Protezione dei minori online: le Linee guida della Commissione europea
Redazione Ottobre 15, 2025 0Le linee guida, adottate dalla Commissione europea, in applicazione dell’art. 28, par. 4, del Regolamento UE 2022/2065 (Digital Services Act), delineano le migliori pratiche per supportare la conformità agli obblighi stabiliti dal regolamento stesso, rappresentando quindi una guida pratica per realizzare un ambiente digitale più sicuro per i minori.

Indice
ToggleL’impegno per un ambiente digitale più sicuro per i minori
Sempre più minori accedono alle piattaforme online, che se da una parte offrono loro vantaggi educativi e sociali, dall’altra li espongono a rischi significativi come l’accesso a contenuti illegali o dannosi, a fenomeni di cyberbullismo, a condotte di adescamento, radicalizzazione, pratiche commerciali ingannevoli. Con l’integrazione di intelligenza artificiale nelle piattaforme peraltro tali rischi si sono amplificati.
Il 10 ottobre sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea gli “Orientamenti su misure per garantire un elevato livello di tutela della vita privata, di sicurezza e di protezione dei minori online, a norma dell’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2065“, emanati dalla Commissione europea.
L’obiettivo di tale documento è quello di fornire le Linee guida per i fornitori di piattaforme online i cui servizi/contenuti siano accessibili ai minori, affinché garantiscano un elevato livello di tutela della vita privata, di sicurezza e di protezione per i minori online.
Le linee guida, adottate in applicazione dell’art. 28, par. 4, del Regolamento UE 2022/2065 (Digital Services Act), delineano le migliori pratiche per supportare la conformità agli obblighi stabiliti dal regolamento stesso, rappresentando quindi una guida pratica per realizzare un ambiente digitale più sicuro per i minori, promuovendo un equilibrio tra tutela e diritti fondamentali.
Art. 28 Digital Services Act: “Protezione online dei minori”
1. I fornitori di piattaforme online accessibili ai minori adottano misure adeguate e proporzionate per garantire un elevato livello di tutela della vita privata, di sicurezza e di protezione dei minori sul loro servizio.
2. I fornitori di piattaforme online non presentano sulla loro interfaccia pubblicità basata sulla profilazione come definita all’articolo 4, punto 4), del regolamento (UE) 2016/679 che usa i dati personali del destinatario del servizio se sono consapevoli, con ragionevole certezza, che il destinatario del servizio è minore.
3. Il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo non obbliga i fornitori di piattaforme online a trattare dati personali ulteriori per valutare se il destinatario del servizio sia minore.
4. La Commissione, previa consultazione del comitato, può emanare orientamenti per assistere i fornitori di piattaforme online nell’applicazione del paragrafo 1.”
Ambito di applicazione
Le linee guida si applicano a tutte le piattaforme online accessibili ai minori (es. social network, servizi di condivisione di contenuti, piattaforme di streaming video).
Ne rimangono escluse le piattaforme online che si qualificano come micro o piccole imprese.
Ai sensi del Considerando n. 71 DSA:
“Una piattaforma online può essere considerata accessibile ai minori quando (i) le sue condizioni generali consentono ai minori di utilizzare il servizio, quando (ii) il suo servizio è rivolto o utilizzato prevalentemente da minori, o (iii) se il fornitore è altrimenti a conoscenza del fatto che alcuni dei destinatari del suo servizio sono minori”.
La Commissione ritiene che il fornitore di una piattaforma online, per sostenere che quest’ultima non sia accessibile ai minori, non possa basarsi unicamente su una dichiarazione contenuta nei T&C in cui si vieta l’accesso ai minori, ma è tenuto ad attuare tutte le misure per impedirne ai minori l’accesso (ad es. con la verifica preliminare dell’età). Diversamente ricade nella applicazione dell’art. 28 DSA.
Analogamente, una piattaforma si considera “accessibile ai minori” anche quando il fornitore è consapevole, con ragionevole certezza, che il destinatario del servizio sia minore.
