PARTE II Disposizioni specifiche per i trattamenti necessari per adempiere ad un obbligo legale o per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri nonché disposizioni per i trattamenti di cui al capo IX del regolamento (*)

(*) Rubrica così sostituita dall’ art. 3, comma 1, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Precedentemente, la rubrica era la seguente: «Disposizioni relative a specifici settori».

TITOLO 0.I Disposizioni sulla base giuridica (*)

(*) Intitolazione inserita dall’ art. 3, comma 2, lett. a), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 45-bisBase giuridica (*)

1. Le disposizioni contenute nella presente parte sono stabilite in attuazione dell’articolo 6, paragrafo 2, nonché dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento.

(*) Articolo inserito dall’ art. 3, comma 2, lett. a), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha inserito l’intero Titolo 0.I.

Titolo I Trattamenti in ambito giudiziario

Capo I Profili generali (*)

(*) Capo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 46. Titolari dei trattamenti (ABROGATO*)

[1. Gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, il Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia sono titolari dei trattamenti di dati personali relativi alle rispettive attribuzioni conferite per legge o regolamento.

2. Con decreto del Ministro della giustizia sono individuati, nell’allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 1 effettuati con strumenti elettronici, relativamente a banche di dati centrali od oggetto di interconnessione tra più uffici o titolari. I provvedimenti con cui il Consiglio superiore della magistratura e gli altri organi di autogoverno di cui al comma 1 individuano i medesimi trattamenti da essi effettuati sono riportati nell’allegato C) con decreto del Ministro della giustizia.]

(*) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intero Capo I. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 47. Trattamenti per ragioni di giustizia (ABROGATO*)

[1. In caso di trattamento di dati personali effettuato presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado, presso il Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia, non si applicano, se il trattamento è effettuato per ragioni di giustizia, le seguenti disposizioni del codice:

a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;

b) articoli da 145 a 151.

2. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, o che, in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, hanno una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonché le attività ispettive su uffici giudiziari. Le medesime ragioni di giustizia non ricorrono per l’ordinaria attività amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non è pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla predetta trattazione.]

(*) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intero Capo I. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 48. Banche di dati di uffici giudiziari (ABROGATO*)

[1. Nei casi in cui l’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado può acquisire in conformità alle vigenti disposizioni processuali dati, informazioni, atti e documenti da soggetti pubblici, l’acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tale fine gli uffici giudiziari possono avvalersi delle convenzioni-tipo stipulate dal Ministero della giustizia con soggetti pubblici, volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11 del presente codice.]

(*) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intero Capo I. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 49. Disposizioni di attuazione (ABROGATO*)

[1. Con decreto del Ministro della giustizia sono adottate, anche ad integrazione del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334, le disposizioni regolamentari necessarie per l’attuazione dei principi del presente codice nella materia penale e civile.]

(*) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intero Capo I. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Capo II Minori

Art. 50. Notizie o immagini relative a minori (*)

1. Il divieto di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l’identificazione di un minore si osserva anche in caso di coinvolgimento a qualunque titolo del minore in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale.

(*) Comma così modificato dall’ art. 3, comma 2, lett. b), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Capo III Informatica giuridica

Art. 51. Principi generali

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni processuali concernenti la visione e il rilascio di estratti e di copie di atti e documenti, i dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado sono resi accessibili a chi vi abbia interesse anche mediante reti di comunicazione elettronica, ivi compreso il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet.

2. Le sentenze e le altre decisioni dell’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado depositate in cancelleria o segreteria sono rese accessibili anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet, osservando le cautele previste dal presente capo.

Art. 52. Dati identificativi degli interessati 

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali dell’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado, l’interessato può chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell’ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull’originale della sentenza o del provvedimento, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, l’indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento. (*)

2. Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede in calce con decreto, senza ulteriori formalità, l’autorità che pronuncia la sentenza o adotta il provvedimento. La medesima autorità può disporre d’ufficio che sia apposta l’annotazione di cui al comma 1, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, all’atto del deposito della sentenza o provvedimento, la cancelleria o segreteria vi appone e sottoscrive anche con timbro la seguente annotazione, recante l’indicazione degli estremi del presente articolo: “In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di…..”.

4. In caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze o di altri provvedimenti recanti l’annotazione di cui al comma 2, o delle relative massime giuridiche, è omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell’interessato.

5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 734-bis del codice penale relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali dell’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere in ogni caso, anche in mancanza dell’annotazione di cui al comma 2, le generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l’identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di deposito di lodo ai sensi dell’articolo 825 del codice di procedura civile. La parte può formulare agli arbitri la richiesta di cui al comma 1 prima della pronuncia del lodo e gli arbitri appongono sul lodo l’annotazione di cui al comma 3, anche ai sensi del comma 2. Il collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici ai sensi dell’articolo 209 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, provvede in modo analogo in caso di richiesta di una parte. (**)

7. Fuori dei casi indicati nel presente articolo è ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali. 

(*) Comma così modificato dall’ art. 3, comma 2, lett. c), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
(**) Comma così modificato dall’ art. 3, comma 2, lett. c), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Titolo II Trattamenti da parte di forze di polizia

Capo I Profili generali

Art. 53. Ambito applicativo e titolari dei trattamenti (*)

[1. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per finalità di polizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati all’esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria, svolti, ai sensi del codice di procedura penale, per la prevenzione e repressione dei reati.

2.  Ai trattamenti di dati personali previsti da disposizioni di legge, di regolamento, nonché individuati dal decreto di cui al comma 3, effettuati dal Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a confluirvi, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici nell’esercizio delle attribuzioni conferite da disposizioni di legge o di regolamento non si applicano, se il trattamento è effettuato per finalità di polizia, le seguenti disposizioni del codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;
b) articoli da 145 a 151.

3. Con decreto adottato dal Ministro dell’interno, previa comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati, nell’allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 2 effettuati con strumenti elettronici e i relativi titolari.]

(*) Articolo così sostituito dall’art. 7, comma 1, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43 e in seguito abrogato dall’ art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51.

Art. 54. Modalità di trattamento e flussi di dati (*)

[1. Nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza o le forze di polizia possono acquisire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri soggetti, l’acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11. Le convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero dell’interno, su conforme parere del Garante, e stabiliscono le modalità dei collegamenti e degli accessi anche al fine di assicurare l’accesso selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle finalità di cui all’articolo 53.

2. I dati trattati per le finalità di cui al medesimo articolo 53 sono conservati separatamente da quelli registrati per finalità amministrative che non richiedono il loro utilizzo.

3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 11, il Centro elaborazioni dati di cui all’articolo 53 assicura l’aggiornamento periodico e la pertinenza e non eccedenza dei dati personali trattati anche attraverso interrogazioni autorizzate del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, o di altre banche di dati di forze di polizia, necessarie per le finalità di cui all’articolo 53.

4. Gli organi, uffici e comandi di polizia verificano periodicamente i requisiti di cui all’articolo 11 in riferimento ai dati trattati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, e provvedono al loro aggiornamento anche sulla base delle procedure adottate dal Centro elaborazioni dati ai sensi del comma 3, o, per i trattamenti effettuati senza l’ausilio di strumenti elettronici, mediante annotazioni o integrazioni dei documenti che li contengono].

(*) Articolo abrogato dall’ art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51.

Art. 55. Particolari tecnologie (ABROGATO*)

[1. Il trattamento di dati personali che implica maggiori rischi di un danno all’interessato, con particolare riguardo a banche di dati genetici o biometrici, a tecniche basate su dati relativi all’ubicazione, a banche di dati basate su particolari tecniche di elaborazione delle informazioni e all’introduzione di particolari tecnologie, è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell’interessato prescritti ai sensi dell’articolo 17 sulla base di preventiva comunicazione ai sensi dell’articolo 39].

(1) Articolo abrogato dall’ art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51.

Art. 56. Tutela dell’interessato (*)

[Le disposizioni di cui all’articolo 10, commi 3, 4 e 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, si applicano anche, oltre che ai dati destinati a confluire nel Centro elaborazione dati di cui all’articolo 53, a dati trattati con l’ausilio di strumenti elettronici da organi, uffici o comandi di polizia].

(*) Articolo abrogato dall’ art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51.

Art. 57. Disposizioni di attuazione (*)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sono individuate le modalità di attuazione dei principi del presente codice relativamente al trattamento dei dati effettuato per le finalità di cui all’articolo 53 dal Centro elaborazioni dati e da organi, uffici o comandi di polizia, anche ad integrazione e modifica del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, e in attuazione della Raccomandazione R (87) 15 del Consiglio d’Europa del 17 settembre 1987, e successive modificazioni. Le modalità sono individuate con particolare riguardo:

a) al principio secondo cui la raccolta dei dati è correlata alla specifica finalità perseguita, in relazione alla prevenzione di un pericolo concreto o alla repressione di reati, in particolare per quanto riguarda i trattamenti effettuati per finalità di analisi;

b) all’aggiornamento periodico dei dati, anche relativi a valutazioni effettuate in base alla legge, alle diverse modalità relative ai dati trattati senza l’ausilio di strumenti elettronici e alle modalità per rendere conoscibili gli aggiornamenti da parte di altri organi e uffici cui i dati sono stati in precedenza comunicati;

c) ai presupposti per effettuare trattamenti per esigenze temporanee o collegati a situazioni particolari, anche ai fini della verifica dei requisiti dei dati ai sensi dell’articolo 11, dell’individuazione delle categorie di interessati e della conservazione separata da altri dati che non richiedono il loro utilizzo;

d) all’individuazione di specifici termini di conservazione dei dati in relazione alla natura dei dati o agli strumenti utilizzati per il loro trattamento, nonché alla tipologia dei procedimenti nell’ambito dei quali essi sono trattati o i provvedimenti sono adottati;

e) alla comunicazione ad altri soggetti, anche all’estero o per l’esercizio di un diritto o di un interesse legittimo, e alla loro diffusione, ove necessaria in conformità alla legge;

f) all’uso di particolari tecniche di elaborazione e di ricerca delle informazioni, anche mediante il ricorso a sistemi di indice.

(*) Per l’abrogazione del presente articolo, a decorrere dall’8 giugno 2019, vedi l’ art. 49, comma 2, D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51. Successivamente, a norma dell’ art. 9, comma 1, D.L. 14 giugno 2019, n. 53, il presente articolo ha ripreso vigenza dalla data del 15 giugno 2019 e fino al 31 dicembre 2019.

Titolo III Difesa e sicurezza dello stato

Capo I Profili generali

Art. 58. Trattamenti di dati personali per fini di sicurezza nazionale o difesa (*)

1. Ai trattamenti di dati personali effettuati dagli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, sulla base dell’articolo 26 della predetta legge o di altre disposizioni di legge o regolamento, ovvero relativi a dati coperti da segreto di Stato ai sensi degli articoli 39 e seguenti della medesima legge, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 160, comma 4, nonché, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 8, 15, 16, 18, 25, 37, 41, 42 e 43 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato, in base ad espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il trattamento, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, nonché quelle di cui agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

3. Con uno o più regolamenti sono individuate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, in riferimento alle tipologie di dati, di interessati, di operazioni di trattamento eseguibili e di persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile ai sensi dell’articolo 2-quaterdecies, anche in relazione all’aggiornamento e alla conservazione. I regolamenti, negli ambiti di cui al comma 1, sono adottati ai sensi dell’articolo 43 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e, negli ambiti di cui al comma 2, sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti.

4. Con uno o più regolamenti adottati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa, sono disciplinate le misure attuative del presente decreto in materia di esercizio delle funzioni di difesa e sicurezza nazionale da parte delle Forze armate.

(*) Articolo così sostituito dall’ art. 4, comma 1, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Titolo IV Trattamenti in ambito pubblico

Capo I Accesso a documenti amministrativi

Art. 59. Accesso a documenti amministrativi e accesso civico (*)

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 60, i presupposti, le modalità, i limiti per l’esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. (**)

1-bis. I presupposti, le modalità e i limiti per l’esercizio del diritto di accesso civico restano disciplinati dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. (***)

(*) Rubrica così modificata dall’ art. 5, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
(**) Comma così modificato dall’ art. 5, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
(***) Comma aggiunto dall’ art. 5, comma 1, lett. a), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 60. Dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale (*)

1. Quando il trattamento concerne dati genetici, relativi alla salute, alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, è di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale.

(*) Articolo così sostituito dall’ art. 5, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Capo II Registri pubblici e albi professionali

Art. 61. Utilizzazione di dati pubblici e regole deontologiche (*)

1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 2-quater, l’adozione di regole deontologiche per il trattamento dei dati personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici, anche individuando i casi in cui deve essere indicata la fonte di acquisizione dei dati e prevedendo garanzie appropriate per l’associazione di dati provenienti da più archivi, tenendo presenti le pertinenti Raccomandazioni del Consiglio d’Europa. (**)

2. Agli effetti dell’applicazione del presente codice i dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento, che devono essere inseriti in un albo professionale in conformità alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell’articolo 2-ter del presente codice, anche mediante reti di comunicazione elettronica. Può essere altresì menzionata l’esistenza di provvedimenti che a qualsiasi titolo incidono sull’esercizio della professione. (**)

3. L’ordine o collegio professionale può, a richiesta della persona iscritta nell’albo che vi ha interesse, integrare i dati di cui al comma 2 con ulteriori dati pertinenti e non eccedenti in relazione all’attività professionale.

