Stop al Telemarketing aggressivo con il nuovo Registro pubblico delle opposizioni. Ma di cosa si tratta? E a cosa serve?
Ti sarà capitato di ricevere chiamate insistenti da numeri che non conosci? C’è chi ti propone di rispondere ad un sondaggio, chi ti offre una tariffa stracciata per l’elettricità o chi ti suggerisce un operatore telefonico più economico. Ebbene, ora c’è una soluzione per interrompere questa fastidiosa pratica.
Da luglio 2022 pare sia finita, una volta per tutte, l’era delle chiamate moleste ad ogni ora sul telefono fisso o sul cellulare. E’ quindi finalmente possibile impedire il trattamento incontrollato dei nostri dati personali iscrivendosi al nuovo Registro delle Opposizioni (RPO),che ad oggi ha già superato il milione di adesioni. Vediamo quindi di cosa si tratta e come funziona.
Sommario
Cos’è il Registro delle Opposizioni
Il Registro delle opposizioni, a onor del vero, non è uno strumento nuovo. Infatti tale servizio è stato istituito con il DPR n. 178 del 7 settembre 2010.
Tuttavia, originariamente, veniva riservato alle sole utenze presenti negli elenchi telefonici pubblici, rivelandosi, il più delle volte, inidoneo a contrastare efficacemente il fenomeno del telemarketing aggressivo.
Con il DPR n. 26/2022, recante “Disposizioni in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all’utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali”, ai sensi dell’art. 1, comma 15, della L. 11 gennaio 2018, n. 5, il RPO è stato finalmente parzialmente rivisto.
Ecco le principali novità rispetto al passato:
- Possono essere iscritti tutti i numeri di telefono fissi e mobili, sia quelli presenti negli elenchi telefonici pubblici sia quelli riservati;
- L’iscrizione al RPO annulla i consensi al telemarketing e alla cessione a terzi di dati personali precedentemente rilasciati per campagne promozionali, tessere per la raccolta punti, la scontistica e la fidelizzazione;
- La revoca dei consensi ha efficacia sia sulle chiamate effettuate con operatore umano sia su quelle automatizzate (dette “robocall”);
- Dopo l’iscrizione al servizio è possibile ricevere solo chiamate autorizzate nell’ambito di contratti in essere o cessati da non più di 30 giorni (per es. del settore telefonico ed energetico) e quelle per cui è stato rilasciato un apposito consenso successivamente alla data di iscrizione nel RPO;
- Se l’utente é già iscritto al nuovo RPO, ma in seguito ha firmato un consenso al telemarketing per il proprio numero di telefono, potrà utilizzare la funzione “Rinnovo iscrizione” per annullare nuovamente tutti i consensi all’attività pubblicitaria;
- Una volta iscritto il numero al nuovo RPO, è comunque possibile chiedere la “Revoca selettiva” per cancellare l’opposizione nei confronti di specifici operatori da cui si intende ricevere chiamate promozionali;
- Gli operatori di telemarketing hanno l’obbligo di verificare periodicamente i numeri iscritti nel Registro e, in ogni caso, devono effettuare chiamate con numeri identificabili e richiamabili.
A cosa serve il RPO
Il RPO è un servizio pubblico gratuito per il cittadino che non desidera ricevere chiamate commerciali o promozionali ed intende opporsi all’utilizzo del proprio numero telefonico, fisso o cellulare, e dell’indirizzo postale presente negli elenchi pubblici per finalità pubblicitarie e ricerche di mercato.
Il servizio si rivolge anche all’operatore che effettua attività di marketing tramite il telefono e/o la posta cartacea.
In particolare, gli operatori di telemarketing che utilizzano per le proprie campagne i numeri presenti negli elenchi telefonici pubblici sono tenuti a registrarsi al sistema e a comunicare preventivamente al Gestore del Registro le liste dei numeri che intendono contattare.
Queste liste saranno restituite dal Gestore entro le 24 ore dalla richiesta prive delle numerazioni dei cittadini che si sono iscritti al servizio opponendosi alla pubblicità telefonica e avranno una validità di 15 giorni.
Come iscriversi
L’iscrizione al registro è veramente semplice e veloce.
Il cittadino potrà accedere al servizio scegliendo un tra le seguenti alternative:
- Iscrizione tramite web: compilando un apposito modulo elettronicosul sito dedicato al RPO (registrodelleopposizioni.it);
- Iscrizione telefonica: per le utenze fisse il numero verde 800.957766 e per i cellulari 06.42986411) seguendo le istruzioni dell’operatore automatico;
- Iscrizione via email all’indirizzo iscrizione@registrodelleopposizioni.it, dopo aver compilato l’apposito modulo di iscrizione reperibile sul suddetto sito web.