A titolo esemplificativo:
- quando la piattaforma online è notoriamente popolare tra i minori;
- quando il fornitore della piattaforma online offre servizi analoghi a quelli utilizzati dai minori;
- quando la piattaforma online è promossa anche nei confronti dei minori;
- quando il fornitore della piattaforma online ha condotto o commissionato ricerche che identificano i minori come destinatari dei servizi, o tale identificazione deriva da una ricerca indipendente.
Principi generali
Secondo la Commissione UE qualsiasi misura messa in atto da un fornitore di una piattaforma online accessibile ai minori deve rispettare i seguenti principi:
- Proporzionalità e Adeguatezza. Le piattaforme online sono diverse e possono comportare tipologie di rischi diversi per i minori, pertanto le misure prescritte nelle linee guida dovranno essere customizzate sulla base di una preliminare ed attenta valutazione dei rischi e dell’impatto sui diritti e sulle libertà dei minori.
- Tutela dei diritti dei minori. Tali diritti sono sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE e dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia. Al fine di garantire che le misure adottare siano adeguate e proporzionate, dovrebbero essere presi in considerazione tutti i diritti dei minori nel loro preminente interesse, vietando qualsiasi forma di discriminazione.
- Tutela “by design” della vita privata, sicurezza e protezione. I concetti «by-design» mirano a sfruttare l’influenza dei fornitori di piattaforme online, dei progettisti e dei responsabili delle politiche nel plasmare lo sviluppo di prodotti e servizi secondo modalità che diano priorità ai valori che promuovono il benessere umano. Implicano quindi un’integrazione automatica della tutela della vita privata, della sicurezza e della protezione nella progettazione, nel funzionamento e nella gestione delle organizzazioni, nonché nei prodotti e nei servizi fin dalla loro progettazione.
- Progettazione adeguata all’età. I servizi devono essere progettati in modo da allinearli alle esigenze di sviluppo del minore, rispettando le sue capacità cognitive ed emotive e garantendo al contempo sicurezza, protezione e tutela della vita privata.
Tipologia dei rischi
L’OCSE* ha classificato i rischi online cui i minori possono essere esposti. Tale classificazione è nota come tipologia «5C» dei rischi online per i minori e viene richiamata dalla Commissione europea nell’allegato alle linee guida in esame.
La classificazione comprende cinque categorie di rischi:
- i rischi legati ai contenuti (content). Contenuti d’odio, contenuti dannosi, contenuti illegali e disinformazione. Generalmente si ritiene che questi tipi di contenuti abbiano conseguenze negative per la salute mentale e il benessere fisico dei minori: si tratta di contenuti che promuovono l’autolesionismo, il suicidio, i disturbi alimentari o la violenza estrema.
- i rischi legati ai comportamenti (conduct). Comportamenti d’odio (es. pubblicazione/invio contenuti/messaggi d’odio); comportamenti dannosi (es. pubblicazione/invio contenuti violenti o pornografici); comportamenti illeciti (es. pubblicazione/invio materiale pedopornografico o contenuti terroristici); e di comportamenti problematici generati dagli utenti (es. partecipazione a sfide pericolose; sexting).
- i rischi legati ai contatti (contact). Quando i minori sono vittime dell’interazione, ad esempio a seguito di incontri d’odi, dannosi, illegali o altri incontri problematici. Tra gli esempi di rischi legati ai contatti figurano, tra l’altro, l’adescamento online, la coercizione e l’estorsione sessuale online, gli abusi sessuali attraverso la webcam, il bullismo online e la tratta di esseri umani a fini di sfruttamento sessuale. Tali rischi si estendono anche alle pratiche fraudolente online quali il phishing, le frodi sul mercato online e il furto d’identità.
- i rischi per i consumatori (consumer). I minori possono essere esposti anche a rischi in quanto consumatori nell’economia digitale: a) rischi legati al marketing (ad es. scatole premio, videogiochi promozionali); b) rischi legati alla profilazione commerciale (ad es. inserimento di prodotti o ricezione di annunci pubblicitari destinati agli adulti, come servizi di incontri); c) rischi finanziari (ad es. frode o spesa di ingenti somme di denaro all’insaputa o senza il consenso dei tutori); d) rischi per la sicurezza ed e) rischi connessi all’acquisto e al consumo di droghe, medicinali, alcolici e altri prodotti illegali o pericolosi. I rischi per i consumatori comprendono anche i rischi legati ai contratti, ad es. la vendita dei dati degli utenti o condizioni generali inique.