4. A richiesta dell’interessato l’ordine o collegio professionale può altresì fornire a terzi notizie o informazioni relative, in particolare, a speciali qualificazioni professionali non menzionate nell’albo, ovvero alla disponibilità ad assumere incarichi o a ricevere materiale informativo a carattere scientifico inerente anche a convegni o seminari. 

(*) Rubrica così modificata dall’ art. 5, comma 1, lett. c), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
(**) Comma così sostituito dall’ art. 5, comma 1, lett. c), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Capo III Stato civile, anagrafe e liste elettorali (ABROGATO*)

(*) Capo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 62. Dati sensibili e giudiziari (ABROGATO*)

[1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative alla tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all’estero, e delle liste elettorali, nonché al rilascio di documenti di riconoscimento o al cambiamento delle generalità.] 

(*) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intero Capo III. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 63. Consultazione di atti (ABROGATO*)

[1. Gli atti dello stato civile conservati negli Archivi di Stato sono consultabili nei limiti previsti dall’articolo 107 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.]

(*) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intero Capo III. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Capo IV Finalità di rilevante interesse pubblico (ABROGATO*)

(*) Capo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 64. Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero (ABROGATO*)

[1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di cittadinanza, di immigrazione, di asilo, di condizione dello straniero e del profugo e sullo stato di rifugiato.

2. Nell’ambito delle finalità di cui al comma 1 è ammesso, in particolare, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari indispensabili:

a) al rilascio e al rinnovo di visti, permessi, attestazioni, autorizzazioni e documenti anche sanitari;

b) al riconoscimento del diritto di asilo o dello stato di rifugiato, o all’applicazione della protezione temporanea e di altri istituti o misure di carattere umanitario, ovvero all’attuazione di obblighi di legge in materia di politiche migratorie;

c) in relazione agli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori, ai ricongiungimenti, all’applicazione delle norme vigenti in materia di istruzione e di alloggio, alla partecipazione alla vita pubblica e all’integrazione sociale.

3. Il presente articolo non si applica ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati in esecuzione degli accordi e convenzioni di cui all’articolo 154, comma 2, lettere a) e b), o comunque effettuati per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad espressa disposizione di legge che prevede specificamente il trattamento.]

(*) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intero Capo IV. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 65. Diritti politici e pubblicità dell’attività di organi (ABROGATO*)

[1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di:

a) elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti politici, nel rispetto della segretezza del voto, nonché di esercizio del mandato degli organi rappresentativi o di tenuta degli elenchi dei giudici popolari;

b) documentazione dell’attività istituzionale di organi pubblici.

2. I trattamenti dei dati sensibili e giudiziari per le finalità di cui al comma 1 sono consentiti per eseguire specifici compiti previsti da leggi o da regolamenti fra i quali, in particolare, quelli concernenti:

a) lo svolgimento di consultazioni elettorali e la verifica della relativa regolarità;

b) le richieste di referendum, le relative consultazioni e la verifica delle relative regolarità;

c) l’accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza, o di rimozione o sospensione da cariche pubbliche, ovvero di sospensione o di scioglimento degli organi;

d) l’esame di segnalazioni, petizioni, appelli e di proposte di legge di iniziativa popolare, l’attività di commissioni di inchiesta, il rapporto con gruppi politici;

e) la designazione e la nomina di rappresentanti in commissioni, enti e uffici.

3. Ai fini del presente articolo, è consentita la diffusione dei dati sensibili e giudiziari per le finalità di cui al comma 1, lettera a), in particolare con riguardo alle sottoscrizioni di liste, alla presentazione delle candidature, agli incarichi in organizzazioni o associazioni politiche, alle cariche istituzionali e agli organi eletti.

4. Ai fini del presente articolo, in particolare, è consentito il trattamento di dati sensibili e giudiziari indispensabili:

a) per la redazione di verbali e resoconti dell’attività di assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o assembleari;

b) per l’esclusivo svolgimento di una funzione di controllo, di indirizzo politico o di sindacato ispettivo e per l’accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per esclusive finalità direttamente connesse all’espletamento di un mandato elettivo.

5. I dati sensibili e giudiziari trattati per le finalità di cui al comma 1 possono essere comunicati e diffusi nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Non è comunque consentita la divulgazione dei dati sensibili e giudiziari che non risultano indispensabili per assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell’attività istituzionale, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.]

(*) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intero Capo IV. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 66. Materia tributaria e doganale (ABROGATO*)

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le attività dei soggetti pubblici dirette all’ applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni in materia di tributi, in relazione ai contribuenti, ai sostituti e ai responsabili di imposta, nonché in materia di deduzioni e detrazioni e per l’applicazione delle disposizioni la cui esecuzione è affidata alle dogane.

2. Si considerano inoltre di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le attività dirette, in materia di imposte, alla prevenzione e repressione delle violazioni degli obblighi e alla adozione dei provvedimenti previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché al controllo e alla esecuzione forzata dell’esatto adempimento di tali obblighi, alla effettuazione dei rimborsi, alla destinazione di quote d’imposta, e quelle dirette alla gestione ed alienazione di immobili statali, all’inventario e alla qualificazione degli immobili e alla conservazione dei registri immobiliari.

(*) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intero Capo IV. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 67. Attività di controllo e ispettive (ABROGATO*)

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di:

a) verifica della legittimità, del buon andamento, dell’imparzialità dell’attività amministrativa, nonché della rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti;

b) accertamento, nei limiti delle finalità istituzionali, con riferimento a dati sensibili e giudiziari relativi ad esposti e petizioni, ovvero ad atti di controllo o di sindacato ispettivo di cui all’articolo 65, comma 4.

(*) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intero Capo IV. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 68. Benefici economici ed abilitazioni (ABROGATO*)

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni.

2. Si intendono ricompresi fra i trattamenti regolati dal presente articolo anche quelli indispensabili in relazione:

a) alle comunicazioni, certificazioni ed informazioni previste dalla normativa antimafia;

b) alle elargizioni di contributi previsti dalla normativa in materia di usura e di vittime di richieste estorsive;

c) alla corresponsione delle pensioni di guerra o al riconoscimento di benefici in favore di perseguitati politici e di internati in campo di sterminio e di loro congiunti;

d) al riconoscimento di benefici connessi all’invalidità civile;

e) alla concessione di contributi in materia di formazione professionale;

f) alla concessione di contributi, finanziamenti, elargizioni ed altri benefici previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria, anche in favore di associazioni, fondazioni ed enti;

g) al riconoscimento di esoneri, agevolazioni o riduzioni tariffarie o economiche, franchigie, o al rilascio di concessioni anche radiotelevisive, licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri titoli abilitativi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.

3. Il trattamento può comprendere la diffusione nei soli casi in cui ciò è indispensabile per la trasparenza delle attività indicate nel presente articolo, in conformità alle leggi, e per finalità di vigilanza e di controllo conseguenti alle attività medesime, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

(*) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intero Capo IV. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 69. Onorificenze, ricompense e riconoscimenti (ABROGATO*)

[1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di conferimento di onorificenze e ricompense, di riconoscimento della personalità giuridica di associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, di accertamento dei requisiti di onorabilità e di professionalità per le nomine, per i profili di competenza del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali, nonché di rilascio e revoca di autorizzazioni o abilitazioni, di concessione di patrocini, patronati e premi di rappresentanza, di adesione a comitati d’onore e di ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali.]

(*) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intero Capo IV. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018. 

Art. 70. Volontariato e obiezione di coscienza (ABROGATO*)

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi dell’articolo 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di rapporti tra i soggetti pubblici e le organizzazioni di volontariato, in particolare per quanto riguarda l’elargizione di contributi finalizzati al loro sostegno, la tenuta di registri generali delle medesime organizzazioni e la cooperazione internazionale.

2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico le finalità di applicazione della legge 8 luglio 1998, n. 230, e delle altre disposizioni di legge in materia di obiezione di coscienza.

(*) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intero Capo IV. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 71. Attività sanzionatorie e di tutela (ABROGATO*)

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità:

a) di applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative e ricorsi;

b) volte a far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria, anche da parte di un terzo, anche ai sensi dell’articolo 391-quater del codice di procedura penale, o direttamente connesse alla riparazione di un errore giudiziario o in caso di violazione del termine ragionevole del processo o di un’ingiusta restrizione della libertà personale.

2. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se il diritto da far valere o difendere, di cui alla lettera b) del comma 1, è di rango almeno pari a quello dell’interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

(*) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intero Capo IV. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 72. Rapporti con enti di culto (ABROGATO*)

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative allo svolgimento dei rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni religiose e comunità religiose.

(*) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intero Capo IV. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 73. Altre finalità in ambito amministrativo e sociale (ABROGATO*)

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell’ambito delle attività che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità socio-assistenziali, con particolare riferimento a:

a) interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in favore di giovani o di altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico o familiare;

b) interventi anche di rilievo sanitario in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto;

c) assistenza nei confronti di minori, anche in relazione a vicende giudiziarie;

d) indagini psico-sociali relative a provvedimenti di adozione anche internazionale;

e) compiti di vigilanza per affidamenti temporanei;

f) iniziative di vigilanza e di sostegno in riferimento al soggiorno di nomadi;

g) interventi in tema di barriere architettoniche.

2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell’ambito delle attività che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità:

a) di gestione di asili nido;

b) concernenti la gestione di mense scolastiche o la fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico;

c) ricreative o di promozione della cultura e dello sport, con particolare riferimento all’organizzazione di soggiorni, mostre, conferenze e manifestazioni sportive o all’uso di beni immobili o all’occupazione di suolo pubblico;

d) di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

e) relative alla leva militare;

f) di polizia amministrativa anche locale, salvo quanto previsto dall’articolo 53, con particolare riferimento ai servizi di igiene, di polizia mortuaria e ai controlli in materia di ambiente, tutela delle risorse idriche e difesa del suolo;

g) degli uffici per le relazioni con il pubblico;

h) in materia di protezione civile;

i) di supporto al collocamento e all’avviamento al lavoro, in particolare a cura di centri di iniziativa locale per l’occupazione e di sportelli-lavoro;

l) dei difensori civici regionali e locali.

(*) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intero Capo IV. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018. 

Capo V Particolari contrassegni (ABROGATO*)

(*) Capo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 74. Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici (ABROGATO*)

[1. I contrassegni rilasciati a qualunque titolo per la circolazione e la sosta di veicoli a servizio di persone invalide, ovvero per il transito e la sosta in zone a traffico limitato, e che devono essere esposti su veicoli, contengono i soli dati indispensabili ad individuare l’autorizzazione rilasciata e senza l’apposizione di diciture dalle quali puo’ essere individuata la persona fisica interessata.

2. Per fini di cui al comma 1, le generalita’ e l’indirizzo della persona fisica interessata sono riportati sui contrassegni con modalita’ che non consentono la loro diretta visibilita’ se non in caso di richiesta di esibizione o di necessita’ di accertamento.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di fissazione a qualunque titolo di un obbligo di esposizione sui veicoli di copia del libretto di circolazione o di altro documento.

4. Per il trattamento dei dati raccolti mediante impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici ed alle zone a traffico limitato continuano, altresì, ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250.]

(*) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intero Capo V. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Titolo V Trattamento di dati personali in ambito sanitario

Capo I Principi generali

Art. 75. Specifiche condizioni in ambito sanitario (*)

1. Il trattamento dei dati personali effettuato per finalità di tutela della salute e incolumità fisica dell’interessato o di terzi o della collettività deve essere effettuato ai sensi dell’articolo 9, paragrafi 2, lettere h) ed i), e 3 del regolamento, dell’articolo 2-septies del presente codice, nonché nel rispetto delle specifiche disposizioni di settore.

(*) Articolo così sostituito dall’ art. 6, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 76. Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari pubblici (ABROGATO*)

[1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, anche nell’ambito di un’attività di rilevante interesse pubblico ai sensi dell’articolo 85, trattano i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute: 

a) con il consenso dell’interessato e anche senza l’autorizzazione del Garante, se il trattamento riguarda dati e operazioni indispensabili per perseguire una finalità di tutela della salute o dell’incolumità fisica dell’interessato; 

b) anche senza il consenso dell’interessato e previa autorizzazione del Garante, se la finalità di cui alla lettera a) riguarda un terzo o la collettività.

2. Nei casi di cui al comma 1 il consenso può essere prestato con le modalità semplificate di cui al capo II.

3. Nei casi di cui al comma 1 l’autorizzazione del Garante è rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanità.]

(*) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Capo II Modalità particolari per informare l’interessato e per il trattamento dei dati personali (*)

(*) Rubrica così sostituita dall’ art. 6, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Precedentemente, la rubrica era la seguente: «Modalità semplificate per informativa e consenso».

Art. 77. Modalità particolari (*)

1. Le disposizioni del presente titolo individuano modalità particolari utilizzabili dai soggetti di cui al comma 2:

a) per informare l’interessato ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento;

b) per il trattamento dei dati personali.