L’operatore di telemarketing deve registrarsi al servizio tramite modulo web per poter verificare le proprie liste di contatti.
E’ prevista infine una iscrizione automatica:
- per i numeri già presenti nel RPO, al momento dell’avvio del nuovo servizio, riservato alle sole utenze presenti negli elenchi telefonici pubblici; nonché
- per tutte le utenze fisse non presenti negli elenchi telefonici pubblici (dette anche “riservate”).
In entrambi i casi, non essendoci una richiesta esplicita del cittadino, restano validi i consensi pregressi, con facoltà per l’utente di annullarli attraverso la funzionalità “Rinnovo dell’iscrizione“.
Altre funzionalità del RPO
Il cittadino può richiedere gratuitamente non solo l’iscrizione al RPO ma anche il rinnovo, la revoca selettiva e la cancellazione dell’iscrizione.
Tutte le richieste vengono gestite entro un giorno lavorativo, sebbene la loro efficacia diventi effettiva entro 15 giorni.
Con la funzione “Rinnovo” è possibile rinnovare l’iscrizione al servizio, annullando gli eventuali consensi al telemarketing rilasciati nel periodo compreso tra la data della prima iscrizione al RPO e quella del rinnovo.
La “Revoca selettiva” offre, invece, la possibilità di revocare selettivamente l’opposizione nei confronti di specifici operatori registrati ai servizi RPO da cui si intende ricevere chiamate promozionali.
Infine, la funzione “Cancellazione” permette di eliminare l’iscrizione del numero di telefono dal Registro pubblico delle opposizioni, rimuovendo in tal modo il diritto di opposizione al telemarketing.
Pubblicità cartacea
Per completezza, occorre precisare che nel Registro delle opposizioni è consentito iscrivere anche l’indirizzo postale associato al numero di telefono del cittadino presente negli elenchi telefonici pubblici.
In tal modo l’utente non riceverà la pubblicità cartacea dagli operatori di marketing che utilizzano per i contatti gli elenchi telefonici pubblici.
Per tale iscrizione sono previste le stesse istruzioni riportate per l’iscrizione dei numeri di telefono.
Cosa fare se dopo l’iscrizione le chiamate persistono
Naturalmente i furbetti esistono e non mancano gli operatori che perseverano nel contattare privati pur non avendone l’autorizzazione.
Ci si domanda allora come il cittadino possa tutelarsi nell’ipotesi in cui, nonostante la regolare iscrizione al registro pubblico delle opposizioni, dovesse continuare a ricevere invadenti telefonate commerciali.
Le strade percorribili sono molteplici:
- Rinnovare l’iscrizione al RPO;
- Segnalare la violazione all’Autorità Garante della Privacy;
- Segnalare la violazione all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
In ogni caso, nella sezione “Conosci i tuoi diritti” nel sito del Registro delle Opposizioni è possibile rinvenire i moduli da compilare per la segnalazione.
Sanzioni
La violazione del diritto di opposizione dei contraenti telefonici – ovvero la mancata osservanza del RPO da parte degli operatori di telemarketing – è disciplinata dal Codice in materia di protezione dei dati personali e dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), che prevede l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20 milioni di euro o per le imprese, fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore.
Cosa non include il RPO
Come detto, il cittadino continuerà a ricevere chiamate da tutte le aziende di cui é cliente (es. operatori telefonici, aziende di gas, luce e acqua ecc.) o con cui ha chiuso il contratto da non più di 30 giorni, e a cui abbia fornito esplicito consenso.
E’ di tutta evidenza che eventuali autorizzazioni al trattamento del proprio numero telefonica rilasciate successivamente all’iscrizione al registro resteranno escluse.
Restano, altresì, fuori dal RPO alcune pubblicità commerciali che ci raggiungono con mezzi diversi dal telefono, ossia quelle che vengono realizzate tramite SMS e via mail (ad es. newsletter).
Infatti, gli operatori di teleselling più sfrontati piuttosto di arrivare al privato, scelgono canali diversi in grado di aggirare le norme.
Ebbene, per tali pratiche, non rientrando nel campo di operatività del RPO, il cittadino dovrà assumere un comportamento attivo per ciascun operatore.
Nello specifico, revocando di volta in volta i consensi rilasciati al trattamento dei dati o, banalmente, bloccando i numeri telefonici da cui si ricevono i messaggi promozionali/commerciali indesiderati.
In ogni caso, qualsiasi violazione potrà essere segnalata alle autorità competenti.
VP