- i rischi trasversali (cross-cutting). Tali rischi possono interessare tutte le categorie di rischio e possono manifestarsi quando non sono state messe in atto misure adeguate e proporzionate per garantire un elevato livello di tutela della vita privata, di sicurezza e di protezione dei minori sul servizio, il che può incidere in misura significativa (e in vari modi) sulla vita dei minori.
* OCSE – Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
E’ una organizzazione internazionale, costituita da 38 Paesi membri (Italia compresa), che ha come missione la promozione, a livello globale, di politiche che migliorino il benessere economico e sociale dei cittadini, attraverso l’integrazione dei mercati e la realizzazione dei più alti livelli di crescita economica e di occupazione sostenibile, favorendo gli investimenti e la competitività e mantenendo al contempo la stabilità finanziaria.
Analisi dei rischi
Attesa la natura eterogenea delle piattaforme online e la diversità dei contesti è necessario elaborare approcci distinti nella adozione delle misure prescritte dalle linee guida.
A tal fine la Commissione europea raccomanda ai fornitori di piattaforme online di condurre una valutazione completa dei rischi per determinare come attuare le misure previste dall’art. 28 DSA.
Tale analisi – peraltro da eseguirsi con periodicità – deve essere idonea ad identificare i potenziali rischi legati all’uso delle piattaforme da parte dei minori, considerando:
- La probabilità di accesso dei minori alla piattaforma;
- L’impatto effettivo o potenziale che la piattaforma online può comportare o causare sulla vita privata, sulla sicurezza e sulla protezione dei minori;
- Le misure già adottate per prevenire o attenuare tali rischi;
- Le eventuali misure supplementari individuate come adeguate e proporzionate;
- In che modo le misure rispettano i principi generali;
- i parametri che consentono di monitorare nel tempo l’efficacia delle misure adottate per affrontare determinati rischi;
- I potenziali effetti positivi e negativi sui diritti dei minori o di altri utenti derivanti dalle misure messe in atto.
A tal fine, la Commissione incoraggia l’utilizzo di modelli esistenti per le valutazioni di impatto sui diritti dell’infanzia, come quelli dell’UNICEF o del CEN-CENELEC.
Potrebbe interessarti anche: Le responsabilità nel Cyberbullismo
Misure operative
Le linee guida forniscono indicazioni su misure specifiche da adottare, quali:
#1. Accertamento dell’età
Le misure di accertamento dell’età più comuni attualmente disponibili e applicate dalle piattaforme online si collocano in tre grandi categorie:
- L’autodichiarazione consiste in metodi che richiedono ai singoli individui di comunicare la propria età o confermare la propria fascia di età, fornendo volontariamente la data di nascita o l’età oppure dichiarandosi al di sopra di una determinata età, generalmente cliccando su un pulsante online;
- La stima dell’età consiste in metodi che consentono a un fornitore di stabilire che un utente può avere una certa età o rientrare in una determinata fascia di età;
- La verifica dell’età è un sistema basato su identificatori fisici o su fonti di identificazione verificate che offrono un elevato grado di certezza nel determinare l’età di un utente (es. esibizione carta d’identità o altro documento ufficiale).
L’accertamento dell’età riveste un ruolo centrale nelle linee guida, pertanto prima di valutare se mettere in atto uno dei metodi menzionati a sostegno delle restrizioni di accesso, i fornitori di piattaforme online accessibili ai minori dovrebbero considerarne le caratteristiche tra cui accuratezza, affidabilità, solidità (possibilità di essere eluso), non invasività e non discriminazione.
In genere, l’autodichiarazione è considerata valida, solo se impiegata congiuntamente con altri sistemi di accertamento dell’età.
Il modello di verifica dell’età è invece raccomandato per l’accesso a funzionalità o contenuti ad alto rischio (es. pornografia, gioco d’azzardo, vendita di alcol/prodotti con nicotina, conversazioni via chat, messaggistica anomima, condivisioni di immagini/video).