2. Le modalità di cui al comma 1 sono applicabili:

a) dalle strutture pubbliche e private, che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie e dagli esercenti le professioni sanitarie;

b) dai soggetti pubblici indicati all’articolo 80.

(*) Articolo così sostituito dall’ art. 6, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 78. Informazioni del medico di medicina generale o del pediatra (*)

1. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta informano l’interessato relativamente al trattamento dei dati personali, in forma chiara e tale da rendere agevolmente comprensibili gli elementi indicati negli articoli 13 e 14 del Regolamento. (**)

2. Le informazioni possono essere fornite per il complessivo trattamento dei dati personali necessario per attività di diagnosi, assistenza e terapia sanitaria, svolte dal medico o dal pediatra a tutela della salute o dell’incolumità fisica dell’interessato, su richiesta dello stesso o di cui questi è informato in quanto effettuate nel suo interesse. (***)

3. Le informazioni possono riguardare, altresì, dati personali eventualmente raccolti presso terzi e sono fornite preferibilmente per iscritto. (****)

4. Le informazioni, se non è diversamente specificato dal medico o dal pediatra, riguardano anche il trattamento di dati correlato a quello effettuato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, effettuato da un professionista o da altro soggetto, parimenti individuabile in base alla prestazione richiesta, che: (*V)

a) sostituisce temporaneamente il medico o il pediatra;

b) fornisce una prestazione specialistica su richiesta del medico e del pediatra;

c) può trattare lecitamente i dati nell’ambito di un’attività professionale prestata in forma associata;

d) fornisce farmaci prescritti;

e) comunica dati personali al medico o pediatra in conformità alla disciplina applicabile.

5. Le informazioni rese ai sensi del presente articolo evidenziano analiticamente eventuali trattamenti di dati personali che presentano rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell’interessato, in particolare in caso di trattamenti effettuati: (*VI)

a) per fini di ricerca scientifica anche nell’ambito di sperimentazioni cliniche, in conformità alle leggi e ai regolamenti, ponendo in particolare evidenza che il consenso, ove richiesto, è manifestato liberamente; (*VII)

b) nell’ambito della teleassistenza o telemedicina;

c) per fornire altri beni o servizi all’interessato attraverso una rete di comunicazione elettronica;

c-bis) ai fini dell’implementazione del fascicolo sanitario elettronico di cui all’articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; (*VIII)

c-ter) ai fini dei sistemi di sorveglianza e dei registri di cui all’articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (*VIII).

(*) Rubrica così modificata dall’ art. 6, comma 1, lett. d), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
(**) Comma così modificato dall’ art. 6, comma 1, lett. d), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
(***) Comma così modificato dall’ art. 6, comma 1, lett. d), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
(****) Comma così sostituito dall’ art. 6, comma 1, lett. d), n. 4), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
(*V) Alinea così modificato dall’ art. 6, comma 1, lett. d), n. 5), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
(*VI) Alinea così modificato dall’ art. 6, comma 1, lett. d), nn. 6.1) e 6.2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
(*VII) Lettera così sostituita dall’ art. 6, comma 1, lett. d), n. 6.3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
(*VIII) Lettera aggiunta dall’ art. 6, comma 1, lett. d), n. 6.4), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 79. Informazioni da parte di strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie (*)

1. Le strutture pubbliche e private, che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie possono avvalersi delle modalità particolari di cui all’articolo 78 in riferimento ad una pluralità di prestazioni erogate anche da distinti reparti ed unità della stessa struttura o di sue articolazioni ospedaliere o territoriali specificamente identificate. (**)

2. Nei casi di cui al comma 1 la struttura o le sue articolazioni annotano l’avvenuta informazione con modalità uniformi e tali da permettere una verifica al riguardo da parte di altri reparti ed unità che, anche in tempi diversi, trattano dati relativi al medesimo interessato. (***)

3. Le modalità particolari di cui all’articolo 78 possono essere utilizzate in modo omogeneo e coordinato in riferimento all’insieme dei trattamenti di dati personali effettuati nel complesso delle strutture facenti capo alle aziende sanitarie. (****)

4. Sulla base di adeguate misure organizzative in applicazione del comma 3, le modalità particolari possono essere utilizzate per più trattamenti di dati effettuati nei casi di cui al presente articolo e dai soggetti di cui all’articolo 80. (*V

(*) Rubrica così sostituita dall’ art. 6, comma 1, lett. e), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
(**) Comma così sostituito dall’ art. 6, comma 1, lett. e), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
(***) Comma così modificato dall’ art. 6, comma 1, lett. e), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
(****) Comma così modificato dall’ art. 6, comma 1, lett. e), n. 4), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
(*V) Comma così modificato dall’ art. 6, comma 1, lett. e), n. 5), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 80. Informazioni da parte di altri soggetti (*)

1. Nel fornire le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento, oltre a quanto previsto dall’articolo 79, possono avvalersi della facoltà di fornire un’unica informativa per una pluralità di trattamenti di dati effettuati, a fini amministrativi e in tempi diversi, rispetto a dati raccolti presso l’interessato e presso terzi, i competenti servizi o strutture di altri soggetti pubblici, diversi da quelli di cui al predetto articolo 79, operanti in ambito sanitario o della protezione e sicurezza sociale.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono integrate con appositi e idonei cartelli ed avvisi agevolmente visibili al pubblico, affissi e diffusi anche nell’ambito di pubblicazioni istituzionali e mediante reti di comunicazione elettronica, in particolare per quanto riguarda attività amministrative effettuate per motivi di interesse pubblico rilevante che non richiedono il consenso degli interessati.

(*) Articolo così sostituito dall’ art. 6, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 81. Prestazione del consenso (*)

1. Il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, nei casi in cui è necessario ai sensi del presente codice o di altra disposizione di legge, può essere manifestato con un’unica dichiarazione, anche oralmente. In tal caso il consenso è documentato, anziché con atto scritto dell’interessato, con annotazione dell’esercente la professione sanitaria o dell’organismo sanitario pubblico, riferita al trattamento di dati effettuato da uno o più soggetti e all’informativa all’interessato, nei modi indicati negli articoli 78, 79 e 80.

2. Quando il medico o il pediatra fornisce l’informativa per conto di più professionisti ai sensi dell’articolo 78, comma 4, oltre quanto previsto dal comma 1, il consenso è reso conoscibile ai medesimi professionisti con adeguate modalità, anche attraverso menzione, annotazione o apposizione di un bollino o tagliando su una carta elettronica o sulla tessera sanitaria, contenente un richiamo al medesimo articolo 78, comma 4, e alle eventuali diverse specificazioni apposte all’informativa ai sensi del medesimo comma.

(*) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 82. Emergenze e tutela della salute e dell’incolumità fisica

1. Le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento possono essere rese senza ritardo, successivamente alla prestazione, nel caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica per la quale la competente autorità ha adottato un’ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. (*)

2. Tali informazioni possono altresì essere rese senza ritardo, successivamente alla prestazione, in caso di: (**)

a) impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere dell’interessato, quando non è possibile rendere le informazioni, nei casi previsti, a chi esercita legalmente la rappresentanza, ovvero a un prossimo congiunto, a un familiare, a un convivente o unito civilmente ovvero a un fiduciario ai sensi dell’articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 o, in loro assenza, al responsabile della struttura presso cui dimora l’interessato; (***)

b) rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o l’incolumità fisica dell’interessato.

3. Le informazioni di cui al comma 1 possono essere rese senza ritardo, successivamente alla prestazione, anche in caso di prestazione medica che può essere pregiudicata dal loro preventivo rilascio, in termini di tempestività o efficacia. (****)

4. Dopo il raggiungimento della maggiore età le informazioni sono fornite all’interessato nel caso in cui non siano state fornite in precedenza. (*V)

(*) Comma così modificato dall’ art. 6, comma 1, lett. g), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
(**) Alinea così modificato dall’ art. 6, comma 1, lett. g), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
(***) Lettera così sostituita dall’ art. 6, comma 1, lett. g), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
(****) Comma così modificato dall’ art. 6, comma 1, lett. g), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
(*V) Comma così modificato dall’ art. 6, comma 1, lett. g), n. 4), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 83. Altre misure per il rispetto dei diritti degli interessati (**)

1. I soggetti di cui agli articoli 78, 79 e 80 adottano idonee misure per garantire, nell’organizzazione delle prestazioni e dei servizi, il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, nonché del segreto professionale, fermo restando quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di modalità di trattamento dei dati sensibili e di misure minime di sicurezza.

2. Le misure di cui al comma 1 comprendono, in particolare:

a) soluzioni volte a rispettare, in relazione a prestazioni sanitarie o ad adempimenti amministrativi preceduti da un periodo di attesa all’interno di strutture, un ordine di precedenza e di chiamata degli interessati prescindendo dalla loro individuazione nominativa;

b) l’istituzione di appropriate distanze di cortesia, tenendo conto dell’eventuale uso di apparati vocali o di barriere;

c) soluzioni tali da prevenire, durante colloqui, l’indebita conoscenza da parte di terzi di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute;

d) cautele volte ad evitare che le prestazioni sanitarie, ivi compresa l’eventuale documentazione di anamnesi, avvenga in situazioni di promiscuità derivanti dalle modalità o dai locali prescelti;

e) il rispetto della dignità dell’interessato in occasione della prestazione medica e in ogni operazione di trattamento dei dati;

f) la previsione di opportuni accorgimenti volti ad assicurare che, ove necessario, possa essere data correttamente notizia o conferma anche telefonica, ai soli terzi legittimati, di una prestazione di pronto soccorso;

g) la formale previsione, in conformità agli ordinamenti interni delle strutture ospedaliere e territoriali, di adeguate modalità per informare i terzi legittimati in occasione di visite sulla dislocazione degli interessati nell’ambito dei reparti, informandone previamente gli interessati e rispettando eventuali loro contrarie manifestazioni legittime di volontà;

h) la messa in atto di procedure, anche di formazione del personale, dirette a prevenire nei confronti di estranei un’esplicita correlazione tra l’interessato e reparti o strutture, indicativa dell’esistenza di un particolare stato di salute;

i) la sottoposizione degli incaricati che non sono tenuti per legge al segreto professionale a regole di condotta analoghe al segreto professionale.

2-bis. Le misure di cui al comma 2 non si applicano ai soggetti di cui all’articolo 78, che ottemperano alle disposizioni di cui al comma 1 secondo modalità adeguate a garantire un rapporto personale e fiduciario con gli assistiti, nel rispetto del codice di deontologia sottoscritto ai sensi dell’articolo 12. (*)

(*) Comma aggiunto dal D.L. 29 marzo 2004, n. 81, convertito con L. 26 maggio 2004, n. 138.
(**) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 84. Comunicazione di dati all’interessato (ABROGATO*)

1. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all’interessato o ai soggetti di cui all’articolo 82, comma 2, lettera a), da parte di esercenti le professioni sanitarie ed organismi sanitari, solo per il tramite di un medico designato dall’interessato o dal titolare. Il presente comma non si applica in riferimento ai dati personali forniti in precedenza dal medesimo interessato.

2. Il titolare o il responsabile possono autorizzare per iscritto esercenti le professioni sanitarie diversi dai medici, che nell’esercizio dei propri compiti intrattengono rapporti diretti con i pazienti e sono incaricati di trattare dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, a rendere noti i medesimi dati all’interessato o ai soggetti di cui all’articolo 82, comma 2, lettera a). L’atto di incarico individua appropriatemodalità e cautele rapportate al contesto nel quale è effettuato il trattamento di dati.

(*) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Capo III Finalità di rilevante interesse pubblico (ABROGATO*)

(*) Capo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. b), n. 4), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018. 

Art. 85. Compiti del Servizio sanitario nazionale (ABROGATO*)

[1. Fuori dei casi di cui al comma 2, si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità che rientrano nei compiti del Servizio sanitario nazionale e degli altri organismi sanitari pubblici relative alle seguenti attività:

a) attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale, ivi compresa l’assistenza degli stranieri in Italia e dei cittadini italiani all’estero, nonché di assistenza sanitaria erogata al personale navigante ed aeroportuale;

b) programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria;

c) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione all’immissione in commercio e all’importazione di medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria;

d) attività certificatorie;

e) l’applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza e salute della popolazione;

f) le attività amministrative correlate ai trapianti d’organo e di tessuti, nonché alle trasfusioni di sangue umano, anche in applicazione della legge 4 maggio 1990, n. 107;

g) instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l’amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio sanitario nazionale.

2. Il comma 1 non si applica ai trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute effettuati da esercenti le professioni sanitarie o da organismi sanitari pubblici per finalità di tutela della salute o dell’incolumità fisica dell’interessato, di un terzo o della collettività, per i quali si osservano le disposizioni relative al consenso dell’interessato o all’autorizzazione del Garante ai sensi dell’articolo 76.

3. All’identificazione dei tipi di dati idonei a rivelare lo stato di salute e di operazioni su essi eseguibili è assicurata ampia pubblicità, anche tramite affissione di una copia o di una guida illustrativa presso ciascuna azienda sanitaria e presso gli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.

