Sanità Digitale: il Fascicolo Sanitario Elettronico

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Al pari degli altri settori, anche quello sanitario ha ceduto al fascino della tecnologia, tanto che ormai si parla di “Sanità Digitale”.

Il Servizio Sanitario Nazionale ricorre al “digital” avvalendosi di diversi strumenti tecnologici, uno dei più noti (e chiacchierati) è senza dubbio il fascicolo sanitario elettronico (in seguito anche FSE).

Questo fascicolo consente al cittadino di poter accedere, in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo, alla propria storia clinica e di poterla condividere con i professionisti sanitari ai quali si rivolge.

Di fatto, questo strumento raccoglie tutte le informazioni riguardanti patologie, trattamenti, interventi ai quali il paziente si è sottoposto nel corso della sua vita ed è aggiornata costantemente dai medici che lo prendono in cura.

Doveroso sottolineare la distinzione con il Dossier sanitario elettronico (cfr Provvedimento Garante Privacy n. 331 del 4 Giugno 2015) che viene invece generato da un’unica struttura clinica (ospedale, casa di cura, azienda sanitaria).

La funzione principale del fascicolo elettronico consiste nell’agevolare l’assistenza del paziente e rendere il sistema sanitario più efficiente, intuitivo ed interoperabile in tutto il territorio italiano (vedi Linee Guida Garante Privacy del 16 Luglio 2009).

Per intenderci, a titolo esemplificativo, con l’FSE puoi:
– prenotare online visite ed esami specialistici;
– modificare o annullare gli appuntamenti prenotati online;
– pagare online i ticket sanitari e visualizzare le ricevute dei pagamenti;
– scegliere e cambiare il medico di famiglia;
– visualizzare, stampare referti, analisi di laboratorio etc..

Questo sistema è stato introdotto con il D.L. n. 179/2012, successivamente disciplinato dal D.P.C.M. n. 178/2015 (Regolamento in materia di Fascicolo Sanitario Elettronico), e persegue le seguenti finalità:

  1. CURA: prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;
  2. RICERCA: studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico;
  3. GOVERNO: programmazione sanitaria, verifica della qualità delle cure e valutazione dell´assistenza sanitaria.

E’ uno strumento facoltativo ed il paziente dovrà prestare un duplice consenso: uno per l’inserimento dei dati personali al suo interno ed uno per la sua consultazione.

Qualora il soggetto non rilasci il proprio consenso alla implementazione del fascicolo, questo rimarrà vuoto. Diversamente, nel caso in cui decida di popolarlo, potrà indicare quali dati inserire e quali omettere. La richiesta di oscuramento dei dati può avvenire in ogni momento, come la revoca di tale richiesta.

Nell’informativa, ai sensi degli artt. 13 – 78 – 79 e 80 del Codice Privacy,  vengono fornite all’assistito tutte le informazioni necessarie per far sì che questi possa valutare se conferire o meno il consenso al trattamento dei propri dati personali.

E’ bene precisare (e l’informativa deve indicarlo) che il consenso al trattamento dei dati è assolutamente slegato dal consenso alla prestazione sanitaria.

Con riferimento alla consultazione l’interessato può decidere se rendere accessibile il proprio FSE al personale sanitario che lo prenderà in cura (cd. finalità di cura). Ne consegue che, in difetto di tale consenso, il fascicolo potrà essere utilizzato solo per finalità di governo e ricerca, privo dei dati direttamente identificativi del soggetto e nel rispetto dei principi di indispensabilità, necessità, pertinenza e non eccedenza rispetto le suddette finalità.

Una volta prestato il proprio consenso, il fascicolo potrà quindi essere consultato dall’interessato – in forma protetta e riservata – e potrà essere alimentato dagli operatori sanitari che lo prenderanno in cura. In particolare il Medico di medicina generale (MMG) (o, nel caso di minori, il Pediatra di Libera scelta – PLS) ha altresì il compito di redigere il “Patient Summary” (profilo sanitario sintetico), che costituisce una sintesi della storia clinica dell’interessato.

Vi sono inoltre alcune categorie di soggetti che in alcun modo possono accedere al FSE, tra questi: periti, assicurazioni, datori di lavoro, associazioni scientifiche ed organismi amministrativi.

Quanto invece al personale amministrativo della struttura sanitaria che ospita il paziente o che gli fornisce una prestazione potrà consultare unicamente i dati necessari all’identificazione del soggetto per assolvere le funzioni professionali.

In conclusione, la gestione telematica di dati, documenti e procedure agevola la condivisione informatica da parte di distinti organismi e professionisti; ciò consente una consultazione unitaria, completa oltreché rapida di una serie di informazioni sulle condizioni di salute riguardanti un unico individuo al fine di fornire un servizio sanitario sempre più funzionale ed operativo.

Sulla materia il Garante della Privacy ha fornito un elenco di risposte alle domande più frequenti (FAQ – Fascicolo Sanitario Elettronico).

VP

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