È consigliato l’uso di sistemi verificabili, basati su documenti d’identità o portafogli digitali rilasciati dal governo, che permettano la conferma dell’età senza rivelare i dati personali alla piattaforma.
Di contro, la stima dell’età può essere impiegata per accedere a contenuti contraddistinti da rischio più basso, solo quando a seguito di una valutazione dei rischi l’uso ne viene legittimato.
La Commissione osserva che nel considerare i metodi di stima dell’età che richiedono il trattamento di dati personali, i fornitori di piattaforme online accessibili ai minori dovrebbero garantire che i principi di protezione dei dati, in particolare la minimizzazione dei dati, siano attuati correttamente e rimangano solidi nel tempo, e che tengano conto della dichiarazione del Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) sull’accertamento dell’età.
#2. Registrazione
La registrazione o l’autenticazione può influire sulla capacità dei minori di accedere a un determinato servizio e di utilizzarlo in modo sicuro, adeguato all’età e rispettoso dei diritti, nonché sulle relative modalità.
La Commissione UE ritiene che, una volta stabilito che l’accertamento dell’età è necessario per garantire un elevato livello di tutela nonché per fornire un’esperienza adeguata all’età, la registrazione o l’autenticazione possano essere un primo elemento da utilizzare per svolgere tale processo in modo proporzionato.
In ogni caso, quando la registrazione è obbligatoria il fornitore della piattaforma deve:
- garantire che l’accesso sia semplice e comprensibile, anche per i minori con disabilità o esigenza di accessibilità aggiuntive.
- garantire che sia facile disconnettersi e ottenere su richiesta la cancellazione dell’account;
- garantire che il processo di registrazione non incoraggi o induca i minori a mettere a condividere più informazioni di quanto necessario per il funzionamento del servizio, e che sia richiesto il consenso del genitore o del tutore del minore ove necessario.
#3. Impostazioni dell’account
Le impostazioni predefinite sono uno strumento efficace che i fornitori di piattaforme online accessibili ai minori possono utilizzare per attenuare i rischi per il minore come ad esempio che abbia contatti indesiderati da parte di persone che cercano di arrecare loro danno.
In particolare la Commissione europea raccomanda alle piattaforme online di:
- garantire che i principi di tutela della vita privata, sicurezza e protezione fin dalla progettazione siano applicati in modo coerente a tutte le impostazioni degli account per minori;
- impostare in modo predefinito gli account per minori al massimo livello di tutela;
- valutare impostazioni più restrittive a seconda delle età, delle esigenze e delle capacità in evoluzione dei minori;
- testare e aggiornare periodicamente le impostazioni predefinite;
- garantire che i minori non siano in alcun modo incoraggiati o indotti a modificare le loro impostazioni per abbassare i livelli di tutela;
- garantire che le impostazioni siano spiegate ai minori in modo accessibile e a misura di minore.
Se il minore, di sua iniziativa, decidere di modificare le impostazioni, in tal caso i fornitore dovranno:
- consentire ai minori di scegliere tra una modifica temporanea delle loro impostazioni predefinite;
- consentire ai minori di tornare facilmente alle impostazioni predefinite;
- Inviare promemoria regolari sulle potenziali conseguenze della loro modifica;
- al termine della sessione disattivare automaticamente la geolocalizzazione, il microfono e la fotocamera, nonché le funzioni di tracciamento non strettamente necessarie, se un minore li attiva;
- quando la geolocalizzazione, il microfono e la videocamera sono attivi, rendere tale situazione evidente ai minori per tutto il tempo in cui rimangono attivi.
#4. Progettazione di interfacce
Secondo le linee guida fornitori devono adottare e attuare funzionalità che consentano ai minori di decidere in che modo interagire con i servizi offerti dalle loro piattaforme.
Tali funzionalità dovrebbero garantire il giusto equilibrio tra la capacità di agire dei minori e un livello adeguato di tutela della vita privata, di sicurezza e di protezione.
A titolo esemplificativo, ciò dovrebbe comprendere la garanzia che la progettazione dell’interfaccia online offra ai minori un’esperienza adeguata all’età e che non siano esposti a caratteristiche di progettazione persuasive che mirano a promuovere l’interazione e che possono portare a un uso eccessivo della piattaforma.