4. Il trattamento di dati identificativi dell’interessato è lecito da parte dei soli soggetti che perseguono direttamente le finalità di cui al comma 1. L’utilizzazione delle diverse tipologie di dati è consentita ai soli incaricati, preposti, caso per caso, alle specifiche fasi delle attività di cui al medesimo comma, secondo il principio dell’indispensabilità dei dati di volta in volta trattati.]

(*) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. b), n. 4), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intero Capo III. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018. 

Art. 86. Altre finalità di rilevante interesse pubblico (ABROGATO*)

1. Fuori dei casi di cui agli articoli 76 e 85, si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità, perseguite mediante trattamento di dati sensibili e giudiziari, relative alle attività amministrative correlate all’applicazione della disciplina in materia di:

a) tutela sociale della maternità e di interruzione volontaria della gravidanza, con particolare riferimento a quelle svolte per la gestione di consultori familiari e istituzioni analoghe, per l’informazione, la cura e la degenza delle madri, nonché per gli interventi di interruzione della gravidanza;

b) stupefacenti e sostanze psicotrope, con particolare riferimento a quelle svolte al fine di assicurare, anche avvalendosi di enti ed associazioni senza fine di lucro, i servizi pubblici necessari per l’assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, gli interventi anche di tipo preventivo previsti dalle leggi e l’applicazione delle misure amministrative previste;

c) assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate effettuati, in particolare, al fine di:

1) accertare l’handicap ed assicurare la funzionalità dei servizi terapeutici e riabilitativi, di aiuto personale e familiare, nonché interventi economici integrativi ed altre agevolazioni;

2) curare l’integrazione sociale, l’educazione, l’istruzione e l’informazione alla famiglia del portatore di handicap, nonché il collocamento obbligatorio nei casi previsti dalla legge;

3) realizzare comunità-alloggio e centri socio riabilitativi;

4) curare la tenuta degli albi degli enti e delle associazioni ed organizzazioni di volontariato impegnati nel settore.

2. Ai trattamenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 85, comma 4.

(*) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. b), n. 4), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intero Capo III. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Capo IV Prescrizioni mediche

Art. 87. Medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale (ABROGATO*)

1. Le ricette relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale sono redatte secondo il modello di cui al comma 2, conformato in modo da permettere di risalire all’identità dell’interessato solo in caso di necessità connesse al controllo della correttezza della prescrizione, ovvero a fini di verifiche amministrative o per scopi epidemiologici e di ricerca, nel rispetto delle norme deontologiche applicabili.

2. Il modello cartaceo per le ricette di medicinali relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale, di cui agli allegati 1, 3, 5 e 6 del decreto del Ministro della sanità 11 luglio 1988, n. 350, e al capitolo 2, paragrafo 2.2.2. del relativo disciplinare tecnico, è integrato da un tagliando predisposto su carta o con tecnica di tipo copiativo e unito ai bordi delle zone indicate nel comma 3.

3. Il tagliando di cui al comma 2 è apposto sulle zone del modello predisposte per l’indicazione delle generalità e dell’indirizzo dell’assistito, in modo da consentirne la visione solo per effetto di una momentanea separazione del tagliando medesimo che risulti necessaria ai sensi dei commi 4 e 5.

4. Il tagliando può essere momentaneamente separato dal modello di ricetta, e successivamente riunito allo stesso, quando il farmacista lo ritiene indispensabile, mediante sottoscrizione apposta sul tagliando, per una effettiva necessità connessa al controllo della correttezza della prescrizione, anche per quanto riguarda la corretta fornitura del farmaco.

5. Il tagliando può essere momentaneamente separato nei modi di cui al comma 3 anche presso i competenti organi per fini di verifica amministrativa sulla correttezza della prescrizione, o da parte di soggetti legittimati a svolgere indagini epidemiologiche o di ricerca in conformità alla legge, quando è indispensabile per il perseguimento delle rispettive finalità.

6. Con decreto del Ministro della salute, sentito il Garante, può essere individuata una ulteriore soluzione tecnica diversa da quella indicata nel comma 1, basata sull’uso di una fascetta adesiva o su altra tecnica equipollente relativa anche a modelli non cartacei.

(*) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. b), n. 5), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018. 

Art. 88. Medicinali non a carico del Servizio sanitario nazionale (ABROGATO*)

[1. Nelle prescrizioni cartacee di medicinali soggetti a prescrizione ripetibile non a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale, le generalità dell’interessato non sono indicate.

2. Nei casi di cui al comma 1 il medico può indicare le generalità dell’interessato solo se ritiene indispensabile permettere di risalire alla sua identità, per un’effettiva necessità derivante dalle particolari condizioni del medesimo interessato o da una speciale modalità di preparazione o di utilizzazione.]

(*) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. b), n. 5), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 89. Casi particolari (ABROGATO**)

[1. Le disposizioni del presente capo non precludono l’applicazione di disposizioni normative che prevedono il rilascio di ricette che non identificano l’interessato o recanti particolari annotazioni, contenute anche nel decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94.

2. Nei casi in cui deve essere accertata l’identità dell’interessato ai sensi del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, le ricette sono conservate separatamente da ogni altro documento che non ne richiede l’utilizzo.

2-bis. Per i soggetti di cui all’articolo 78, l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 87, comma 3, e 88, comma 1, è subordinata ad un’esplicita richiesta dell’interessato. (*)]

(*) Comma aggiunto dal D.L. 29 marzo 2004, n. 81, convertito con L. 26 maggio 2004, n. 138.
(**) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. b), n. 5), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 89-bis. Prescrizioni di medicinali (*)

1. Per le prescrizioni di medicinali, laddove non è necessario inserire il nominativo dell’interessato, si adottano cautele particolari in relazione a quanto disposto dal Garante nelle misure di garanzia di cui all’articolo 2-septies, anche ai fini del controllo della correttezza della prescrizione ovvero per finalità amministrative o per fini di ricerca scientifica nel settore della sanità pubblica.

(*) Articolo inserito dall’ art. 6, comma 1, lett. h), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Capo V Dati genetici (ABROGATO*)

(*) Capo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. b), n. 6), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 90. Trattamento dei dati genetici e donatori di midollo osseo (ABROGATO*)

[1. Il trattamento dei dati genetici da chiunque effettuato è consentito nei soli casi previsti da apposita autorizzazione rilasciata dal Garante sentito il Ministro della salute, che acquisisce, a tal fine, il parere del Consiglio superiore di sanità.

2. L’autorizzazione di cui al comma 1 individua anche gli ulteriori elementi da includere nell’informativa ai sensi dell’articolo 13, con particolare riguardo alla specificazione delle finalità perseguite e dei risultati conseguibili anche in relazione alle notizie inattese che possono essere conosciute per effetto del trattamento dei dati e al diritto di opporsi al medesimo trattamento per motivi legittimi.

3. Il donatore di midollo osseo, ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 52, ha il diritto e il dovere di mantenere l’anonimato sia nei confronti del ricevente sia nei confronti di terzi.]

(*) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. b), n. 6), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intero Capo V. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Capo VI Disposizioni varie

Art. 91. Dati trattati mediante carte (ABROGATO*)

1. Il trattamento in ogni forma di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale eventualmente registrati su carte anche non elettroniche, compresa la carta nazionale dei servizi, o trattati mediante le medesime carte è consentito se necessario ai sensi dell’articolo 3, nell’osservanza di misure ed accorgimenti prescritti dal Garante nei modi di cui all’articolo 17.

(*) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. b), n. 7), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 92. Cartelle cliniche

1. Nei casi in cui strutture, pubbliche e private, che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie redigono e conservano una cartella clinica in conformità alla disciplina applicabile, sono adottati opportuni accorgimenti per assicurare la comprensibilità dei dati e per distinguere i dati relativi al paziente da quelli eventualmente riguardanti altri interessati, ivi comprese informazioni relative a nascituri. (*)

2. Eventuali richieste di presa visione o di rilascio di copia della cartella e dell’acclusa scheda di dimissione ospedaliera da parte di soggetti diversi dall’interessato possono essere accolte, in tutto o in parte, solo se la richiesta è giustificata dalla documentata necessità:

a) di esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera f), del Regolamento, di rango pari a quello dell’interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale; (**)

b) di tutelare, in conformità alla disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi, una situazione giuridicamente rilevante di rango pari a quella dell’interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale (***).

(*) Comma così modificato dall’ art. 6, comma 1, lett. i), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
(**) Lettera così modificata dall’ art. 6, comma 1, lett. i), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
(***) Lettera così modificata dall’ art. 6, comma 1, lett. i), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 93. Certificato di assistenza al parto

1. Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di assistenza al parto è sempre sostituito da una semplice attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita. Si osservano, altresì, le disposizioni dell’articolo 109.

2. Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento.

3. Durante il periodo di cui al comma 2 la richiesta di accesso al certificato o alla cartella può essere accolta relativamente ai dati relativi alla madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, osservando le opportune cautele per evitare che quest’ultima sia identificabile.

Art. 94. Banche di dati, registri e schedari in ambito sanitario (ABROGATO*)

[1. Il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute contenuti in banche di dati, schedari, archivi o registri tenuti in ambito sanitario, è effettuato nel rispetto dell’articolo 3 anche presso banche di dati, schedari, archivi o registri già istituiti alla data di entrata in vigore del presente codice e in riferimento ad accessi di terzi previsti dalla disciplina vigente alla medesima data, in particolare presso:

a) il registro nazionale dei casi di mesotelioma asbesto-correlati istituito presso l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (Ispesl), di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2002, n. 308;

b) la banca di dati in materia di sorveglianza della malattia di Creutzfeldt-Jakob o delle varianti e sindromi ad essa correlate, di cui al decreto del Ministro della salute in data 21 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 8 del 10 gennaio 2002;

c) il registro nazionale delle malattie rare di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro della sanità in data 18 maggio 2001, n. 279;

d) i registri dei donatori di midollo osseo istituiti in applicazione della legge 6 marzo 2001, n. 52;

e) gli schedari dei donatori di sangue di cui all’articolo 15 del decreto del Ministro della sanità in data 26 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2001.]

(*) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. b), n. 7), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Titolo VI Istruzione

Capo I Profili generali

Art. 95. Dati sensibili e giudiziari (ABROGATO*)

[1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di istruzione e di formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario, con particolare riferimento a quelle svolte anche in forma integrata.] 

(*) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. b), n. 7), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 96. Trattamento di dati relativi a studenti (*)

1. Al fine di agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale, anche all’estero, le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, i centri di formazione professionale regionale, le scuole private non paritarie nonché le istituzioni di alta formazione artistica e coreutica e le università statali o non statali legalmente riconosciute su richiesta degli interessati, possono comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti formativi, intermedi e finali, degli studenti e altri dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento, pertinenti in relazione alle predette finalità e indicati nelle informazioni rese agli interessati ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento. I dati possono essere successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità.

2. Resta ferma la disposizione di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sulla tutela del diritto dello studente alla riservatezza. Restano altresì ferme le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione dell’esito degli esami mediante affissione nell’albo dell’istituto e di rilascio di diplomi e certificati.

(1) Articolo così sostituito dall’ art. 7, comma 1, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Titolo VII Trattamenti a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici (*

(*) Rubrica così sostituita dall’ art. 8, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Precedentemente, la rubrica era la seguente: «Trattamento per scopi storici, statistici o scientifici». 

Capo I Profili generali

Art. 97. Ambito applicativo (*)

Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali effettuato a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, ai sensi dell’articolo 89 del regolamento.

(*) Articolo così sostituito dall’ art. 8, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. 

Art. 98. Finalità di rilevante interesse pubblico (ABROGATO*)

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici:

a) per scopi storici, concernenti la conservazione, l’ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali, come modificato dal presente codice;

b) che fanno parte del sistema statistico nazionale (Sistan) ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni;

c) per scopi scientifici.

(*) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. b), n. 7), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018. 

Art. 99. Durata del trattamento (*)

1. Il trattamento di dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici può essere effettuato anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati.

2. A fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici possono comunque essere conservati o ceduti ad altro titolare i dati personali dei quali, per qualsiasi causa, è cessato il trattamento nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 89, paragrafo 1, del Regolamento.

(*) Articolo così sostituito dall’ art. 8, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 100. Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica

1. Al fine di promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione in campo scientifico e tecnologico i soggetti pubblici, ivi comprese le università e gli enti di ricerca, possono con autonome determinazioni comunicare e diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi ad attività di studio e di ricerca, a laureati, dottori di ricerca, tecnici e tecnologi, ricercatori, docenti, esperti e studiosi, con esclusione di quelli di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento. (*)

2. Resta fermo il diritto dell’interessato di rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione ai sensi degli articoli 16, 17, 18 e 21 del Regolamento. (**)

3. I dati di cui al presente articolo non costituiscono documenti amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. I dati di cui al presente articolo possono essere successivamente trattati per i soli scopi in base ai quali sono comunicati o diffusi. 

