Privacy in Condominio: la bacheca condominiale non può riportare le morosità dei condomini

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Ancora una volta la Corte di Cassazione si esprime in materia di tutela della privacy e condominio. Nello specifico, con l’ordinanza n. 29323/2022 statuisce che l’affissione nella bacheca dell’androne condominiale, da parte dell’amministratore, dell’informazione concernente le posizioni di debito del singolo condomino costituisce un’indebita diffusione di dati personali e come tale é fonte di responsabilità civile.

Il caso

Un condominio si rivolgeva all’autorità giudiziaria per ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito dell’illecito trattamento dei suoi dati personali da parte dell’Amministratore di Condominio.

Nella fattispecie, tali danni erano conseguiti:

  1. dalla divulgazione, per mezzo di affissione in una bacheca condominiale esposta alla possibile visione di terzi, di un avviso di convocazione assembleare con relativo ordine del giorno indicante una richiesta di conciliazione a riguardo di un decreto ingiuntivo; 
  2. dalla successiva consegna ai condomini, per il tramite di un’addetta alle pulizie, di un ulteriore documento, aperto e liberamente leggibile, teso a chiarire il motivo della convocazione suddetta con specifico riguardo alla posizione del condomino.

Il Tribunale respingeva la domanda attore ritenendo che tale trattamento fosse stato improntato al rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza rispetto ai fini, stante che il dato inserito nell’ordine del giorno era comunque utile per far conoscere all’assemblea il motivo della convocazione.

Oltretutto, secondo il Giudice di 1° grado il Condomino attore non aveva adempiuto all’onere della prova in ordine ai danni lamentati e al nesso causale col trattamento dei dati e non era neppure stato provato il fatto che terzi soggetti, al di fuori degli altri condomini, avessero preso visione del documento, né che l’addetta alle pulizie avesse potuto leggerlo sui fogli aperti.

Veniva infine escluso che la lesione arrecata fosse grave e che il danno lamentato fosse serio

Il Condomino proponeva ricorso per Cassazione.

La decisione della Corte di Cassazione

Con l’ordinanza n. 29323 del 7 ottobre 2022 la prima sezione civile della Corte di Cassazione accoglie il ricorso.

La Suprema Corte ha già avuto modo di stabilire che la disciplina dettata dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), prescrivendo che il trattamento dei dati personali avvenga nell’osservanza dei principi di proporzionalità, di pertinenza e di non eccedenza rispetto agli scopi per i quali i dati stessi sono raccolti, non consente che gli Spazi condominiali, aperti all’accesso di terzi estranei rispetto al condominio, possano essere utilizzati per la comunicazione di dati personali riferibili al singolo condomino.

Ne consegue che, fermo restando il diritto di ciascun condomino di conoscere, anche di propria iniziativa, gli inadempimenti altrui rispetto agli obblighi condominiali, l’affissione nella bacheca dell’androne condominiale, da parte dell’amministratore, dell’informazione concernente le posizioni di debito del singolo condomino costituisce un’indebita diffusione di dati personali, come tale fonte di responsabilità civile.

Tale principio deriva dal fatto che, ai sensi di legge, per “dato personale“, oggetto di tutela, si intenda “qualunque informazione” relativa a persona fisica, giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente.

Ciò premesso, in tale nozione devono essere necessariamente ricondotti i dati dei singoli partecipanti a un condominio, seppur raccolti e utilizzati per le finalità di cui agli artt. 1117 e ss. c.c. 

E’ di tutta evidenza che la comunicazione di tali dati agli altri  condomini può trovare giustificazione per ragioni di buon andamento e di trasparenza del Condominio:

  • su iniziativa dell’amministratore in sede di rendiconto annuale di assemblea, o nell’ambito delle informazioni periodiche trasmesse nell’assolvimento degli obblighi scaturenti dal mandato ricevuto; ma anche
  • dietro richiesta di ciascun condomino, investito di un potere di vigilanza e di controllo sull’attività di gestione delle cose, dei servizi e degli impianti comuni, che lo facoltizza a richiedere in ogni tempo all’amministratore informazioni sulla situazione contabile del condominio, comprese quelle che riguardano eventuali posizioni debitorie degli altri partecipanti.

Di contro è da ritenersi ingiustificata ed eccedente l’affissione in una bacheca – esposta al pubblico e soggetta a possibile visione da parte di un numero indefinito di soggetti – di un avviso avente ad oggetto una causa pendente nei confronti di un condomino.

Peraltro, nel caso in esame, tale avviso era già stato comunicato a tutti i condomini, rivelandosi quindi ultronea l’affissione in bacheca, e dunque eccedente il trattamento dei dati in essa contenuti. 

La prova per presunzioni del danno patito dall’illecito trattamento

Un’altra questione sulla quale si è soffermata la Suprema Corte con il provvedimento in commento riguarda la prova del danno derivante dall’indebito trattamento dei dati personali del condomino.

Nel caso in esame, il condomino danneggiato una volta palesata la situazione illecita si limitato a fornire gli elementi dai quali poteva presumere l’effettività di un danno.

Tale circostanza, infatti, aveva erroneamente condotto il giudice investito della vicenda a negare il diritto in capo al condomino al ristoro dei danni dal medesimo sofferti.

Gli ermellini, richiamando la pronuncia della Sezioni Unite n. 26972/2008  statuiscono che: “In tema di danno non patrimoniale il danneggiato può ricorrere e anzi normalmente ricorre – alla prova presuntiva, tenuto conto della natura immateriale del bene della vita concretamente leso. Donde una volta stabilita la lesione degli interessi protetti, salvo che non sia appurata in modo plausibile e congruente la natura bagatellare del pregiudizio allegato, il danno va liquidato su base equitativa, mediante un modello di stima prudenziale che é connaturato alla natura del diritto leso.

Ebbene l’attore aveva allegato un danno non patrimoniale correlato all’incidenza del trattamento illecito sul piano reputazionale, essendo egli un Avvocato con studio nel medesimo condominio ed essendo stata l’affissione esposta per oltre un mese in una bacheca ben visibile anche da parte dei suoi potenziali clienti.

Secondo la Cassazione, tale allegazione é da considerarsi più che sufficiente a soddisfare il relativo onere, cosicché al tribunale competeva di accertare se l’illecito fosse stato effettivamente commesso nei termini detti, onde provvedere, di conseguenza, alla determinazione equitativa del danno in proporzione alla lesione dell’interesse protetto.

La natura del danno

Infine, sulla natura del danno i Giudici di piazza Cavour Il danno non patrimoniale risarcibile é determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost. e dall’art. 8 della CEDU.

Per tale ragione: “esso non si sottrae alla verifica della “gravità della lesione” e della “serietà del danno“, in quanto anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarietà ex art. 2 Cost., di cui quello di tolleranza della lesione minima é intrinseco precipitato.

Appare evidente che una verifica in tal senso, per quanto rimessa al giudice del merito, implichi che sia pur sempre soddisfatto l’onere di una motivazione aderente alla specificità dei fatti, e funzionale a render conto della conclusione sostenuta in rapporto alla lesione concretata dal comportamento illecito specificamente individuato.

Tale verifica non è stata realizzata dal Tribunale

Conclusione

In considerazione di quanto esaminato, il Condominio, in linea generale, è sempre tenuto alla tutela dei dati personali dei propri condomini. 

Per tale ragione, sarà necessario prestare maggiore accortezza nella gestione delle comunicazioni verso i condomini, anche nell’ottica di una potenziale e non consentita fruizione da parte di soggetti estranei rispetto al condominio stesso.

Leggi anche: Le Regole di Privacy tra i Condòmini

VP

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