invece “scatto fotografico”) non è altro che un fermo-immagine che “cattura” ciò che viene visualizzato in un determinato istante sullo schermo di un monitor, di un televisore o di un qualunque dispositivo video.

Gli ermellini tuttavia ritenevano infondata tale rimostranza in primo luogo perché carente di specificità. La difesa dell’imputato effettivamente aveva omesso di illustrarne il rilievo e l’incidenza ai fini del decidere.

Inoltre le fotografie prodotte in giudizio erano confermate e sorrette da altri elementi di prova che ne attestavano l’attendibilità, in primis le dichiarazioni della persona offesa sempre coerenti ed univoche.

In ultimo la Suprema Corte precisava che: “non esiste alcuna illegittimità nella realizzazione di una fotografia dallo schermo di un telefono cellulare, sul quale compaiano messaggi sms, allo scopo di acquisirne la documentazione, non essendo imposto dalla legge alcun adempimento specifico per il compimento di tale attività.

Per tali ragioni non sussistendo alcuna differenza tra una fotografia che immortala uno schermo ed una che immortala qualsiasi altro oggetto si può ragionevolmente concludere che sono entrambe legittimamente acquisibili in giudizio.

Già in passato, la V sez. penale della Corte di Cassazione investita di una questione simile (sent. n. 8736/2018) , conferiva piena validità ai fini probatori di tali “scatti digitali”.

In particolare, la vicenda riguardava delle foto che riportavano alcuni articoli diffamatori che avevano offeso la reputazione di un esponente politico.

La Corte, in quell’occasione, collocava gli screenshot nel catalogo individuato all’art. 234 c.p.p. e precisava che “i dati di carattere informatico contenuti in un computer rientrano tra le prove documentali e per l’estrazione di questi dati non occorre alcuna particolare garanzia”.

In quest’ottica quindi l’acquisizione di uno screenshot (ed il suo contenuto) non veniva subordinata alla procedura dell’accertamento tecnico irripetibile, essendo sufficiente una “semplice” operazione meccanica che non ne modifichi il contenuto.

Secondo i Giudici di Piazza Cavour ogni documento acquisito legittimamente ha valore probatorio ed è soggetto alla libera valutazione del giudice sebbene privo di certificazione ufficiale di conformità.

Nel processo penale infatti la prova è libera in tutti i casi in cui non è reputata illecita.

In conclusione, la copia cartacea di uno screenshot costituisce prova legale e può essere acquisita in un processo.

Non è necessario, dunque, ricorrere ad una perizia informatica o ad altri accertamenti tecnici (come i tabulati telefonici), quando la foto ottenuta con lo screenshot appare autentica e – come è accaduto nel processo trattato – è confermata dalle altre prove acquisite nel processo, tra cui la accurata testimonianza della vittima e della madre.

VP

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