E ancora, la garanzia che gli strumenti, le caratteristiche, le funzionalità, le impostazioni, i prompt, le opzioni e i meccanismi di segnalazione, feedback e reclamo siano a misura di minore, adeguati all’età, facili da individuare.
Inoltre se nella piattaforma sono integrate funzioni di AI come chatbot e filtri, queste non devono in alcun modo esser attivate in automatico e i minori devono, in ogni caso, essere avvertiti che le interazioni con una funzione dell’IA sono diverse dalle interazioni umane e che possono fornire informazioni inesatte da un punto di vista fattuale ed essere fuorvianti.
#5. Sistemi di raccomandazione e funzioni di ricerca
I sistemi di raccomandazione determinano il modo in cui le informazioni sono messe in ordine di priorità, ottimizzate e mostrate ai minori.
Pertanto tali sistemi hanno un ruolo importante nel determinare se e in che misura i minori si imbattano in determinati tipi di contenuti, contatti o comportamenti online.
I fornitori di piattaforme online accessibili ai minori che utilizzano sistemi di raccomandazione per prestare il loro servizio dovrebbero:
- testarli e adeguarli periodicamente;
- tenere conto, nella definizione di obiettivi, parametri e strategie, delle esigenze specifiche (es. età dei minori, bisogni speciali, etc.)
- non basarli sulla raccolta di dati comportamentali del minori delle attività al di fuori della piattaforma e limitare quelli raccolti all’interno, in un’ottica di minimizzazione e trasparenza;
- garantire che i sistemi di raccomandazione si basino su “segnali impliciti basati sull’interazione” e solo dopo aver valutato se ciò sia nell’interesse superiore del minore;
- garantire che le funzioni di ricerca, tra cui il completamento automatico del testo nella barra di ricerca e i suggerimenti di termini e frasi chiave, non raccomandino contenuti illegali e/o considerati dannosi.
#6. Pratiche commerciali
I minori sono particolarmente esposti agli effetti persuasivi delle pratiche commerciali e hanno il diritto di essere protetti dalle pratiche di sfruttamento economico da parte delle piattaforme online
Sono esposti alle pratiche commerciali delle piattaforme online, trovandosi ad affrontare tattiche persuasive diversificate, dinamiche e personalizzate, per esempio sotto forma di pubblicità, inserimento di prodotti, uso di valute in-app, marketing da parte degli influencer, sponsorizzazioni o nudge potenziati dall’IA.
A tal fine, la Commissione raccomanda alle piattaforme l’adozione di garanzie volte a non sfruttare la mancanza di esperienza del minore, esponendolo a pubblicità dannose, non etiche, illecite, acquisti indesiderati o apparentemente vantaggiosi.
Invita i fornitori a garantire una comunicazione commerciale chiara e comprensibile, vietando tecniche di progettazione manipolative o pubblicità occulta o dissimulata.
Infine li sollecita a rivedere la propria politica in relazione all’offerta di transazioni economiche, sulla base delle capacità in evoluzione dei minori, considerando che alcune fasce di età non dovrebbero essere esposte a transazioni economiche né essere autorizzate a effettuarle, in quanto non possiedono ancora la capacità di comprendere i concetti di spesa e denaro.
#7. Moderazione e segnalazioni
La moderazione può ridurre l’esposizione dei minori a contenuti e comportamenti dannosi, compresi i contenuti illegali o che possono nuocere al loro sviluppo fisico o mentale, e può contribuire alla prevenzione della criminalità.
I fornitori dovrebbero quindi stabilire politiche e procedure di moderazione che definiscano le modalità con cui vengono individuati e moderati i contenuti al fine di limitarne la loro esposizione, garantendo la verifica umana in aggiunta a quella automatizzata.
La Commissione ricorda gli obblighi in materia di:
- termini e condizioni, ai sensi dell’art. 14 DSA;
- relazioni di trasparenza, a norma dell’art. 15 DSA per i prestatori di servizi intermediari, compresi i fornitori di piattaforme online;
- meccanismi di segnalazione e azione e motivazioni, previsti rispettivamente agli artt. 16 e 17 DSA per i prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni, comprese le piattaforme online;
- segnalatori attendibili per i fornitori di piattaforme online, in forza dell’art. 22 DSA.
