Quando lo stalker diventa vittima … di violazione della privacy (Cass. pen. sent. n. 39682/2018)

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E’ lecito vendicarsi di un torto subito pubblicando i dati personali del soggetto che l’ha commesso? La giustizia “fai da te” può integrare a sua volta un reato e per tale ragione non viene tollerata dalla Corte di Cassazione che si pronuncia sulla questione con la sentenza n. 39682/2018.

Il Fatto

La vicenda riguardava un soggetto condannato per il reato di stalking, il quale conveniva in giudizio la sua vittima per aver diffuso, senza autorizzazione, il proprio numero di telefono in una chat.

Il Giudice di prime cure ravvisava in capo all’imputata – la vittima di molestie – la sussistenza del reato di cui all’art. 167 del D.lgs 196/2003 (nella sua previgente formulazione rispetto alle modifiche apportate da ultimo dal D.Lgs 101/2018).

La Corte d’Appello confermava quanto deciso in primo grado e per tale ragione l’imputata ricorreva in Cassazione.

A dire della ricorrente i Giudici di secondo grado avrebbero omesso di raccogliere i tabulati telefonici della compagnia di riferimento e non avrebbe tenuto conto dello stato d’animo con cui tale condotta, sebbene antigiuridica, veniva posta in essere.

Nel caso di specie le molestie, anche a sfondo sessuale, venivano perpetrate attraverso chiamate ed sms. L’insistenza dello stalker portava la vittima ad un livello di esasperazione tale da non avere uno stato mentale lucido e distaccato. Pertanto la condotta di diffusione del numero tenuta dalla molestata, secondo quest’ultima, doveva necessariamente essere considerata una “reazione”.

Con riferimento alla mancata acquisizione dei tabulati telefonici, si precisa per completezza espositiva, che l’utenza oggetto di giudizio non fosse intestata al ricorrente ma ad altro soggetto e solo per tale ragione la compagnia telefonica si era rifiutata di fornire i dati richiesti.

La Corte di Cassazione, dichiarava inammissibile il ricorso dell’imputato, e con la sentenza n. 39682 del 2018 ne chiariva le motivazioni.

La sentenza

Il bene giuridico tutelato dal reato di illecito trattamento dei dati (sia nella formulazione dell’allora vigente art. 167 del D.Lgs 196/2003 che in quella del D.Lgs 101/2018) riguarda la riservatezza dei dati personali dell’interessato.

Nel caso di specie l’imputata ammetteva di aver diffuso il numero di telefono della persona che la molestava. In tale confessione si ravvisava l’elemento soggettivo del dolo, ovvero la volontà dell’imputata di arrecare un danno al proprio stalker.

Tale circostanza, secondi i supremi Giudici, fondava il giudizio di colpevolezza in capo alla molestata.

L’imputata a sostegno della impunibilità delle proprie azioni invocava la scriminante dell’aver agito dietro provocazione. Il codice penale infatti esclude la punibilità dei fatti commessi in uno stato d’ira determinato da fatto ingiusto altrui.

La Cassazione indagava sulla natura della causa di giustificazione invocata dalla parte ricorrente, fondata sulla sussistenza di reiterate condotte di molestia a sfondo sessuale perpetrate mediante l’uso del telefono.

Secondo la Corte la provocazione non esclude la configurabilità del reato contestato. La ritorsione viene infatti prospettata non come attenuante (art. 62, comma 1, n. 2, c.p.) ma quale scriminante, come previsto dall’art. 599 c.p. per i soli reati ivi previsti, quelli contro l’onore della persona offesa.

E’ di tutta evidenza quindi che nel reato in oggetto non è possibile applicare la scriminante della provocazione, poichè il reato di cui all’art. 167, D. Lgs. 196/2003, tutela specificamente un bene diverso ovvero la riservatezza dei propri dati personali.

Conclusione

Alla luce delle considerazioni svolte il numero di telefono rientra nella categoria dei dati personali, come specificato all’art. 4 GDPR, collocandosi tra le informazioni che lo identificano in modo univoco.

La riservatezza dei dati personali è un bene costituzionalmente protetto e la divulgazione non autorizzata integra il reato di trattamento illecito nella sua attuale formulazione normativa.

Per tale ragione diffondere un numero di telefono, seppure come vendetta per un illecito subito, come nel caso di cui si è trattato, è una condotta penalmente perseguibile.

 

VP

 


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