4-bis. I diritti di cui al comma 2 si esercitano con le modalità previste dalle regole deontologiche. (***)

(*) Comma così modificato dall’ art. 8, comma 1, lett. d), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
(**) Comma così modificato dall’ art. 8, comma 1, lett. d), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
(***) Comma aggiunto dall’ art. 8, comma 1, lett. d), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Capo II Trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica (*) 

(*) Rubrica così sostituita dall’ art. 8, comma 1, lett. e), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Precedentemente, la rubrica era la seguente: «Trattamento per scopi storici».

Art. 101. Modalità di trattamento

1. I dati personali raccolti a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica non possono essere utilizzati per adottare atti o provvedimenti amministrativi sfavorevoli all’interessato, salvo che siano utilizzati anche per altre finalità nel rispetto dell’articolo 5 del regolamento. (*)

2. I documenti contenenti dati personali, trattati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica, possono essere utilizzati, tenendo conto della loro natura, solo se pertinenti e indispensabili per il perseguimento di tali scopi. I dati personali diffusi possono essere utilizzati solo per il perseguimento dei medesimi scopi. (**)

3. I dati personali possono essere comunque diffusi quando sono relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dall’interessato o attraverso suoi comportamenti in pubblico.

(*) Comma così modificato dall’ art. 8, comma 1, lett. f), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
(**) Comma così modificato dall’ art. 8, comma 1, lett. f), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 102. Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica (*)

1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 2-quater, la sottoscrizione di regole deontologiche per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica. (**)

2. Le regole deontologiche di cui al comma 1 individuano garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell’interessato in particolare: (***)

a) le regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti da osservare anche nella comunicazione e diffusione dei dati, in armonia con le disposizioni del presente codice e del Regolamento applicabili ai trattamenti di dati per finalità giornalistiche o di pubblicazione di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell’espressione artistica; (****)

b) le particolari cautele per la raccolta, la consultazione e la diffusione di documenti concernenti dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare, identificando casi in cui l’interessato o chi vi abbia interesse è informato dall’utente della prevista diffusione di dati;

c) le modalità di applicazione agli archivi privati della disciplina dettata in materia di trattamento dei dati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica, anche in riferimento all’uniformità dei criteri da seguire per la consultazione e alle cautele da osservare nella comunicazione e nella diffusione (*V).

(*) Rubrica così sostituita dall’ art. 8, comma 1, lett. g), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
(**) Comma così sostituito dall’ art. 8, comma 1, lett. g), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
(***) Alinea così sostituito dall’ art. 8, comma 1, lett. g), n. 3.1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
(****) Lettera così modificata dall’ art. 8, comma 1, lett. g), n. 3.2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
(*V) Lettera così modificata dall’ art. 8, comma 1, lett. g), n. 3.3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 103. Consultazione di documenti conservati in archivi (*)

1. La consultazione dei documenti conservati negli archivi di Stato, in quelli storici degli enti pubblici e in archivi privati dichiarati di interesse storico particolarmente importante è disciplinata dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dalle relative regole deontologiche.

(*) Articolo così sostituito dall’ art. 8, comma 1, lett. h), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Capo III Trattamento a fini statistici o di ricerca scientifica (*)

(*) Rubrica così sostituita dall’ art. 8, comma 1, lett. i), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Precedentemente, la rubrica era la seguente: «Trattamento per scopi statistici o scientifici». 

Art. 104. Ambito applicativo e dati identificativi a fini statistici o di ricerca scientifica (*)

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai trattamenti di dati per fini statistici o, in quanto compatibili, per fini di ricerca scientifica. (**)

2. Agli effetti dell’applicazione del presente capo, in relazione ai dati identificativi si tiene conto dell’insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare o da altri per identificare l’interessato, anche in base alle conoscenze acquisite in relazione al progresso tecnico. 

(*) Rubrica così modificata dall’ art. 8, comma 1, lett. l), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
(**) Comma così modificato dall’ art. 8, comma 1, lett. l), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 105. Modalità di trattamento

1. I dati personali trattati a fini statistici o di ricerca scientifica non possono essere utilizzati per prendere decisioni o provvedimenti relativamente all’interessato, né per trattamenti di dati per scopi di altra natura. (*)

2. I fini statistici e di ricerca scientifica devono essere chiaramente determinati e resi noti all’interessato, nei modi di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 106, comma 2, lettera b), del presente codice e dall’articolo 6-bis del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. (**)

3. Quando specifiche circostanze individuate dalle regole deontologiche di cui all’articolo 106 sono tali da consentire ad un soggetto di rispondere in nome e per conto di un altro, in quanto familiare o convivente, le informazioni all’interessato possono essere date anche per il tramite del soggetto rispondente. (***)

4. Per il trattamento effettuato a fini statistici o di ricerca scientifica rispetto a dati raccolti per altri scopi, le informazioni all’interessato non sono dovute quando richiede uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato, se sono adottate le idonee forme di pubblicità individuate dalle regole deontologiche di cui all’articolo 106. (****)

(*) Comma così modificato dall’ art. 8, comma 1, lett. m), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
(**) Comma così modificato dall’ art. 8, comma 1, lett. m), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
(***) Comma così modificato dall’ art. 8, comma 1, lett. m), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
(****) Comma così modificato dall’ art. 8, comma 1, lett. m), n. 4), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 106. Codici di deontologia e di buona condotta (*)

1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 2-quater, regole deontologiche per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per fini statistici o di ricerca scientifica, volte a individuare garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell’interessato in conformità all’articolo 89 del Regolamento.

2. Con le regole deontologiche di cui al comma 1, tenendo conto, per i soggetti già compresi nell’ambito del Sistema statistico nazionale, di quanto già previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e, per altri soggetti, sulla base di analoghe garanzie, sono individuati in particolare:

a) i presupposti e i procedimenti per documentare e verificare che i trattamenti, fuori dai casi previsti dal medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989, siano effettuati per idonei ed effettivi fini statistici o di ricerca scientifica;

b) per quanto non previsto dal presente codice, gli ulteriori presupposti del trattamento e le connesse garanzie, anche in riferimento alla durata della conservazione dei dati, alle informazioni da rendere agli interessati relativamente ai dati raccolti anche presso terzi, alla comunicazione e diffusione, ai criteri selettivi da osservare per il trattamento di dati identificativi, alle specifiche misure di sicurezza e alle modalità per la modifica dei dati a seguito dell’esercizio dei diritti dell’interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle pertinenti raccomandazioni del Consiglio d’Europa;

c) l’insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare del trattamento o da altri per identificare direttamente o indirettamente l’interessato, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

d) le garanzie da osservare nei casi in cui si può prescindere dal consenso dell’interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle raccomandazioni di cui alla lettera b);

e) modalità semplificate per la prestazione del consenso degli interessati relativamente al trattamento dei dati di cui all’articolo 9 del regolamento;

f) i casi nei quali i diritti di cui agli articoli 15, 16, 18 e 21 del Regolamento possono essere limitati ai sensi dell’articolo 89, paragrafo 2, del medesimo Regolamento;

g) le regole di correttezza da osservare nella raccolta dei dati e le istruzioni da impartire alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile ai sensi dell’articolo 2-quaterdecies;

h) le misure da adottare per favorire il rispetto del principio di minimizzazione e delle misure tecniche e organizzative di cui all’articolo 32 del Regolamento, anche in riferimento alle cautele volte ad impedire l’accesso da parte di persone fisiche che non sono autorizzate o designate e l’identificazione non autorizzata degli interessati, all’interconnessione dei sistemi informativi anche nell’ambito del Sistema statistico nazionale e all’interscambio di dati per fini statistici o di ricerca scientifica da effettuarsi con enti ed uffici situati all’estero;

i) l’impegno al rispetto di regole deontologiche da parte delle persone che, ai sensi dell’articolo 2-quaterdecies, risultano autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile del trattamento, che non sono tenute in base alla legge al segreto d’ufficio o professionale, tali da assicurare analoghi livelli di sicurezza e di riservatezza.

(*) Articolo così sostituito dall’ art. 8, comma 1, lett. n), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 107. Trattamento di dati sensibili (*)

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2-sexies e fuori dei casi di particolari indagini a fini statistici o di ricerca scientifica previste dalla legge, il consenso dell’interessato al trattamento di dati di cui all’articolo 9 del Regolamento, quando è richiesto, può essere prestato con modalità semplificate, individuate dalle regole deontologiche di cui all’articolo 106 o dalle misure di cui all’articolo 2-septies. 

(*) Articolo così sostituito dall’ art. 8, comma 1, lett. o), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 108. Sistema statistico nazionale (*)

1. Il trattamento di dati personali da parte di soggetti che fanno parte del Sistema statistico nazionale, oltre a quanto previsto dalle regole deontologiche di cui all’articolo 106, comma 2, resta inoltre disciplinato dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in particolare per quanto riguarda il trattamento dei dati di cui all’articolo 9 del Regolamento indicati nel programma statistico nazionale, le informative all’interessato, l’esercizio dei relativi diritti e i dati non tutelati dal segreto statistico ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989.

(*) Articolo così sostituito dall’ art. 8, comma 1, lett. p), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 109. Dati statistici relativi all’evento della nascita

1. Per la rilevazione dei dati statistici relativi agli eventi di nascita, compresi quelli relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati morti, nonché per i flussi di dati anche da parte di direttori sanitari, si osservano, oltre alle disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanità 16 luglio 2001, n. 349, le modalità tecniche determinate dall’Istituto nazionale di statistica, sentiti i Ministri della salute, dell’interno e il Garante. (*

(*) Comma così modificato dall’ art. 8, comma 1, lett. q), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 110. Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica (*)

1. Il consenso dell’interessato per il trattamento dei dati relativi alla salute, a fini di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico, non è necessario quando la ricerca è effettuata in base a disposizioni di legge o di regolamento o al diritto dell’Unione europea in conformità all’articolo 9, paragrafo 2, lettera j), del Regolamento, ivi incluso il caso in cui la ricerca rientra in un programma di ricerca biomedica o sanitaria previsto ai sensi dell’articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ed è condotta e resa pubblica una valutazione d’impatto ai sensi degli articoli 35 e 36 del Regolamento. Il consenso non è inoltre necessario quando, a causa di particolari ragioni, informare gli interessati risulta impossibile o implica uno sforzo sproporzionato, oppure rischia di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità della ricerca. In tali casi, il titolare del trattamento adotta misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell’interessato, il programma di ricerca è oggetto di motivato parere favorevole del competente comitato etico a livello territoriale e deve essere sottoposto a preventiva consultazione del Garante ai sensi dell’articolo 36 del Regolamento.

2. In caso di esercizio dei diritti dell’interessato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento nei riguardi dei trattamenti di cui al comma 1, la rettificazione e l’integrazione dei dati sono annotati senza modificare questi ultimi, quando il risultato di tali operazioni non produce effetti significativi sul risultato della ricerca.

(*) Articolo così sostituito dall’ art. 8, comma 1, lett. r), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 110-bis. Riutilizzo dei dati per finalita’ di ricerca scientifica o per scopi statistici (*)

1. Il Garante può autorizzare il trattamento ulteriore di dati personali, compresi quelli dei trattamenti speciali di cui all’articolo 9 del Regolamento, a fini di ricerca scientifica o a fini statistici da parte di soggetti terzi che svolgano principalmente tali attività quando, a causa di particolari ragioni, informare gli interessati risulta impossibile o implica uno sforzo sproporzionato, oppure rischia di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità della ricerca, a condizione che siano adottate misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell’interessato, in conformità all’articolo 89 del Regolamento, comprese forme preventive di minimizzazione e di anonimizzazione dei dati.

2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione o anche successivamente, sulla base di eventuali verifiche, il Garante stabilisce le condizioni e le misure necessarie ad assicurare adeguate garanzie a tutela degli interessati nell’ambito del trattamento ulteriore dei dati personali da parte di terzi, anche sotto il profilo della loro sicurezza.

3. Il trattamento ulteriore di dati personali da parte di terzi per le finalità di cui al presente articolo può essere autorizzato dal Garante anche mediante provvedimenti generali, adottati d’ufficio e anche in relazione a determinate categorie di titolari e di trattamenti, con i quali sono stabilite le condizioni dell’ulteriore trattamento e prescritte le misure necessarie per assicurare adeguate garanzie a tutela degli interessati. I provvedimenti adottati a norma del presente comma sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4. Non costituisce trattamento ulteriore da parte di terzi il trattamento dei dati personali raccolti per l’attività clinica, a fini di ricerca, da parte degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, pubblici e privati, in ragione del carattere strumentale dell’attività di assistenza sanitaria svolta dai predetti istituti rispetto alla ricerca, nell’osservanza di quanto previsto dall’articolo 89 del Regolamento.

(*) Articolo inserito dall’ art. 28, comma 1, lett. b), L. 20 novembre 2017, n. 167 e, successivamente, così sostituito dall’ art. 8, comma 1, lett. s), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Titolo VIII Trattamenti nell’ambito del rapporto di lavoro (*)

(*) Rubrica così sostituita dall’ art. 9, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Precedentemente, la rubrica era la seguente: «Lavoro e previdenza sociale».

Capo I Profili generali

Art. 111. Codice di deontologia e di buona condotta (*)

1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 2-quater, l’adozione di regole deontologiche per i soggetti pubblici e privati interessati al trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito del rapporto di lavoro per le finalità di cui all’articolo 88 del Regolamento, prevedendo anche specifiche modalità per le informazioni da rendere all’interessato.