Ricorda inoltre il codice di condotta del 2025 contro l’incitamento all’odio online+ e il codice di condotta sulla disinformazione, che costituiscono codici di condotta ai sensi dell’articolo 45 del regolamento (UE) 2022/2065
Inoltre, i fornitori devono prevedere strumenti efficaci, facilmente accessibili (anche in modalità anonima), visibili, in lingua locale e a misura di minore per le segnalazioni, i feedback e i reclami degli utenti, al fine di consentire ai minori di segnalare e porre rimedio alle funzioni che possano incidere negativamente sulla loro tutela.
Infine, le piattaforme devono fornire strumenti di supporto immediati ai minori per chiedere aiuto (ad es. blocco e silenziamento di utenti, collegamento diretto con centri di assistenza nazionale).
Governance e Trasparenza
Una buona governance della piattaforma è uno strumento efficace per fare in modo che alla protezione dei minori sia riservata la dovuta priorità e gestione in tutta la piattaforma.
Tra le pratiche di governance suggerite vi sono:
- l’attuazione di politiche interne che illustrino le modalità con cui il fornitore della piattaforma online cerca di garantire un elevato livello di tutela;
- la nomina di una persona o di un team ad hoc quale responsabile e garante della tutela dei diritti dei minori online;
- la promozione di una cultura della tutela dei minori; e
- la previsione di formazione specifica per il personale.
#1. Condizioni generali
Le condizioni generali consentono di disciplinare la relazione tra il fornitore della piattaforma online e i suoi utenti.
Stabiliscono le norme e le aspettative riguardo ai comportamenti online e svolgono un ruolo importante nella creazione di un ambiente sicuro e protetto.
Le condizioni devono essere facilmente individuabili, consultabili durante tutta l’esperienza dell’utente sulla piattaforma e devono contenere tutte le informazioni riguardanti:
- le azioni che gli utenti devono intraprendere dalla creazione dell’account fino alla relativa cancellazione;
- gli orientamenti alla comunità volti a promuovere un’atmosfera positiva, sicura e inclusiva e a spiegare quali sono i comportamenti attesi e quali quelli vietati, e le conseguenze dell’inosservanza;
- i tipi di contenuti e comportamenti considerati dannosi per i minori;
- il modo in cui i minori sono protetti da tali contenuti e comportamenti;
- gli strumenti utilizzati per prevenire, attenuare e moderare tali contenuti e il processo per presentare reclami.
Inoltre, tali condizioni, oltre a dover essere rispettate e attuate anche nella pratica, non devono limitare i diritti dei minori, compreso il loro diritto alla libertà di espressione e informazione.
#2. Monitoraggio e valutazione
Le linee guida trattano in ultimo il tema del monitoraggio e della valutazione delle misure adottate dai fornitori di piattaforme online.
Ciò significa che i fornitori saranno tenuti a monitorare, valutare ed aggiornare periodicamente l’efficacia di qualsiasi elemento della piattaforma che interessi la vita dei minori, anche consultando loro, i tutori, il mondo accademico, le organizzazioni della società civile, gli esperti in materia di diritti dei minori e altri portatori di interessi
Le linee guida saranno aggiornate annualmente, secondo l’avanzamento tecnologico e normativo.

Conclusioni
Questi orientamenti rappresentano un quadro di riferimento per creare ambienti online più sicuri, protetti e rispettosi dei diritti dei minori, da adottare e aggiornare periodicamente dai fornitori di piattaforme online e dalle autorità competenti dell’UE.
Le piattaforme accessibili ai minori sono incoraggiate a valutare criticamente il proprio livello di conformità agli obblighi imposti dal DSA, individuare eventuali miglioramenti o azioni correttive, e garantire che le misure di protezione siano adeguate ed efficaci.
Sebbene tali orientamenti non siano vincolanti per i fornitori delle piattaforme online, i quali potranno individuare e mettere in atto sistemi più appropriati e proporzionati alle esigenze ed ai servizi offerti dalla singola piattaforma, se ne raccomanda l’allineamento.