L’estradizione del cittadino puo’ essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
Non puo’ in alcun caso essere ammessa per reati politici.(1)
(1) A norma dell’articolo unico della Legge cost. 21 giugno 1967, n. 1 “l’ultimo comma dell’art. 26 della Costituzione non si applica ai delitti di genocidio”. Cfr.art. 10.
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