(*) Articolo così sostituito dall’ art. 9, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 111-bis. Informazioni in caso di ricezione di curriculum (*)

1. Le informazioni di cui all’articolo 13 del Regolamento, nei casi di ricezione dei curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati al fine della instaurazione di un rapporto di lavoro, vengono fornite al momento del primo contatto utile, successivo all’invio del curriculum medesimo. Nei limiti delle finalità di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento, il consenso al trattamento dei dati personali presenti nei curricula non è dovuto.

(*) Articolo inserito dall’ art. 9, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. 

Art. 112. Finalità di rilevante interesse pubblico (ABROGATO*)

[1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di instaurazione e gestione da parte di soggetti pubblici di rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato.

2. Tra i trattamenti effettuati per le finalità di cui al comma 1, si intendono ricompresi, in particolare, quelli effettuati al fine di:

a) applicare la normativa in materia di collocamento obbligatorio e assumere personale anche appartenente a categorie protette;

b) garantire le pari opportunità;

c) accertare il possesso di particolari requisiti previsti per l’accesso a specifici impieghi, anche in materia di tutela delle minoranze linguistiche, ovvero la sussistenza dei presupposti per la sospensione o la cessazione dall’impiego o dal servizio, il trasferimento di sede per incompatibilità e il conferimento di speciali abilitazioni;

d) adempiere ad obblighi connessi alla definizione dello stato giuridico ed economico, ivi compreso il riconoscimento della causa di servizio o dell’equo indennizzo, nonché ad obblighi retributivi, fiscali o contabili, relativamente al personale in servizio o in quiescenza, ivi compresa la corresponsione di premi e benefici assistenziali;

e) adempiere a specifici obblighi o svolgere compiti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, nonché in materia sindacale;

f) applicare, anche da parte di enti previdenziali ed assistenziali, la normativa in materia di previdenza ed assistenza ivi compresa quella integrativa, anche in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, riguardo alla comunicazione di dati, anche mediante reti di comunicazione elettronica, agli istituti di patronato e di assistenza sociale, alle associazioni di categoria e agli ordini professionali che abbiano ottenuto il consenso dell’interessato ai sensi dell’articolo 23 in relazione a tipi di dati individuati specificamente;

g) svolgere attività dirette all’accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile ed esaminare i ricorsi amministrativi in conformità alle norme che regolano le rispettive materie;

h) comparire in giudizio a mezzo di propri rappresentanti o partecipare alle procedure di arbitrato o di conciliazione nei casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro;

i) salvaguardare la vita o l’incolumità fisica dell’interessato o di terzi;

l) gestire l’anagrafe dei pubblici dipendenti e applicare la normativa in materia di assunzione di incarichi da parte di dipendenti pubblici, collaboratori e consulenti;

m) applicare la normativa in materia di incompatibilità e rapporti di lavoro a tempo parziale;

n) svolgere l’attività di indagine e ispezione presso soggetti pubblici;

o) valutare la qualità dei servizi resi e dei risultati conseguiti. 3. La diffusione dei dati di cui alle lettere m), n) ed o) del comma 2 è consentita in forma anonima e, comunque, tale da non consentire l’individuazione dell’interessato.]

(*) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. b), n. 7), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Capo II Trattamento di dati riguardanti i prestatori di lavoro (*)

(*) Rubrica così sostituita dall’ art. 9, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Precedentemente, la rubrica era la seguente: «Annunci di lavoro e dati riguardanti prestatori di lavoro».

Art. 113. Raccolta di dati e pertinenza

1. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché dall’articolo 10 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. (*)

(*) Comma così modificato dall’ art. 9, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Capo III Controllo a distanza, lavoro agile e telelavoro (*)

(*) Rubrica così sostituita dall’ art. 9, comma 1, lett. e), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Precedentemente, la rubrica era la seguente: «Divieto di controllo a distanza e telelavoro».

Art. 114. Garanzie in materia di controllo a distanza (*)

1. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

(*) Rubrica così sostituita dall’ art. 9, comma 1, lett. g), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 115. Telelavoro, lavoro agile e lavoro domestico (*)

1. Nell’ambito del rapporto di lavoro domestico del telelavoro e del lavoro agile il datore di lavoro è tenuto a garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua libertà morale. (**)

2. Il lavoratore domestico è tenuto a mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare. 

(*) Rubrica così sostituita dall’ art. 9, comma 1, lett. h), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
(**) Comma così modificato dall’ art. 9, comma 1, lett. h), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Capo IV Istituti di patronato e di assistenza sociale

Art. 116. Conoscibilità di dati su mandato dell’interessato

1. Per lo svolgimento delle proprie attività gli istituti di patronato e di assistenza sociale, nell’ambito del mandato conferito dall’interessato, possono accedere alle banche di dati degli enti eroganti le prestazioni, in relazione a tipi di dati individuati specificamente con il consenso manifestato dall’interessato medesimo. (*)

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce con proprio decreto le linee-guida di apposite convenzioni da stipulare tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale e gli enti eroganti le prestazioni.

(*) Comma così modificato dall’ art. 9, comma 1, lett. i), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Titolo IX Altri trattamenti in ambito pubblico o di interesse pubblico (*)

(*) Rubrica così sostituita dall’ art. 10, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Precedentemente, la rubrica era la seguente: «Sistema bancario, finanziario ed assicurativo».

Capo I Assicurazioni (*)

(*) Rubrica così sostituita dall’ art. 10, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Precedentemente, la rubrica era la seguente: «Sistemi informativi».

Art. 117. Affidabilità e puntualità nei pagamenti (ABROGATO*)

[1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito di sistemi informativi di cui sono titolari soggetti privati, utilizzati a fini di concessione di crediti al consumo o comunque riguardanti l’affidabilità e la puntualità nei pagamenti da parte degli interessati, individuando anche specifiche modalità per garantire la comunicazione di dati personali esatti e aggiornati nel rispetto dei diritti dell’interessato.]

(*) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. b), n. 7), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 118. Informazioni commerciali (ABROGATO*)

[1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale, prevedendo anche, in correlazione con quanto previsto dall’ articolo 13, comma 5, modalità semplificate per l’informativa all’interessato e idonei meccanismi per garantire la qualità e l’esattezza dei dati raccolti e comunicati.]

(*) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. b), n. 7), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 119. Dati relativi al comportamento debitorio (ABROGATO*)

[1. Con il codice di deontologia e di buona condotta di cui all’articolo 118 sono altresì individuati termini armonizzati di conservazione dei dati personali contenuti, in particolare, in banche di dati, registri ed elenchi tenuti da soggetti pubblici e privati, riferiti al comportamento debitorio dell’interessato nei casi diversi da quelli disciplinati nel codice di cui all’articolo 117, tenendo conto della specificità dei trattamenti nei diversi ambiti.]

(*) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. b), n. 7), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 120. Sinistri

1. L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni definisce con proprio provvedimento le procedure e le modalità di funzionamento della banca di dati dei sinistri istituita per la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, stabilisce le modalità di accesso alle informazioni raccolte dalla banca dati per gli organi giudiziari e per le pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie, nonché le modalità e i limiti per l’accesso alle informazioni da parte delle imprese di assicurazione. (**

2. Il trattamento e la comunicazione ai soggetti di cui al comma 1 dei dati personali sono consentiti per lo svolgimento delle funzioni indicate nel medesimo comma.

3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni dell’articolo 135 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. (*)

(*) Comma modificato dall’art. 352, comma 1, D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, a decorrere dal 1° gennaio 2006. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’ art. 10, comma 1, lett. c), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
(**) Comma così modificato dall’ art. 10, comma 1, lett. c), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Titolo X Comunicazioni elettroniche

Capo I Servizi di comunicazione elettronica

Art. 121. Servizi interessati e definizioni (**

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazioni, comprese quelle che supportano i dispositivi di raccolta dei dati e di identificazione. (*)

1-bis. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente titolo si intende per:

a) «comunicazione elettronica», ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad uncontraente o utente ricevente, identificato o identificabile;

b) «chiamata», la connessione istituita da un servizio di comunicazione elettronica accessibil e al pubblico che consente la comunicazione bidirezionale;

c) «reti di comunicazione elettronica», i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;

d) «rete pubblica di comunicazioni», una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti;

e) «servizio di comunicazione elettronica», i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti dall’articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;

f) «contraente», qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate;

g) «utente», qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;

h) «dati relativi al traffico», qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;

i) «dati relativi all’ubicazione», ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica o da un servizio di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica dell’apparecchiatura terminale dell’utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;

l) «servizio a valore aggiunto», il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto è necessario per la trasmissione di una comunicazione o della relativa fatturazione;

m) «posta elettronica», messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell’apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza. (***)

(*) Comma così modificato dall’art. 1, comma 4, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. 69/2012.
(**) Rubrica così sostituita dall’ art. 11, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
(***) Comma aggiunto dall’ art. 11, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 122. Informazioni raccolte nei riguardi del contraente o dell’utente 

1. L’archiviazione delle informazioni nell’apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l’accesso a informazioni già archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o l’utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con modalità semplificate. Ciò non vieta l’eventuale archiviazione tecnica o l’accesso alle informazioni già archiviate se finalizzati unicamente ad effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell’informazione esplicitamente richiesto dal contraente o dall’utente a erogare tale servizio. Ai fini della determinazione delle modalità semplificate di cui al primo periodo il Garante tiene anche conto delle proposte formulate dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei consumatori e delle categorie economiche coinvolte, anche allo scopo di garantire l’utilizzo di metodologie che assicurino l’effettiva consapevolezza del contraente o dell’utente. (*)

2. Ai fini dell’espressione del consenso di cui al comma 1, possono essere utilizzate specifiche configurazioni di programmi informatici o di dispositivi che siano di facile e chiara utilizzabilità per il contraente o l’utente. (**)

2-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1, è vietato l’uso di una rete di comunicazione elettronica per accedere a informazioni archiviate nell’apparecchio terminale di un contraente o di un utente, per archiviare informazioni o per monitorare le operazioni dell’utente. (***)

(*) Comma sostituito dall’art. 1, comma 5, lett. a), D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. 69/2012. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’ art. 11, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
(**) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 5, lett. b), D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. 69/2012.
(***) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 5, lett. c), D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. 69/2012.

Art. 123. Dati relativi al traffico

1. I dati relativi al traffico riguardanti contraenti ed utenti trattati dal fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico sono cancellati o resi anonimi quando non sono più necessari ai fini della trasmissione della comunicazione elettronica, fatte salve le disposizioni dei commi 2, 3 e 5. (**)

2. Il trattamento dei dati relativi al traffico strettamente necessari a fini di fatturazione per il contraente, ovvero di pagamenti in caso di interconnessione, è consentito al fornitore, a fini di documentazione in caso di contestazione della fattura o per la pretesa del pagamento, per un periodo non superiore a sei mesi, salva l’ulteriore specifica conservazione necessaria per effetto di una contestazione anche in sede giudiziale. (**)

3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico può trattare i dati di cui al comma 2 nella misura e per la durata necessarie a fini di commercializzazione di servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto, solo se il contraente o l’utente cui i dati si riferiscono hanno manifestato preliminarmente il proprio consenso, che è revocabile in ogni momento. (*) (**)

4. Nel fornire le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento il fornitore del servizio informa il contraente o l’utente sulla natura dei dati relativi al traffico che sono sottoposti a trattamento e sulla durata del medesimo trattamento ai fini di cui ai commi 2 e 3. (**) (***)

5. Il trattamento dei dati personali relativi al traffico è consentito unicamente a persone che, ai sensi dell’articolo 2-quaterdecies, risultano autorizzate al trattamento e che operano sotto la diretta autorità del fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni e che si occupano della fatturazione o della gestione del traffico, di analisi per conto di clienti, dell’accertamento di frodi, o della commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o della prestazione dei servizi a valore aggiunto. Il trattamento è limitato a quanto è strettamente necessario per lo svolgimento di tali attività e deve assicurare l’identificazione della persona autorizzata che accede ai dati anche mediante un’operazione di interrogazione automatizzata. (****)

6. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può ottenere i dati relativi alla fatturazione o al traffico necessari ai fini della risoluzione di controversie attinenti, in particolare, all’interconnessione o alla fatturazione. 

(*) Comma così modificato dall’art. 1, comma 6, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. 69/2012.
(**) Nel presente provvedimento la parola «abbonato» è stata sostituita dalla parola «contraente», ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 12, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, a decorrere dal 1° giugno 2012, come stabilito dall’art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. 69/2012.
(***) Comma così modificato dall’ art. 11, comma 1, lett. c), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
(****) Comma così modificato dall’ art. 11, comma 1, lett. c), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 124. Fatturazione dettagliata

1. Il contraente (*) ha diritto di ricevere in dettaglio, a richiesta e senza alcun aggravio di spesa, la dimostrazione degli elementi che compongono la fattura relativi, in particolare, alla data e all’ora di inizio della conversazione, al numero selezionato, al tipo di numerazione, alla località, alla durata e al numero di scatti addebitati per ciascuna conversazione.

