Matrimonio contratto via internet: è valido in Italia?

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“Sì, lo voglio! Ops … è caduta la connessione …” Ahhh l’amore ai tempi del digitale!

Dallo scambio di promesse allo scambio delle password … il passo è breve! Ironia a parte, la tecnologia viene quotidianamente criticata per aver minato i rapporti umani, ma allo stesso tempo cresce il numero degli iscritti nei siti d’incontro di persone in cerca dell’anima gemella.

Proliferano le coppie che valicano i confini geografici innamorandosi dietro ad un desktop, ma sorvolando la questione etica sulla quale ciascuno può naturalmente formulare le proprie riflessioni, ci si domanda se un desiderio romantico possa risolversi in una “esigenza” pratica.

In altre parole. Sposarsi online è legale? Per contrarre matrimonio è davvero sufficiente un pc ed una connessione ad internet?

Prima di rispondere al quesito occorre fare un passo indietro e comprendere cosa dice la legge italiana.

[Ndr Se sei allergico all’aspetto prettamente legale della questione puoi bypassare l’approfondimento normativo e fiondarti al nocciolo della questione, che tratteremo al paragrafo successivo]

La normativa italiana

Nel nostro Paese perché un matrimonio possa dirsi valido e quindi ottenere un riconoscimento legale deve possedere i requisiti individuati al Titolo VI del Libro I del Codice Civile (artt. 79-230).

In particolare:

  • Età minima

L’art. 84 c.c. vieta ai minori di età di contrarre matrimonio. Come noto l’ordinamento italiano prevede che la capacità di agire – ovvero l’idoneità di un soggetto a porre validamente in essere atti idonei ad incidere sulle posizioni giuridiche soggettive di cui è titolare – si acquisisce con la maggiore età (18 anni). Tale limite è riducibile ad anni 16 mediante l’istituto della “emancipazione” su richiesta dell’interessato ma solo per gravi motivi e previo decreto del Tribunale per i Minorenni.

  • Capacità di intendere e di volere

L’art. 85 c.c. vieta la celebrazione del matrimonio al soggetto interdetto per infermità mentale. Si tratta della capacità naturale, il contraente deve infatti essere in grado di badare ai propri interessi e comprendere le proprie azioni e le conseguenze che queste comportano.

  • Libertà di stato

Secondo l’art. 86 c.c. non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio precedente.

  • Assenza di determinati vincoli

La sussistenza di rapporti di parentela, affinità, adozione e affiliazione tra i nubendi, come disposto dall’art. 87 c.c., impedisce l’assunzione del vincolo matrimoniale.

  • Assenza del cd. “impedimentum crimis”

L’art. 88 c.c. pone il divieto di contrarre matrimonio tra “le persone delle quali l’una e’ stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra”.

  • Assenza del “divieto temporaneo di nozze”

Noto anche come impedimento del “lutto vedovile”, consiste nell’attesa di almeno 300 giorni da parte della donna che intenda risposarsi a seguito di scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio (art. 89 c.c.)

  • Consenso

L’elemento su cui si fonda il vincolo coniugale è la volontà dei contraenti. Le parti devono infatti dichiarare dinnanzi alla competente autorità civile, personalmente ed una dopo l’altra, l’intenzione di “prendersi rispettivamente in marito ed in moglie”. Tali dichiarazioni non possono essere soggette a termini e condizioni, come imposto dall’art. 108 c.c.

Vi sono poi degli adempimenti che devono essere svolti dai futuri sposi necessariamente prima della celebrazione del matrimonio.

La legge prevede infatti che i nubendi si impegnino reciprocamente a diventare marito e moglie (art. 79 c.c. e ss). Tale promessa di matrimonio non è altro che una dichiarazione delle parti, fatta con atto pubblico o scrittura privata, che tuttavia non le vincola alla successiva celebrazione, fatta salva la restituzione dei doni ricevuti in vista delle nozze e l’eventuale risarcimento dei danni cagionati all’altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa.

Tra le formalità preliminari rientrano anche le pubblicazioni (ex art. 93 c.c.), che vengono effettuate dall’Ufficiale di stato civile del comune di residenza di uno o di entrambi i futuri coniugi, su richiesta di quest’ultimi o di un procuratore speciale incaricato a tale scopo.

