Quando il razzismo é social, anche un “like” può costituire un grave indizio nel reato di istigazione all’odio razziale

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Il “mi piace” ad un post razzista rappresenta un indizio del reato di istigazione all’odio razziale qualora, sommato con altre evidenze come l’adesione ad un gruppo virtuale filonazista, contribuisca alla maggiore diffusione di un messaggio idoneo, già di per sé, a raggiungere un numero indeterminato di persone. Questo é quanto statuito dalla Cassazione penale (sez. I) con la sentenza n. 4534 del 9 febbraio 2022.

Il fatto

Il monitoraggio delle interazioni di tre distinte piattaforme social, non aventi natura privata, operanti su Facebook, VKontacte e Whatsapp, aveva disvelato la creazione di una comunità virtuale, denominata “Ordine Ario Romano” (O.A.R.), caratterizzata da una vocazione ideologica di estrema destra neonazista.

Tra gli scopi della organizzazione vi erano non solo la propaganda e l’incitamento alla discriminazione per motivi razziali, etnici e religiosi, ma anche la commissione di plurimi delitti di propaganda di idee online fondate sull’antisemitismo, il negazionismo, l’affermazione della superiorità della razza bianca nonché incitamenti alla violenza per le medesime ragioni.

Dalla medesima attività investigativa nonché da alcune conversazioni telefoniche era emerso che l’imputato aveva aderito al gruppo OAR, anche incontrando d persona alcuni dei principali esponenti, e vi si era posto ripetutamente in contatto con le piattaforme social della comunità virtuale, mediante l’uso di account a lui riconducibili, consentendo, con l’inserimento dei “like“, il rilancio di “post” e dei correlati commenti dal contenuto negazionista ed antisemita.

Di contro, secondo la difesa dell’imputato, a nulla rilevavano i contatti fisici fra i presunti aderenti all’organizzazione alla luce della tipologia dei reati contestati, che sanzionano esclusivamente la propaganda di idee online e la diffusione di messaggi. 

Inoltre, sottolineava come l’inserimento di soli “tre like” costituisca, al più, un’espressione di gradimento e non prova dell’appartenenza al gruppo ancor meno della condivisione degli scopi illeciti.

Con riferimento a tale ultimo punto precisava poi che il contenuto dei post nei quali l’imputato aveva inserito il “mi piace” non sfociava mai nell’antisemitismo e non travalicava i confini della libera manifestazione del pensiero. 

Richiamando, infine, la giurisprudenza di legittimità concludeva che per l’integrazione del reato occorreva il pericolo concreto di comportamenti discriminatori, circostanza che non si era verificata nel caso di specie posto che nessun messaggio era idoneo ad influenzare il comportamento o la psicologia di un pubblico vasto né a raccogliere adesioni.

ll Tribunale di Roma confermava l’ordinanza con cui il gip aveva applicato all’imputato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in ordine ai reati previsti dagli artt. 604 bis e 604 ter c.p., ossia, rispettivamente, “Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica o religiosa” e relative aggravanti.

Avverso tale decisione veniva adìta la Corte di Cassazione, la quale con la sentenza n. 4534 del 9 febbraio 2022 rigettava il ricorso proposto.

La decisione della Corte di Cassazione

Secondo la Suprema Corte, il Tribunale del riesame ha logicamente desunto l’appartenenza dell’imputato alla comunità virtuale, avente gli scopi previsti dalla norma incriminatrice, non solo dai rapporti di frequentazione, fisici e ripetuti, con altri utenti, ma anche dalle sue plurime manifestazioni di adesione e condivisione dei messaggi confluiti sulle bacheche presenti nelle piattaforme social dal chiaro contenuto negazionista, antisemita e discriminatorio per ragioni di razza.

Dal tenore letterale dei commenti, emergeva infatti l’identificazione degli ebrei come ‘il vero nemico‘ o il riferimento alla Shoà come ‘la menzogna più madornale che possano aver inculcato’ o all’irrisione delle vittime dei campi di sterminio.

I giudici della cautela, ai fini tanto dell’integrazione delle condotte di propaganda quanto della individuazione nell’incitamento all’odio quale scopo illecito perseguito del gruppo, hanno considerato concreto il pericolo di diffusione dei messaggi tra un numero indeterminato di persone, opportunamente valorizzando la pluralità di social network utilizzati e le modalità di funzionamento, in particolare di Facebook.

Il social network di Zuckerberg è infatti incentrato su un algoritmo che attribuisce rilievo anche alle forme di gradimento, i cd. “like”.

A quest’ultimo proposito, i giudici hanno precisato che: “la diffusione dei messaggi inseriti nelle bacheche “Facebook“, già potenzialmente idonei a raggiungere un numero indeterminato di persone, dipende dalla maggiore interazione con le pagine interessate da parte degli utenti. La funzionalità “newsfeed” ossia il continuo aggiornamento delle notizie e delle attività sviluppate dai contatti di ogni singolo utente é, infatti, condizionata dal maggior numero di interazioni che riceve ogni singolo messaggio. Sono le interazioni che consentono la visibilità del messaggio ad un numero maggiore di utenti i quali, a loro volta, hanno la possibilità di rilanciarne il contenuto.”

L’algoritmo scelto dal social network per regolare tale sistema assegna, quindi, un valore maggiore ai post che ricevono più commenti o che sono contrassegnati dal “mi piace” o “like”.

Completano, infine, l’impianto accusatorio le conversazioni telefoniche che delineano la figura dell’imputato quale appartenente alla comunità virtuale. 

In tale qualità, infatti, egli non solo ha ricevuto consigli per evitare l’acquisizione di prove compromettenti a suo carico (conversazione con un altro aderente il quale, già destinatario di attività di perquisizione e sequestri, lo esortava ad adottare specifiche misure cautelative per evitare di essere scoperto cancellando chat, rubriche ed altri interventi sul telefonino), ma é stato anche destinatario di specifici commenti da parte di un altro esponente il quale aveva manifestato il suo personale compiacimento per la convinta adesione al gruppo da parte dello stesso.

Conclusione

Chiarita l’autonoma irrilevanza penale del like, ciò che é emerso dalla sentenza in commento é che in un contesto determinato di partecipazione ad un gruppo di cui si ipotizzano finalità di propaganda ed istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, assumono valore indiziante tutte le attività poste in essere dall’aderente della medesima indole.

In altri termini, un reato può essere contestato anche sulla base delle attività online dell’imputato: anche il semplice gradimento espresso su un social network correlato alle suddette condotte può essere idoneo a definire la posizione del reo.

Naturalmente mettere un “mi piace” ad un post non può, di per sé, integrare alcun reato ma ciò che facciamo online non ci dispensa dall’osservare la legge ma soprattutto dall’agire secondo il buon senso ed il rispetto verso il prossimo.

VP

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