Non tutte le offese sui social hanno rilevanza penale

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Non è diffamazione l’offesa su Facebook se il destinatario è online. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione nella sentenza n. 44662 del 2021 con la quale ha delineato il confine tra ingiuria e diffamazione.

Capita sempre più frequentemente che lo spirito dei social si riduca a fake news, a bulli ed odiatori sociali che confondono il proprio di diritto di espressione con il diritto di seminare disprezzo e livore, calpestando, il più delle volte, i diritti altrui e ricorrendo a toni tutt’altro che moderati.

Ci si domanda quindi se un’offesa in rete abbia la stessa valenza di una fatta direttamente al destinatario in persona.

Sebbene, in più occasioni, la giurisprudenza abbia ribadito la assoluta punibilità dei comportamenti antigiuridici realizzati nel web, una recente sentenza ne ha chiarito alcuni aspetti precisando che non tutti gli illeciti virtuali assumono rilevanza penale.

La vicenda 

Nel febbraio 2020 la Corte di Appello di Catanzaro, confermava la pronuncia di primo grado del Tribunale di Cosenza con la quale un uomo veniva condannato per diffamazione per aver insultato un’altra persona in una chat su Facebook, alla quale partecipavano e commentavano anche altri soggetti.

Avverso tale decisione l’autore degli insulti ricorreva per Cassazione.

La quinta sezione penale della Suprema Corte, con la sentenza n. 44662 del 2 dicembre 2021, accoglieva il secondo motivo di ricorso, ritenendo che il fatto dovesse essere qualificato come ingiuria e non come diffamazione, rimarcando la partecipazione della persona offesa alla conversazione “incriminata”.

Ingiuria vs Diffamazione

Per affrontare la questione gli ermellini richiamano un’altra recente sentenza (n. 13252 del 4 marzo 2021) che nell’interrogarsi sulla natura ingiuriosa o diffamatoria dell’invio di e-mail a più destinatari tra cui anche l’offeso, ha operato una schematizzazione delle situazioni concrete in rapporto ai vari strumenti di comunicazione che possono dare luogo ora all’addebito ex art. 594 c.p., ora a quello ex art. 595 c.p.

In particolare, secondo tale pronuncia:

  • l’offesa diretta a una persona presente costituisce sempre ingiuria, anche se sono presenti altre persone;
  • l’offesa diretta a una persona “distante” costituisce ingiuria solo quando la comunicazione offensiva avviene, esclusivamente, tra autore e destinatario;
  • se la comunicazione “a distanza” é indirizzata ad altre persone oltre all’offeso, si configura il reato di diffamazione;
  • l’offesa riguardante un assente comunicata ad almeno due persone (presenti o distanti), integra sempre la diffamazione.

La decisione in commento ha, poi, approfondito il concetto di “presenza” rispetto ai moderni sistemi di comunicazione, ritenendo che, accanto alla presenza fisica, in unità di tempo e di luogo, di offeso, autore del fatto e spettatori, vi siano, poi, situazioni ad essa sostanzialmente equiparabili, realizzate con l’ausilio dei moderni sistemi tecnologici (call conference, audioconferenza o videoconferenza). 

Precisa a tal fine che:

I numerosi applicativi attualmente in uso per la comunicazione tra persone fisicamente distanti non modificano, nella sostanza, la linea di discrimine tra le due figure come sopra tracciata, dovendo porsi solo una particolare attenzione alle caratteristiche specifiche del programma e alle funzioni utilizzate nel caso concreto.

Molti programmi mettono a disposizione degli utenti una variegata gamma di servizi: messaggistica istantanea (scritta o vocale), videochiamata, chiamate cd. “VoIP” (conversazione telefonica effettuate sfruttando la connessione internet).

Sono state sviluppate diverse piattaforme per convocare riunioni a distanza tra un numero, anche rilevante, di persone presenti virtualmente. Le medesime piattaforme permettono di scrivere, durante la riunione, messaggi diretti a tutti i partecipanti, ovvero a uno o ad alcuni di essi.

Per tale ragione il mero riferimento a una definizione generica (chat, call) o alla denominazione commerciale del programma é, di per sé, privo di significato e foriero di equivoci, laddove non accompagnato dalla indicazione delle caratteristiche precise dello strumento di comunicazione impiegato nel caso specifico. 

Ciò posto, per distinguere tra le fattispecie di cui agli artt. 594 e 595 c.p., resta fermo il criterio discretivo della “presenza“, anche se “virtuale”, dell’offeso. 

Occorrerà, dunque, valutare caso per caso.

Se l’offesa viene proferita nel corso di una riunione “a distanza” (o “da remoto”), tra più persone contestualmente collegate, alla quale partecipa anche l’offeso, ricorrerà l’ipotesi della ingiuria commessa alla presenza di più persone (fatto depenalizzato).

Di contro, laddove vengano in rilievo comunicazioni (scritte o vocali), indirizzate all’offeso e ad altre persone non contestualmente “presenti” (in accezione estesa alla presenza “virtuale” o “da remoto”), ricorreranno i presupposti della diffamazione.

Conclusione

Ebbene tornando al quesito che ci si è posti nell’incipit di questo articolo, chi insulta via web incorre certamente in responsabilità, tuttavia la sua condotta non sempre configurerà un reato.

Nel caso di specie, i Giudici di legittimità hanno offerto al Giudice di rinvio la griglia argomentativa nella quale dovrà muoversi e stabilire in concreto se la chat segnalata consenta solo comunicazioni in tempo reale ovvero anche il deposito di messaggi nella casella del partecipante, suscettibili di essere letti se e quando questi si connetta.

La Corte territoriale dovrà altresì rilevare, in concreto, se il dialogo a distanza tra imputato e persona offesa si sia svolto in tempo reale (accertamento possibile, ad esempio, sulla scorta degli orari dei messaggi) e se quindi possa dirsi che, nell’occasione dello scambio delle proposizioni “incriminate”, la vittima fosse virtualmente presente.

Tale sarà il confine perché l’autore degli insulti potrà rispondere del reato di diffamazione di cui all’art. 595 c.p. o di ingiuria, che oggi costituisce un illecito civile.

Non è lo strumento in sé, ma é il suo uso improprio a renderlo nocivo. 

VP

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