La finalità di questo assolvimento è quella di fornire pubblica notizia delle imminenti nozze e consentire così a chiunque fosse interessato di proporre opposizione, ove sussistano impedimenti legali.

Sono ammesse deroghe a tale regime di pubblicità, su istanza degli interessati per “gravi motivi”, per “cause gravissime” o per “imminente pericolo di vita” (artt. 100- 101 c.c.).   

Costituzionalmente riconosciuto agli artt. 29 e 30, il matrimonio è un negozio giuridico, ordinato sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare, dal quale scaturiscono diritti e doveri reciproci ex art. 143 c.c.

Il matrimonio online

Dopo aver svolto una doverosa panoramica della normativa vigente in materia di matrimonio torniamo al cuore della questione.

Con la digitalizzazione si assiste sempre più frequentemente a fenomeni fino a pochi anni fa sconosciuti.

La tradizione cede all’innovazione e persino istituti solenni sono stati investiti dalla potenza del web. Il matrimonio non si è sottratto a questa tendenza, con non poche conseguenze dal punto di vista legale.

In tema di validità dei matrimonio celebrato per via telematica si registra un’importanza pronuncia della Corte di Cassazione resa nell’ambito di un causa concernente le nozze avvenute a mezzo internet fra una cittadina italiana ed un cittadino pakistano.

Nella suddetta sentenza (n. 15343/2016) la Suprema Corte sanciva la validità del vincolo coniugale, poiché il Paese dove questa veniva officiata ne riconosceva valore legale.

Nella fattispecie la donna, il giorno del suo matrimonio, si era collegata a Skype alla presenza di due testimoni mentre, a distanza, il futuro sposo era accompagnato anche da un ufficiale celebrante.

Sebbene l’atto matrimoniale venisse tempestivamente registrato dall’autorità pakistana, l’ufficiale di stato civile italiano ne rifiutava la trascrizione, in considerazione delle modalità di celebrazione ritenute contrarie all’ordine pubblico.

In Italia, a norma dell’art. 107 c.c., è prevista la contestuale presenza dei coniugi dinanzi all’autorità officiante al fine di assicurare la libera manifestazione di volontà delle parti di contrarre le nozze.

Tuttavia questo nel nostro ordinamento non costituisce un principio irrinunciabile. Infatti la legge italiana in determinati casi ammette delle deroghe consentendo il matrimonio inter absentes, cd. matrimonio per procura ex art. 111 c.c., “nel quale non può ritenersi che siano inesistenti i requisiti minimi per la giuridica configurabilità del matrimonio medesimo, e cioè la manifestazione di una volontà matrimoniale da parte di due persone di sesso diverso, in presenza di un ufficiale celebrante”.

Di converso, secondo gli ermellini l’elemento imprescindibile nella formazione del vincolo coniugale è la libera, genuina e consapevole espressione del consenso dei nubendi.

Inoltre, ai sensi dell’art. 28 della L. 218/1995 in materia di diritto internazionale privato: “Il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento”.

Pertanto, posto che il matrimonio in esame è stato celebrato secondo le modalità e nelle forme previste dalla legge pakistana, esso deve ritenersi valido per l’ordinamento italiano, non ostandovi alcun principio di ordine pubblico.

Conclusione

Orbene, benché la Suprema Corte abbia mostrato di possedere un approccio moderno sul tema, ad oggi in Italia non sussiste alcuna normativa che ammetta il matrimonio celebrato per via telematica.

Malgrado molti stati sia siano aperti a questa nuova realtà (recentemente persino lo Stato di New York ha adottato questa soluzione per ovviare al lockdown), sancire un’unione online per videoconferenza, su piattaforme come Zoom e Skype, nello stivale rimane ancora un’esperienza troppo audace.

Lo scetticismo, sotto alcuni aspetti comprensibile, è legato principalmente alle questioni giuridiche che potrebbero sorgere nell’attribuire riconoscimento legale a questo istituto, quali l’impossibilità per i terzi di opporsi in presenza di eventuali impedimenti, la cessazione degli effetti civili del vincolo, etc.

In ogni caso, il matrimonio online valido per l’ordinamento straniero, in quanto da esso considerato idoneo a rappresentare in modo consapevole il consenso degli sposi, dovrà spiegare effetti anche in Italia.

VP

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