2. Il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico è tenuto ad abilitare l’utente ad effettuare comunicazioni e a richiedere servizi da qualsiasi terminale, gratuitamente ed in modo agevole, avvalendosi per il pagamento di modalità alternative alla fatturazione, anche impersonali, quali carte di credito o di debito o carte prepagate.

3. Nella documentazione inviata al contraente (*) relativa alle comunicazioni effettuate non sono evidenziati i servizi e le comunicazioni di cui al comma 2, né le comunicazioni necessarie per attivare le modalità alternative alla fatturazione.

4. Nella fatturazione al contraente (*) non sono evidenziate le ultime tre cifre dei numeri chiamati. Ad esclusivi fini di specifica contestazione dell’esattezza di addebiti determinati o riferiti a periodi limitati, il contraente (*) può richiedere la comunicazione dei numeri completi delle comunicazioni in questione.

5. Il Garante, accertata l’effettiva disponibilità delle modalità di cui al comma 2, può autorizzare il fornitore ad indicare nella fatturazione i numeri completi delle comunicazioni.

(*) La parola “abbonato” è stata sostituita dalla parola “contraente” dall’art. 1, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, a decorrere dal 1° giugno 2012.

Art. 125. Identificazione della linea

Se è disponibile la presentazione dell’identificazione della linea chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura all’utente chiamante la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione dell’identificazione della linea chiamante, chiamata per chiamata. Il contraente chiamante deve avere tale possibilità linea per linea. Rimane in ogni caso fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 5. (**)

2. Se è disponibile la presentazione dell’identificazione della linea chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura al contraente (*) chiamato la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione dell’identificazione delle chiamate entranti.

3. Se è disponibile la presentazione dell’identificazione della linea chiamante e tale indicazione avviene prima che la comunicazione sia stabilita, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura al contraente (*) chiamato la possibilità, mediante una funzione semplice e gratuita, di respingere le chiamate entranti se la presentazione dell’identificazione della linea chiamante è stata eliminata dall’utente o contraente (*) chiamante.

4. Se è disponibile la presentazione dell’identificazione della linea collegata, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura al contraente (1) chiamato la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione dell’identificazione della linea collegata all’utente chiamante.

5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle chiamate dirette verso Paesi non appartenenti all’Unione europea. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche alle chiamate provenienti da tali Paesi.

6. Se è disponibile la presentazione dell’identificazione della linea chiamante o di quella collegata, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa i contraenti (*) e gli utenti dell’esistenza di tale servizio e delle possibilità previste ai commi 1, 2, 3 e 4.

(*) La parola “abbonato” è stata sostituita dalla parola “contraente” dall’art. 1, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, a decorrere dal 1° giugno 2012.
(*) Comma così modificato dall’ art. 11, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 126. Dati relativi all’ubicazione

1. I dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, riferiti agli utenti o ai contraenti (*) di reti pubbliche di comunicazione o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, possono essere trattati solo se anonimi o se l’utente o il contraente (*) ha manifestato previamente il proprio consenso, revocabile in ogni momento, e nella misura e per la durata necessari per la fornitura del servizio a valore aggiunto richiesto.

2. Il fornitore del servizio, prima di richiedere il consenso, informa gli utenti e ai contraenti (*) sulla natura dei dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico che saranno sottoposti al trattamento, sugli scopi e sulla durata di quest’ultimo, nonché sull’eventualità che i dati siano trasmessi ad un terzo per la prestazione del servizio a valore aggiunto.

3. L’utente e il contraente (*) che manifestano il proprio consenso al trattamento dei dati relativi all’ubicazione, diversi dai dati relativi al traffico, conservano il diritto di richiedere, gratuitamente e mediante una funzione semplice, l’interruzione temporanea del trattamento di tali dati per ciascun collegamento alla rete o per ciascuna trasmissione di comunicazioni.

4. Il trattamento dei dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, ai sensi dei commi 1, 2 e 3, è consentito unicamente a persone autorizzate al trattamento, ai sensi dell’articolo 2-quaterdecies, che operano sotto la diretta autorità del fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del terzo che fornisce il servizio a valore aggiunto. Il trattamento è limitato a quanto è strettamente necessario per la fornitura del servizio a valore aggiunto e deve assicurare l’identificazione della persona autorizzata che accede ai dati anche mediante un’operazione di interrogazione automatizzata. (**)

(*) La parola “abbonato” è stata sostituita dalla parola “contraente” dall’art. 1, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, a decorrere dal 1° giugno 2012.
(**) Comma così modificato dall’ art. 11, comma 1, lett. e), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 127. Chiamate di disturbo e di emergenza

1. Il contraente (*) che riceve chiamate di disturbo può richiedere che il fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico renda temporaneamente inefficace la soppressione della presentazione dell’identificazione della linea chiamante e conservi i dati relativi alla provenienza della chiamata ricevuta. L’inefficacia della soppressione può essere disposta per i soli orari durante i quali si verificano le chiamate di disturbo e per un periodo non superiore a quindici giorni.

2. La richiesta formulata per iscritto dal contraente (*) specifica le modalità di ricezione delle chiamate di disturbo e nel caso in cui sia preceduta da una richiesta telefonica è inoltrata entro quarantotto ore.

3. I dati conservati ai sensi del comma 1 possono essere comunicati al contraente (*) che dichiari di utilizzarli per esclusive finalità di tutela rispetto a chiamate di disturbo. Per i servizi di cui al comma 1 il fornitore assicura procedure trasparenti nei confronti dei contraenti (*) e può richiedere un contributo spese non superiore ai costi effettivamente sopportati.

4. Il fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico predispone procedure trasparenti per garantire, linea per linea, l’inefficacia della soppressione dell’identificazione della linea chiamante, nonché, ove necessario, il trattamento dei dati relativi all’ubicazione, nonostante il rifiuto o il mancato consenso temporanei del contraente (*) o dell’utente, da parte dei servizi abilitati in base alla legge a ricevere chiamate d’emergenza. I servizi sono individuati con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentiti il Garante e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

(*) La parola “abbonato” è stata sostituita dalla parola “contraente” dall’art. 1, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, a decorrere dal 1° giugno 2012.

Art. 128. Trasferimento automatico della chiamata

1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta le misure necessarie per consentire a ciascun contraente (*), gratuitamente e mediante una funzione semplice, di poter bloccare il trasferimento automatico delle chiamate verso il proprio terminale effettuato da terzi.

(*) La parola “abbonato” è stata sostituita dalla parola “contraente” dall’art. 1, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, a decorrere dal 1° giugno 2012.

Art. 129. Elenchi dei contraenti (*)

1. Il Garante individua con proprio provvedimento, in cooperazione con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell’articolo 154, comma 4, e in conformità alla normativa dell’Unione europea, le modalità di inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi ai contraenti negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua idonee modalità per la manifestazione del consenso all’inclusione negli elenchi e, rispettivamente, all’utilizzo dei dati per finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale nonché per le finalità di cui all’articolo 21, paragrafo 2, del Regolamento, in base al principio della massima semplificazione delle modalità di inclusione negli elenchi a fini di mera ricerca del contraente per comunicazioni interpersonali, e del consenso specifico ed espresso qualora il trattamento esuli da tali fini, nonché in tema di verifica, rettifica o cancellazione dei dati senza oneri.

(*) Articolo modificato dall’ art. 1, comma 12, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 69/2012. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall’ art. 11, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 130. Comunicazioni indesiderate 

1. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 8 e 21 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l’uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l’intervento di un operatore per l’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito con il consenso del contraente o utente. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 14, della legge 11 gennaio 2018, n. 5. (****)

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle comunicazioni elettroniche, effettuate per le finalità ivi indicate, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo.

3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni per le finalità di cui ai medesimi commi effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati, sono consentite ai sensi degli articoli 6 e 7 del Regolamento nonché ai sensi di quanto previsto dal comma 3-bis. (*)

3-bis. In deroga a quanto previsto dall’articolo 129, il trattamento dei dati di cui al comma 1 del predetto articolo, mediante l’impiego del telefono e della posta cartacea per le finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, è consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l’iscrizione della numerazione della quale è intestatario e degli altri dati personali di cui all’articolo 129, comma 1, in un registro pubblico delle opposizioni. (***)

3-ter. Il registro di cui al comma 3-bis è istituito con decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai sensi dell’ articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, nonché, per i relativi profili di competenza, il parere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che si esprime entro il medesimo termine, secondo i seguenti criteri e princìpi generali:

a) attribuzione dell’istituzione e della gestione del registro ad un ente o organismo pubblico titolare di competenze inerenti alla materia;

b) previsione che l’ente o organismo deputato all’istituzione e alla gestione del registro vi provveda con le risorse umane e strumentali di cui dispone o affidandone la realizzazione e la gestione a terzi, che se ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I soggetti che si avvalgono del registro per effettuare le comunicazioni corrispondono tariffe di accesso basate sugli effettivi costi di funzionamento e di manutenzione. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio provvedimento, determina tali tariffe; (*VI)

c) previsione che le modalità tecniche di funzionamento del registro consentano ad ogni utente di chiedere che sia iscritta la numerazione della quale è intestatario secondo modalità semplificate ed anche in via telematica o telefonica;

d) previsione di modalità tecniche di funzionamento e di accesso al registro mediante interrogazioni selettive che non consentano il trasferimento dei dati presenti nel registro stesso, prevedendo il tracciamento delle operazioni compiute e la conservazione dei dati relativi agli accessi;

e) disciplina delle tempistiche e delle modalità dell’iscrizione al registro, senza distinzione di settore di attività o di categoria merceologica, e del relativo aggiornamento, nonché del correlativo periodo massimo di utilizzabilità dei dati verificati nel registro medesimo, prevedendosi che l’iscrizione abbia durata indefinita e sia revocabile in qualunque momento, mediante strumenti di facile utilizzo e gratuitamente;

f) obbligo per i soggetti che effettuano trattamenti di dati per le finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, di garantire la presentazione dell’identificazione della linea chiamante e di fornire all’utente idonee informative, in particolare sulla possibilità e sulle modalità di iscrizione nel registro per opporsi a futuri contatti; (*VII)

g) previsione che l’iscrizione nel registro non precluda i trattamenti dei dati altrimenti acquisiti e trattati nel rispetto degli articoli 6 e 7 del Regolamento. (*VIII) (**

3-quater. La vigilanza e il controllo sull’organizzazione e il funzionamento del registro di cui al comma 3-bis e sul trattamento dei dati sono attribuiti al Garante. (**)

4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1, se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall’interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, può non richiedere il consenso dell’interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l’interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni. L’interessato, al momento della raccolta e in occasione dell’invio di ogni comunicazione effettuata per le finalità di cui al presente comma, è informato della possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente.

5. E’ vietato in ogni caso l’invio di comunicazioni per le finalità di cui al comma 1 o, comunque, a scopo promozionale, effettuato camuffando o celando l’identità del mittente o in violazione dell’articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, o senza fornire un idoneo recapito presso il quale l’interessato possa esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento, oppure esortando i destinatari a visitare siti web che violino il predetto articolo 8 del decreto legislativo n. 70 del 2003. (*V)

6. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente articolo il Garante può, provvedendo ai sensi dell’articolo 58 del Regolamento, altresì prescrivere a fornitori di servizi di comunicazione elettronica di adottare procedure di filtraggio o altre misure praticabili relativamente alle coordinate di posta elettronica da cui sono state inviate le comunicazioni. (*IX) 

(*) Comma modificato dall’art. 20-bis, comma 1, lett. a), D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2009, n. 166. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’ art. 11, comma 1, lett. g), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
(**) Comma inserito dall’art. 20-bis, comma 1, lett. b), D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2009, n. 166.
(***) Comma inserito dall’art. 20-bis, comma 1, lett. b), D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2009, n. 166; vedi, anche, l’art. 20-bis, comma 2 del medesimo D.L. 135/2009. Successivamente il presente comma è stato modificato dall’art. 6, comma 2, lett. a), n. 6, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106. Infine, il presente comma è stato così modificato dall’ art. 11, comma 1, lett. g), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
(****) Comma modificato dall’art. 1, comma 7, lett. a), D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. 69/2012. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’ art. 11, comma 1, lett. g), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
(*V) Comma modificato dall’art. 1, comma 7, lett. b), D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. 69/2012. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’ art. 11, comma 1, lett. g), n. 6), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
(*VI) Lettera così modificata dall’ art. 11, comma 1, lett. g), n. 4.1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
(*VII) Lettera così modificata dall’ art. 11, comma 1, lett. g), n. 4.2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
(*VIII) Lettera così modificata dall’ art. 11, comma 1, lett. g), n. 4.3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
(*IX) Comma così modificato dall’ art. 11, comma 1, lett. g), n. 7), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 131. Informazioni a contraenti e utenti (*-** )

1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa il contraente (1) e, ove possibile, l’utente circa la sussistenza di situazioni che permettono di apprendere in modo non intenzionale il contenuto di comunicazioni o conversazioni da parte di soggetti ad esse estranei.

2. Il contraente (*) informa l’utente quando il contenuto delle comunicazioni o conversazioni può essere appreso da altri a causa del tipo di apparecchiature terminali utilizzate o del collegamento realizzato tra le stesse presso la sede dell’abbonato medesimo.

3. L’utente informa l’altro utente quando, nel corso della conversazione, sono utilizzati dispositivi che consentono l’ascolto della conversazione stessa da parte di altri soggetti.

(*) La parola “abbonato” è stata sostituita dalla parola “contraente” dall’art. 1, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, a decorrere dal 1° giugno 2012.
(**) Rubrica modificata dall’ art. 1, comma 12, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 69/2012. Successivamente, la presente rubrica è stata così sostituita dall’ art. 11, comma 1, lett. h), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 132. Conservazione di dati di traffico per altre finalità (*)

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico telefonico, sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi dalla data della comunicazione, per finalità di accertamento e repressione dei reati, mentre, per le medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore per dodici mesi dalla data della comunicazione. (**)

1-bis. I dati relativi alle chiamate senza risposta, trattati temporaneamente da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico oppure di una rete pubblica di comunicazione, sono conservati per trenta giorni. (***)

(…) (****)

3. Entro il termine di cui al comma 1, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del pubblico ministero anche su istanza del difensore dell’imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private. Il difensore dell’imputato o della persona sottoposta alle indagini può richiedere, direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall’articolo 391-quater del codice di procedura penale. La richiesta di accesso diretto alle comunicazioni telefoniche in entrata può essere effettuata solo quando possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397; diversamente, i diritti di cui agli articoli da 12 a 22 del Regolamento possono essere esercitati con le modalità di cui all’articolo 2-undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo. (*V)

(…) (****)

4-ter. Il Ministro dell’interno o, su sua delega, i responsabili degli uffici centrali specialistici in materia informatica o telematica della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché gli altri soggetti indicati nel comma 1 dell’articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, possono ordinare, anche in relazione alle eventuali richieste avanzate da autorità investigative traniere, ai fornitori e agli operatori di servizi informatici o telematici di conservare e proteggere, secondo le modalità indicate e per un periodo non superiore a novanta giorni, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, ai fini dello svolgimento delle investigazioni preventive previste dal citato articolo 226 delle norme di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989, ovvero per finalità di accertamento e repressione di specifici reati. Il provvedimento, prorogabile, per motivate esigenze, per una durata complessiva non superiore a sei mesi, può prevedere particolari modalità di custodia dei dati e l’eventuale indisponibilità dei dati stessi da parte dei fornitori e degli operatori di servizi informatici o telematici ovvero di terzi. (*VI)

4-quater. Il fornitore o l’operatore di servizi informatici o telematici cui è rivolto l’ordine previsto dal comma 4-ter deve ottemperarvi senza ritardo, fornendo immediatamente all’autorità richiedente l’assicurazione dell’adempimento. Il fornitore o l’operatore di servizi informatici o telematici è tenuto a mantenere il segreto relativamente all’ordine ricevuto e alle attività conseguentemente svolte per il periodo indicato dall’autorità. In caso di violazione dell’obbligo si applicano, salvo che il fatto costituisca piu‘ grave reato, le disposizioni dell’articolo 326 del codice penale. (*VI)

4-quinquies. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4-ter sono comunicati per iscritto, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore dalla notifica al destinatario, al pubblico ministero del luogo di esecuzione il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida. In caso di mancata convalida, i provvedimenti assunti perdono efficacia. (*VII)

5. Il trattamento dei dati per le finalità di cui al comma 1 è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell’interessato prescritti dal Garante secondo le modalità di cui all’articolo 2-quinquiesdecies, volti a garantire che i dati conservati possiedano i medesimi requisiti di qualità, sicurezza e protezione dei dati in rete, nonché ad indicare le modalità tecniche per la periodica distruzione dei dati, decorsi i termini di cui al comma 1. (*VIII)

5-bis. E’ fatta salva la disciplina di cui all’articolo 24 della legge 20 novembre 2017, n. 167. (*IX)

(*) Articolo così sostituito dal D.L. 24 dicembre 2003, n. 354, convertito con L. 26 febbraio 2004, n. 45.
(**) Le parole: “,inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta” sono state soppresse dal D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 109.
(***) Comma inserito dal D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 109.
(****) I commi che così recitavano: “2. Decorso il termine di cui al comma 1, i dati relativi al traffico telefonico sono conservati dal fornitore per ulteriori ventiquattro mesi per esclusive finalità di accertamento e repressione dei delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici.” e
“4. Dopo la scadenza del termine indicato al comma 1, il giudice autorizza l’acquisizione dei dati, con decreto motivato, se ritiene che sussistano sufficienti indizi dei delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonchè dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici.
4-bis. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone la acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico con decreto motivato che è comunicato immediatamente, e comunque non oltre ventiquattro ore, al giudice competente per il rilascio dell’autorizzazione in via ordinaria. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non è convalidato nel termine stabilito, i dati acquisiti non possono essere utilizzati.” sono stati abrogati dal D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 109.
(*V) Comma modificato dall’art. 6, comma 3, lett. e), D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2005, n. 155. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’ art. 11, comma 1, lett. i), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
(*VI) Comma inserito dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con L. 24 luglio 2008, n. 125.
(*VII) Le lettere che così recitavano: “b) disciplinare le modalità di conservazione separata dei dati una volta decorso il termine di cui al comma 1;
c) individuare le modalità di trattamento dei dati da parte di specifici incaricati del trattamento in modo tale che, decorso il termine di cui al comma 1, l’utilizzazione dei dati sia consentita solo nei casi di cui al comma 4 e all’articolo 7;”
sono state soppresse dal D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 109.
(*VIII) Comma così modificato dall’ art. 2, comma 1, lett. d), nn. 1), 2) e 3), D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 109 e, successivamente, dall’ art. 11, comma 1, lett. i), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
(*IX) Comma aggiunto dall’ art. 11, comma 1, lett. i), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 132-bis. Procedure istituite dai fornitori (*)

1. I fornitori istituiscono procedure interne per corrispondere alle richieste effettuate in conformità alle disposizioni che prevedono forme di accesso a dati personali degli utenti.

2. A richiesta, i fornitori forniscono al Garante, per i profili di competenza, informazioni sulle procedure di cui al comma 1, sul numero di richieste ricevute, sui motivi legali addotti e sulle risposte date.

(*) Articolo aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, a decorrere dal 1° giugno 2012.

Art. 132-ter. Sicurezza del trattamento (*)

1. Nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 32 del Regolamento, ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico si applicano le disposizioni del presente articolo.

2. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta, ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento, anche attraverso altri soggetti a cui sia affidata l’erogazione del servizio, misure tecniche e organizzative adeguate al rischio esistente.

3. I soggetti che operano sulle reti di comunicazione elettronica garantiscono che i dati personali siano accessibili soltanto al personale autorizzato per fini legalmente autorizzati.

4. Le misure di cui ai commi 2 e 3 garantiscono la protezione dei dati relativi al traffico ed all’ubicazione e degli altri dati personali archiviati o trasmessi dalla distruzione anche accidentale, da perdita o alterazione anche accidentale e da archiviazione, trattamento, accesso o divulgazione non autorizzati o illeciti, nonché garantiscono l’attuazione di una politica di sicurezza. 5. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede anche l’adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta tali misure congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di comunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta di uno dei fornitori, la controversia è definita dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

(*) Articolo inserito dall’ art. 11, comma 1, lett. l), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 132-quater. Informazioni sui rischi (*)

1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e, ove possibile, gli utenti, mediante linguaggio chiaro, idoneo e adeguato rispetto alla categoria e alla fascia di età dell’interessato a cui siano fornite le suddette informazioni, con particolare attenzione in caso di minori di età, se sussiste un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, indicando, quando il rischio è al di fuori dell’ambito di applicazione delle misure che il fornitore stesso è tenuto ad adottare a norma dell’articolo 132-ter, commi 2, 3 e 5, tutti i possibili rimedi e i relativi costi presumibili. Analoghe informazioni sono rese al Garante e all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

(*) Articolo inserito dall’ art. 11, comma 1, lett. l), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Capo II Internet e reti telematiche (ABROGATO*)

(*) Capo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. b), n. 8), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 133. Codice di deontologia e di buona condotta (ABROGATO*)

[1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato da fornitori di servizi di comunicazione e informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica, con particolare riguardo ai criteri per assicurare ed uniformare una più adeguata informazione e consapevolezza degli utenti delle reti di comunicazione elettronica gestite da soggetti pubblici e privati rispetto ai tipi di dati personali trattati e alle modalità del loro trattamento, in particolare attraverso informative fornite in linea in modo agevole e interattivo, per favorire una più ampia trasparenza e correttezza nei confronti dei medesimi utenti e il pieno rispetto dei principi di cui all’articolo 11, anche ai fini dell’eventuale rilascio di certificazioni attestanti la qualità delle modalità prescelte e il livello di sicurezza assicurato.]

(*) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. b), n. 8), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intero Capo II. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Capo III Videosorveglianza (ABROGATO*)

(1) Capo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. b), n. 8), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 134. Codice di deontologia e di buona condotta (ABROGATO*)

[1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato con strumenti elettronici di rilevamento di immagini, prevedendo specifiche modalità di trattamento e forme semplificate di informativa all’interessato per garantire la liceità e la correttezza anche in riferimento a quanto previsto dall’articolo 11.]

(*) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. b), n. 8), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intero Capo III. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Titolo XI Libere professioni e investigazione privata (ABROGATO*)

(*) Titolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. b), n. 8), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Vedi, anche, l’art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Capo I Profili generali

Art. 135. Codice di deontologia e di buona condotta (ABROGATO*)

[1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, in particolare da liberi professionisti o da soggetti che esercitano un’attività di investigazione privata autorizzata in conformità alla legge.]

(*) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. b), n. 8), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intero Titolo XI. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Titolo XII Giornalismo, libertà di informazione e di espressione (*)

(*) Rubrica così sostituita dall’ art. 12, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Precedentemente la rubrica era la seguente: «Giornalismo ed espressione letteraria ed artistica».

Capo I Profili generali

Art. 136. Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano, ai sensi dell’articolo 85 del Regolamento, al trattamento: (*)

a) effettuato nell’esercizio della professione di giornalista e per l’esclusivo perseguimento delle relative finalità;

b) effettuato dai soggetti iscritti nell’elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69;

c) finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione anche occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell’espressione accademica, artistica e letteraria (**).

(*) Alinea così modificato dall’ art. 12, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
(**) Lettera così modificata dall’ art. 12, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 137. Disposizioni applicabili (*)

1. Con riferimento a quanto previsto dall’articolo 136, possono essere trattati i dati di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento anche senza il consenso dell’interessato, purché nel rispetto delle regole deontologiche di cui all’articolo 139.

2. Ai trattamenti indicati nell’articolo 136 non si applicano le disposizioni relative:

a) alle misure di garanzia di cui all’articolo 2-septies e ai provvedimenti generali di cui all’articolo 2-quinquiesdecies;

b) al trasferimento dei dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, contenute nel Capo V del Regolamento.

3. In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui all’articolo 136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento e all’articolo 1 del presente codice e, in particolare, quello dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico.

(*) Articolo così sostituito dall’ art. 12, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 138. Segreto professionale

1. In caso di richiesta dell’interessato di conoscere l’origine dei dati personali ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera g), del Regolamento, restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia. (*)

(*) Comma così modificato dall’ art. 12, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Capo II Regole deontologiche relative ad attività giornalistiche e ad altre manifestazioni del pensiero (*)

(*) Rubrica così sostituita dall’ art. 12, comma 1, lett. e), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Precedentemente, la rubrica era la seguente: «Codice di deontologia».

Art. 139. Codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche (*)

1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 2-quater, l’adozione da parte del Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti di regole deontologiche relative al trattamento dei dati di cui all’articolo 136, che prevedono misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda quelli relativi alla salute e alla vita o all’orientamento sessuale. Le regole possono anche prevedere forme particolari per le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento.

2. Le regole deontologiche o le modificazioni od integrazioni alle stesse che non sono adottate dal Consiglio entro sei mesi dalla proposta del Garante sono adottate in via sostitutiva dal Garante e sono efficaci sino a quando diviene efficace una diversa disciplina secondo la procedura di cooperazione.

3. Le regole deontologiche e le disposizioni di modificazione ed integrazione divengono efficaci quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell’articolo 2-quater.

4. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nelle regole deontologiche, il Garante può vietare il trattamento ai sensi dell’articolo 58 del Regolamento.

5. Il Garante, in cooperazione con il Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti, prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio è tenuto a recepire.

(*) Articolo così sostituito dall’ art. 12, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Titolo XIII Marketing diretto (ABROGATO*)

(*) Titolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. b), n. 8), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018. 

Capo I Profili generali

Art. 140. Codice di deontologia e di buona condotta (ABROGATO*)

[1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, prevedendo anche, per i casi in cui il trattamento non presuppone il consenso dell’interessato, forme semplificate per manifestare e rendere meglio conoscibile l’eventuale dichiarazione di non voler ricevere determinate comunicazioni.]

(*) Articolo abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. b), n. 8), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intero Titolo XIII. Vedi, anche, l’ art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018